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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 23194/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32198-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 6, già [OSCURATO:PERSONA] H, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 265, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1132/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2018 R.G.N. 5056/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.32198/2018 Cron.

Rep.

Ud.23/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1132 del 2018, ha rigettato l’appello proposto dall’Azienda sanitaria [OSCURATO:PERSONA] H nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Velletri.

2. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione proposta dall’Azienda avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della lavoratrice la somma di euro 86.891,50 a titoli di compensi maturati dalla stessa, nel periodo 2008-2009, nonché per l’anno 2004, per la partecipazione,fuori dall’orario di servizio, alle sedute della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile.

3. Il giudice dell’appello ha affermato, in particolare, che il fatto costitutivo della domanda azionata in monitorio dalla lavoratrice era stato dimostrato, con l'adeguatezza richiesta dall'art. 2697, cod. civ., dai prospetti riepilogativi che la lavoratrice aveva prodotto.

Si trattava,infatti, di tabelle che per gli anni dedotti in controversia riportavano suddivisi per trimestri le pratiche definite dalla Commissione nelle sedute svoltesi sia durante sia al di fuori dell'orario di servizio ordinario, con indicazione del numero riferibile a ciascuno dei componenti.

Dalla lettura dei documenti emergeva, altresì, che i dati in questione erano stati trasmessi al responsabile della UOC Medicina legale da parte del responsabile della UOD Medicina legale H5 per il 2008 e per il 2009, proprio al fine di consentire la liquidazione del compenso di legge.

L'appellante, nella prima difesa utile dinanzi al Tribunale, non aveva contestato l’autenticità delle scritture in esame e la loro riferibilità agli atti dell'ufficio promanante; né aveva eccepito l'erroneità contabile dei numeri riportati nei prospetti.

Del thema decidendu m , quindi, faceva parte un documento opponibile all’Amministrazione appellante e che rappresentava in modo dettagliato proprio il fatto storico che, secondo la previsione dell’art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004, come modificato dall'art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, era la fonte del diritto controverso.

Pertanto, perdeva rilievo la questione se avessero o meno valenza di ricognizione di debito i prospetti in questione.

Né l’importanza dell’acclarato dato istruttorio era negatodalla Circolare del 30 giugno 2006 della ASL, con cui l’Amministrazione aveva disposto che la presenza in servizio del personale, al di fuori dell'orario di servizio ordinario, dovesse essere rilevata con uno specifico sistema di timbratura eregistrazione, separata dalle prestazioni “extra”.

Era del pari superflua ogni riflessione sull'effettivo peso decisionale delle dichiarazioni testimoniali raccolte dal Tribunale, atteso che il tema del decidere rimaneva comunque configurato alla stregua dei dati documentali.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’ASL Roma 6, già ASL Roma H, prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria.

5. Resiste la lavoratrice con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la prima censura è dedotto vizio di motivazione consistente nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ., e conseguentemente dell'art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004, come modificato dall'art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata non avrebbe compreso le contestazioni formulate dell’Azienda in ordine ai documenti depositati in primo grado dalla controparte.

I prospetti riepilogativi depositati dalla controparte non dovevano e non potevano assurgere a prova del diritto fatto valere in giudizio.

La lavoratrice non aveva dimostrato di avere effettivamente svolto l'attività ivi riferita, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Vi era, dunque, la violazione del principio dell’onere della prova e della normativa che vigeva in materia di riconoscimento dei compensi per la partecipazione alle Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettato il vizio di motivazione, consistente nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360 n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 11 nel 2004, come modificato dall'art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte d'Appello non avrebbe verificato la fondatezza delle argomentazioni prospettate dall’Azienda.

Ciò in merito alla dedotta necessità di approfondire la questione relativa alla platea dei destinatari del sistema di rilevazione delle presenze al di fuori dell'orario di lavoro ed al corretto funzionamento, negli anni in contestazione, di questo sistema.In tal modo, il giudice di appello aveva violato la disciplina in materia di riconoscimento dei compensi per la partecipazione alle Commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile.

3. Con ilterzo motivo di ricorso è prospettato vizio di motivazione, consistente nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360 n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 11 nel 2004, come modificato dall'art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata non aveva verificato la fondatezza delle deduzioni difensive dell’Azienda, relative alla necessità di approfondire il peso decisionale delle dichiarazioni rese dai testi di controparte nel primo grado di giudizio.

Pertanto, la sentenza di appello violava la normativa vigente in materia di riconoscimento dei compensi per la partecipazione alle Commissioni mediche per l'accertamento e l'invalidità civile.

4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettato il vizio di motivazione consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e conseguentemente dell’art. 44 della lege reg. n. 11 del 2004.

Assume la ricorrente che la sentenza di appello, nonostante l'insussistenza del dato richiesto dalla disciplina in materia, ha riconosciuto il diritto della lavoratrice ai compensi richiesti anche con riferimento all'anno 2004.

Fin dall'inizio l'azienda aveva contestato il diritto della ricorrente anche con riguardo la documentazione relativa all'anno 2004 sulla quale la Corte d'Appello ha fondato il proprio convincimento.

5. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

6. Gli stessi sono inammissibili.

6.1. Le deduzioni della ricorrente contesta no l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, e si sostanziano nella censura della valutazione del materiale probatorio effettuato dalla Corte d’Appello, in particolare quanto alla documentazione prodotta in atti, che è rimessa al giudice del merito.

È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n. 19881 del 2014 e Cass.

S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recenteintervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge.

Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gliargomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

6.2. Va anche rilevato che l'“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022).

6.3. Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure, come quelle articolate dalla ricorrente, che nella sostanza sono volte a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Come è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017).

La valutazionedelle prove raccolte , anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione ( Cass. n. 1234 del 2019 , n. 20553 del 2021).

6.4. La Corte d'Appello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, chefosse provata la partecipazione della lavoratrice alle sedute della Commissione medica, al di fuori dall’orario di lavoro.

Peraltro, nel quadro del principio, espresso nell'art.116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, risulti logico e coerente il valore preminente attribuito agli elementi utilizzati.

Inoltre, va osservato che (Cass. 26769 del 2018) in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697, cod. civ., si configura soltanto nell’ipotesi in cui si prospetti che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre nella specie, le doglianze della ricorrente vertono sulla valutazione dei risultati probatori e sull’accertamento di fatto svolto dal giudice di appello.

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso esclude che possa essere rilevante nella fattispecie in esame l’eventuale questione di legittimità costituzionale che il Collegio dovrebbe porsi d’ufficio con riguardo alla norma regionale (art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004, come mod. dall’art. 140, comma 1, lett. b, della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006) con la quale è stato previsto un trattamento retributivo chenon trova riscontro nella contrattazione collettiva.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32198-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 6, già [OSCURATO:PERSONA] H, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 265, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1132/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2018 R.G.N. 5056/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.32198/2018 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1132 del 2018, ha rigettato l’appello proposto dall’Azienda sanitaria [OSCURATO:PERSONA] H nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Velletri. 2. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione proposta dall’Azienda avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della lavoratrice la somma di euro 86.891,50 a titoli di compensi maturati dalla stessa, nel periodo 2008-2009, nonché per l’anno 2004, per la partecipazione,fuori dall’orario di servizio, alle sedute della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile. 3. Il giudice dell’appello ha affermato, in particolare, che il fatto costitutivo della domanda azionata in monitorio dalla lavoratrice era stato dimostrato, con l'adeguatezza richiesta dall'art. 2697, cod. civ., dai prospetti riepilogativi che la lavoratrice aveva prodotto. Si trattava,infatti, di tabelle che per gli anni dedotti in controversia riportavano suddivisi per trimestri le pratiche definite dalla Commissione nelle sedute svoltesi sia durante sia al di fuori dell'orario di servizio ordinario, con indicazione del numero riferibile a ciascuno dei componenti. Dalla lettura dei documenti emergeva, altresì, che i dati in questione erano stati trasmessi al responsabile della UOC Medicina legale da parte del responsabile della UOD Medicina legale H5 per il 2008 e per il 2009, proprio al fine di consentire la liquidazione del compenso di legge. L'appellante, nella prima difesa utile dinanzi al Tribunale, non aveva contestato l’autenticità delle scritture in esame e la loro riferibilità agli atti dell'ufficio promanante; né aveva eccepito l'erroneità contabile dei numeri riportati nei prospetti. Del thema decidendu m , quindi, faceva parte un documento opponibile all’Amministrazione appellante e che rappresentava in modo dettagliato proprio il fatto storico che, secondo la previsione dell’art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004, come modificato dall'art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, era la fonte del diritto controverso. Pertanto, perdeva rilievo la questione se avessero o meno valenza di ricognizione di debito i prospetti in questione. Né l’importanza dell’acclarato dato istruttorio era negatodalla Circolare del 30 giugno 2006 della ASL, con cui l’Amministrazione aveva disposto che la presenza in servizio del personale, al di fuori dell'orario di servizio ordinario, dovesse essere rilevata con uno specifico sistema di timbratura eregistrazione, separata dalle prestazioni “extra”. Era del pari superflua ogni riflessione sull'effettivo peso decisionale delle dichiarazioni testimoniali raccolte dal Tribunale, atteso che il tema del decidere rimaneva comunque configurato alla stregua dei dati documentali. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’ASL Roma 6, già ASL Roma H, prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria. 5. Resiste la lavoratrice con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la prima censura è dedotto vizio di motivazione consistente nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ., e conseguentemente dell'art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004, come modificato dall'art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza impugnata non avrebbe compreso le contestazioni formulate dell’Azienda in ordine ai documenti depositati in primo grado dalla controparte. I prospetti riepilogativi depositati dalla controparte non dovevano e non potevano assurgere a prova del diritto fatto valere in giudizio. La lavoratrice non aveva dimostrato di avere effettivamente svolto l'attività ivi riferita, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro. Vi era, dunque, la violazione del principio dell’onere della prova e della normativa che vigeva in materia di riconoscimento dei compensi per la partecipazione alle Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile. 2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettato il vizio di motivazione, consistente nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360 n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 11 nel 2004, come modificato dall'art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La Corte d'Appello non avrebbe verificato la fondatezza delle argomentazioni prospettate dall’Azienda. Ciò in merito alla dedotta necessità di approfondire la questione relativa alla platea dei destinatari del sistema di rilevazione delle presenze al di fuori dell'orario di lavoro ed al corretto funzionamento, negli anni in contestazione, di questo sistema.In tal modo, il giudice di appello aveva violato la disciplina in materia di riconoscimento dei compensi per la partecipazione alle Commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile. 3. Con ilterzo motivo di ricorso è prospettato vizio di motivazione, consistente nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360 n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 11 nel 2004, come modificato dall'art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza impugnata non aveva verificato la fondatezza delle deduzioni difensive dell’Azienda, relative alla necessità di approfondire il peso decisionale delle dichiarazioni rese dai testi di controparte nel primo grado di giudizio. Pertanto, la sentenza di appello violava la normativa vigente in materia di riconoscimento dei compensi per la partecipazione alle Commissioni mediche per l'accertamento e l'invalidità civile. 4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettato il vizio di motivazione consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e conseguentemente dell’art. 44 della lege reg. n. 11 del 2004. Assume la ricorrente che la sentenza di appello, nonostante l'insussistenza del dato richiesto dalla disciplina in materia, ha riconosciuto il diritto della lavoratrice ai compensi richiesti anche con riferimento all'anno 2004. Fin dall'inizio l'azienda aveva contestato il diritto della ricorrente anche con riguardo la documentazione relativa all'anno 2004 sulla quale la Corte d'Appello ha fondato il proprio convincimento. 5. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 6. Gli stessi sono inammissibili. 6.1. Le deduzioni della ricorrente contesta no l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, e si sostanziano nella censura della valutazione del materiale probatorio effettuato dalla Corte d’Appello, in particolare quanto alla documentazione prodotta in atti, che è rimessa al giudice del merito. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recenteintervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gliargomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 6.2. Va anche rilevato che l'“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). 6.3. Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure, come quelle articolate dalla ricorrente, che nella sostanza sono volte a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Come è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017). La valutazionedelle prove raccolte , anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione ( Cass. n. 1234 del 2019 , n. 20553 del 2021). 6.4. La Corte d'Appello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, chefosse provata la partecipazione della lavoratrice alle sedute della Commissione medica, al di fuori dall’orario di lavoro. Peraltro, nel quadro del principio, espresso nell'art.116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, risulti logico e coerente il valore preminente attribuito agli elementi utilizzati. Inoltre, va osservato che (Cass. 26769 del 2018) in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697, cod. civ., si configura soltanto nell’ipotesi in cui si prospetti che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre nella specie, le doglianze della ricorrente vertono sulla valutazione dei risultati probatori e sull’accertamento di fatto svolto dal giudice di appello. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’inammissibilità del ricorso esclude che possa essere rilevante nella fattispecie in esame l’eventuale questione di legittimità costituzionale che il Collegio dovrebbe porsi d’ufficio con riguardo alla norma regionale (art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004, come mod. dall’art. 140, comma 1, lett. b, della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006) con la quale è stato previsto un trattamento retributivo chenon trova riscontro nella contrattazione collettiva. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pre
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