CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 36442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11279-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11279/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3246/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2016 R.G.N. 7370/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 27.10.16 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione della società in epigrafe ad avviso di addebito con il quale l’Inps aveva chiesto il pagamento di contributi malattia e maternità per il periodo dicembre 2007-ottobre 2008 per euro 10.731.843,08. In particolare, premessa la formazione del giudicato circa l’applicabilità retroattiva della normativa sopravvenuta di cui all’articolo 20 decreto legge 112/2008 convertito in legge 133/2008, la corte ha applicato la disciplina dei contributi per maternità aventi il medesimo regime di quelli dovuti per malattia, alla luce di Corte costituzionale n. 48 del 2010. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste controparte con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo si deduce violazione dell’articolo 20 comma 1 decreto legge 112 predetto, 22 comma 2 e 79 decreto legislativo 151 del 2001, 6 legge 143 del 1938, 1 comma 1 d.p.r. 145 del 1965, e 1 legge 106 del 2006, per avere la corte territoriale trascurato che alle S.p.A. derivate da trasformazione di ente pubblico come l’Enel si applicano le disposizioni vigenti nel 1990 fino a rinnovo del contratto collettivo (che non contengono richiamo all’articolo 6 legge 143 del 1948 e alla disciplina della malattia) e che il rinnovo del contratto collettivo non era stato nella specie provato. Con la memoria ex art. 380bis c.p.c. la società controricorrente ha dedotto (provando le relative circostanze con la documentazione acclusa) di aver aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle e di aver pagato l’intero debito (vedi estratto conto Agenzia Entrate). Questa Corte ha già affermato (Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018; Rv. 650607 - 01) che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. Nella specie la situazione è analoga a quella già esaminata dalla Corte, pur nella diversità delle norme di definizione agevolata applicabili, norme formalmente distinte nella fonte, ma sovrapponibili nel contenuto ai fini che qui rilevano; in entrambi i casi il debitore ha la veste di controricorrente. Deve pertanto, in linea con i precedenti di questa Corte (Cass. 11540/19 e 31521/22), essere dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese del giudizio. p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di leg