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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 09908/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 15 marzo 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 12 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che entrambi i motivi, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'abrogato art. 647 cod. pen. o dell'art. 648, quarto comma, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato, altresì, che le anzidette doglianze sono state già disattese dai giudici del gravame con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla non credibilità del ritrovamento per strada dell'anello, rubato due anni prima, e sulle ragioni ostative alla considerazione del fatto di particolare tenuità, considerato che l'imputato, pur essendo incensurato, è stato ripetutamente segnalato per reati contro il patrimonio e per collegamenti con soggetti pregiudicati e [...] tenuto pure conto del valore del bene non modesto, trattandosi di un anello in oro del peso di grammi 7,7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 15 marzo 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti il 12 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'abrogato art. 647 cod. pen. o dell'art. 648, quarto comma, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato, altresì, che le anzidette doglianze sono state già disattese dai giudici del gravame con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla non credibilità del ritrovamento per strada dell'anello, rubato due anni prima, e sulle ragioni ostative alla considerazione del fatto di particolare tenuità, considerato che l'imputato, pur essendo incensurato, è stato ripetutamente segnalato per reati contro il patrimonio e per collegamenti con soggetti pregiudicati e [...] tenuto pure conto del valore del bene non modesto, trattandosi di un anello in oro del peso di grammi 7,7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09908/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris