CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a l numer o 2 8645 del ruolo generale dell’anno 2017,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in Roma, al Largo dei Lombardi, n. 4, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore, rappresentato e difeso , giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via della Ferratella in Laterano, n. 33, elettivamente si domicilia -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]-Vendita di complesso alberghiero- Verbale di aggiudicazione- Impugnazione per aliud pro alio.RG n. 28645/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in Roma, al Largo dei Lombardi, n. 4, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e di intervento -interventrice- per la cassazione del decreto del Tribunale di Castrovillari , depositatoin data 6 dicembre 2017, n. 8424/17 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dagli atti e dal decreto impugnato che la [OSCURATO:SOCIETA] si è resa aggiudicataria, in esito al sesto esperimento della vendita condotta da un professionista incaricato dal giudice delegato del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., di un complesso alberghierosito nel territorio del Comune di Amendolara, e che con successiva istanza, volta a sollecitare l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 108 l.fall., ha chiesto di dichiarare illegittima l’aggiudicazione, o comunque di pronunciarne la risoluzione con la restituzione della cauzione versata con la presentazione dell’offerta. A fondamento della richiesta v’era la scoperta, successiva all’aggiudicazione, di due ordinanze comunali , che avevano fatto seguito a quella menzionata nell’avviso di vendita, concernenti la sospensione dei lavori edilizi nei locali sottotetto dell’immobile destinato ad albergo e l’ordine di demolizione delle opere abusivamente eseguite. Con le due successive ordinanze, aveva riferito l’aggiudicataria, peraltro impugnate senza esito, il Comune di Amendolara aveva ordinato alla allora affittuaria del complesso la chiusura dell’attività elo sgombero della struttura, proprio per gli abusi edilizi ai quali si riferiva l’ordinanza menzionata nell’avviso di vendita. Sicché, aveva proseguitola società, l’offerta irrevocabile di acquisto che essa aveva proposto si doveva intendere riferita, in RG n. 28645/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore realtà, a un bene rivelatosi inidoneo all’uso prospettato nell’avviso di vendita, con suo conseguente diritto ad ottenere la tutela dettata in tema di vendita di aliud pro alio. Il giudice delegato al fallimento dichiarò inammissibile l’istanza, mentre il tribunale, adito con reclamo ex art. 26 l.fall., pur reputandola ammissibile, ha escluso che l’aggiudicazione avesse riguardato aliud pro alio. A sostegno della decisione, ha osservato, per un verso, che gli abusi edilizi all’origine delle ordinanze comunali, comprese quelle scoperte dopo l’aggiudicazione, erano sanabili, come lo stesso Comune di Amendolara aveva riconosciuto in una nota successiva, previa acquisizione di autorizzazioni, la realizzazione di talune opere, l’espletamento di altri adempimenti e l’ottenimento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in alternativa alla demolizione delle opere abusive realizzate, i costi della quale erano stati quantificati in perizia e detratti dal valore di stima. Per altro verso, il tribunale ha sottolineato che l’aggiudicataria era perfettamente a conoscenza degli abusi edilizi, del resto descritti in perizia, sia al momento dell’offerta, sia in quello dell’aggiudicazione, posto che nell’avviso di vendita era stato riprodotto con precisione il contenuto prescrittivo dell’ordinanza con la quale il Comune aveva disposto la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere, del quale la società aveva comunque dichiarato di essere a conoscenza nel verbale di aggiudicazione. Contro questo decreto propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. replica con controricorso. Deposita comparsa d’intervento la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cessionaria dei diritti di credito litigiosi derivanti dall’esito positivo dell’odierno giudizio di legittimità. Motivi della decisione RG n. 28645/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 1.- È inammissibile l’intervento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in quanto, posto che nel giudizio di legittimità manca un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte, tale facoltà va riconosciuta al successore particolare nel diritto controverso, qual è la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], se, però, non vi sia stata la precedente costituzione del dante causa, che nel caso in esame è avvenuta (Cass. nn. 25423/19 e 6774/22). Si compensano le relative voci di spesa, in considerazione del recenteconsolidamento della giurisprudenza di questa Corte. 2.- Con i due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione rispettivamente degli artt.2922, 1489 e 1427 c.c., là dove il tribunale di Castrovillari ha escluso l’inidoneità alla funzione del bene oggetto di vendita, in ragione della sanabilità degli abusi, o alternativamente, della possibilità di demolire le opere abusive (primo motivo), nonché degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., nella parte in cui il tribunale ha sottolineato la consapevolezza dell’aggiudicataria degli abusi, escludendo, invece, la rilevanza dell’omissione dell’allegazione all’avviso di vendita dell’ordinanza comunale di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere abusive realizzate (secondo motivo). La censura complessivamente proposta presenta al contempo profili d’inammissibilità e d’infondatezza. 3.- Perché si configuri aliud pro alio , occorre, da un lato, che si tratti di un bene radicalmente diverso da quello offerto con l’avviso di v endita e indicato nella successiva ordinanza , o comunque privo delle caratteristiche necessarie per assolvere la propria funzione economico-sociale, o, ancora, del tutto inidoneo all’uso cui è destinato (tra varie, Cass. nn. 1669/16 e 14165/16);RG n. 28645/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dall’altro, che l’offerta dell’aggiudicatario sia caduta su quel bene incolpevolmente (Cass. n. 5257/15; n. 19799/15; n. 1669/16, cit.). 3.1.- In parti c olare , quanto al primo aspetto, e con specifico riferimento all’agibilità della struttura, su cui s’insiste in ricorso, occorre che manchino i presupposti per conseguirla, e non già che ne sia possibile il futuro ottenimento (Cass. n. 26993/20, punto 23). Quanto al secondo, non tutte le circostanze rilevanti ai fini della precisa individuazione delle caratteristiche del bene offerto in vendita, così come l'esistenza di eventuali oneri o diritti di terzi ad esso inerenti, devono essere dettagliatamente esposte nell'ordinanza di vendita e indicate nella relativa pubblicità, purché esse siano comunque ricavabili dall'esame della relazione di stima e del fascicolo processuale, che è onere (e diritto) degli interessati all'acquisto consultare prima di avanzare le offerte (Cass. n. 21480/16). 4.- Alla luce di questi principi, la censura è inammissibile, là dove è volta a sovvertire l’apprezzamento, adeguatamente argomentato dal tribunale anche in base a documentazione del Comune, dell’idoneità del complesso aggiudicato a svolgere la funzione sua propria, in esito alla sanatoria degli abusi riscontrati o alla rimozione delle opere abusive, utili a propiziare l’ottenimento della certificazione di agibilità della struttura. 4.1.- La censura è poi infondata in relazione al profilo concernente la conoscenza della situazione dell’immobile, posto che la stessa ricorrente riconosce in ricorso non soltanto che le violazioni edilizie erano «…conosciute dalla curatela fallimentare perché rilevate nella perizia redatta dal perito estimatore all’indomani del fallimento», ma anche che esse «…erano ritenute sanabili, ma il CTU provvedeva a quantificare sinanche le somme per la loro sanatoria decurtandole dal valore del bene». Irrilevante è, quindi, che l’ordinanza di sospensione dei lavori edilizi e di rimozione delle opere realizzate non fosse allegata RG n. 28645/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore all’avviso di vendita, né che vi fosse notizia delle due ordinanze successive, che pur sempre dai medesimiabusi, com’è pacifico tra le parti, sono scaturite. 5.- La complessiva censura va in conseguenza respinta e l e spese seguono la soccombenza in relazione al fallimento. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, sia in relazione all’interventrice, sia in relazione alla ricorrente. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e compensa le relative voci di spesa, rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dal fallimento, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 a titolo di esborsi, e al 15% per spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, sia