CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 45373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/3/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono indeducibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla sussistenza del reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) tenuto conto delle acquisizioni dibattimentali dalle quali derivava la piena idoneità minatoria della condotta tenuta dall'imputato, investendo anche la sicurezza degli agenti, idoneità apprezzata sulla scorta dell'obiettivo significato delle parole o degli atti piuttosto che del soggettivo giudizio dei verbalizzanti, non intimiditi dal comportamento dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere r ore Il