CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 37364/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SIENA, in data 19/06/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della motivazione sia in ordine alla identificazione del ricorrente che al riconoscimento della aggravante delle minorata difesa. Il ricorso è inammissibile. Il collegio ribadisce Crertragtegicrribactts-ce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 delli.11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Rv. 206507). Nel caso in esame il ricorrente ripropone le medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello senza instaurare un reale confronto con gli argomenti - esaustivi ed accurati - offerti dalla sentenza impugnata in relazione ai punti contestati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021