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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46099/2021

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 110 e 388, terzo comma, cod. pen., contestato ai due imputati, e, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., confermava le statuizioni civili della medesima pronuncia del 2 marzo 2016 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento di una provvisionale dì 10.000 euro.

Ai due prevenuti era stato addebitato di avere - in Roma, tra il settembre 2008 e il giugno 2009 - la prima quale legale rappresentante e il secondo quale dominus di fatto della società [OSCURATO:PERSONA], sottratto e disperso lettini e macchinari per solarium, beni appartenenti tale impresa collettiva che erano stati sottoposti a pignoramento nell'ambito di una procedura di esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso agli effetti civili i due Bonfigli, con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali hanno dedotto i seguenti sei motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 49 e 388 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che era stata formulata con l'atto di appello.

2.2. Vizio di motivazione, per travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale omesso di considerare che il 9 dicembre 2008 la società [OSCURATO:PERSONA] era stata posta in liquidazione ed aveva nominato come liquidatore [OSCURATO:PERSONA], il quale, come legale rappresentante di quella società, il 20 dicembre 2008 aveva provveduto a vendere i beni strumentali alla [OSCURATO:PERSONA], consegnandoli poi alla ditta acquirente in data 19 gennaio 2009: contesto che aveva visto oramai come persone estranee sia l'imputata [OSCURATO:PERSONA], amministratrice e legale rappresentante di una società, la [OSCURATO:PERSONA], oramai posta in liquidazione, sia l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che di quella società era asseritamente l'amministratore di fatto.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 388 cod. pen., per avere la Corte di merito omesso di considerare che, al momento della presunta sottrazione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] sottoposti a pignoramento il 9 dicembre 2008, tale società era stata posta in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non ne era più legale rappresentante e, dunque, non aveva più alcun potere di gestione su quei beni.

2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 49 e 388 cod. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte di appello sostenuto che i Bonfigli avrebbero dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria civile per ottenere una dichiarazione di inefficacia del pignoramento, prima di compiere qualsivoglia atto di disposizione dei beni della società [OSCURATO:PERSONA]: laddove [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamente opposto all'ufficiale giudiziaria pignorante il pegno su quei beni costituito in favore del fratello Adolfo, condotte queste che non potevano costituire comportamenti punibili ai sensi dell'art. 388 cod. pen. 2.5.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 49 e 388 cod. pen., per avere la Corte periferica omesso di considerare che la condotta della Bonfigli, concretizzatasi nell'opporre all'ufficiale giudiziario l'esistenza del pegno di cui era beneficiario il di lei fratello, non aveva impedito a quel pubblico ufficiale di procedere al pignoramento dei beni: dunque, si era trattata di una condotta che non aveva sortito alcun effetto e che non aveva impedito né condizionato la procedura esecutiva, sicché non vi era stata una lesione dell'interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

2.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 388 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta ascrittagli, nonostante egli non fosse stato presente al momento del pignoramento e fosse stato solo un mero creditore verso la società della sorella, che non era entrato nella materiale disponibilità dei beni posti in pegno e che, dunque, non poteva commettere alcun atto di sottrazione o di amotio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vadano rigettati.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto l'intervenuta causa di estinzione del reato per prescrizione del reato impone, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., una immediata declaratoria da parte del giudice ai fini penali, il che condiziona le scelte discrezionali in ordine ad una eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.: tenuto conto che, laddove vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna dell'imputato in accoglimento della richiesta formulata dalla parte civile, l'art. 578 del codice di rito stabilisce che il giudice dell'impugnazione esamina i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o sul punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità esclusivamente per poter decidere, allo stato degli atti, sull'impugnazione ai soli effetti civili.

Non contrasta con tale affermazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente 3 v all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02).

E ciò non solo perché il caso considerato in tale pronuncia delle Sezioni Unite riguardava un processo nel quale la sentenza di primo grado era stata di assoluzione e l'impugnazione era stata proposta dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ipotesi, dunque, diversa da quella regolata dall'art.578 cod. proc. pen. che, come premesso, presuppone che il giudizio di impugnazione sia stato preceduto dall'adozione di una sentenza di condanna dell'imputato in primo o in secondo grado.

Ma ,soprattutto perché in tale seconda situazione, come anticipato, ogni questione sulla responsabilità penale dell'imputato risulta definita dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, e il giudice dell'impugnazione è chiamato a pronunciarsi esclusivamente (e in via residuale) sulla fondatezza dell'azione civile, esercitando incidentalmente i poteri di verifica tipici del giudice civile.

Al riguardo la Corte costituzionale ha, infatti, recentemente chiarito che "il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere [...] sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto" (v.

Corte cost., sent. n. 182 del 2021).

Solo entro tali limiti vanno rispettati i canoni propri dello statuto della prova penale, essendo il giudice penale di appello obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - come la Consulta ha sottolineato - solo nel caso, indicato dalla sentenza della Sezioni Unite 'Cremonini', in cui intenda riformare una sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una difforme valutazione delle prove dichiarative; negli altri casi la scelta di rinnovazione l'istruzione dibattimentale è puramente discrezionale ed è condizionata, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., dall'accertata impossibilità per il giudice di decidere allo stato degli atti.

Alla luce di tali criteri interpretativi, va rilevato come nella fattispecie vi sia nella sentenza impugnata una motivazione implicita a sostegno della decisione della Corte di appello di non accogliere la richiesta difensiva formulata ai sensi del comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento: così dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare 4 vi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, risultano logicamente incompatibili con la determinazione finale adottata.

3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo dell'atto di impugnazione, nei termini in cui sono stati enunciati, sono inammissibili perché aventi ad oggetto doglianze ovvero questioni di diritto poste per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

4. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

I ricorrenti solo formalmente hanno indicato vizi di motivazione, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come innplausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; e senza indicare una effettiva incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

I ricorrenti, invero, si sono limitate a criticare il significato che la Corte di appello di Roma aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado: talché i ricorsi, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sono stati presentati per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta (// illogicità.

La Corte territoriale, anche facendo rinvio al contenuto motivazionale della conforme pronuncia di condanna di primo grado, ha spiegato, per un verso, come a fronte dell'avvenuto pignoramento dei beni strumentali della [OSCURATO:PERSONA] eseguito il 9 dicembre 2018 nei locali della società, alla presenza della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - che in quella circostanza nulla aveva dedotto circa una asserita messa in liquidazione di quella impresa collettiva e che, invece, aveva cercato di opporsi all'iniziativa giudiziaria con la compiacenza del fratello Adolfo, che aveva attestato di essere titolare di un credito assistito da pegno su quei beni - alla quale l'ufficiale giudiziario aveva ingiunto, come per legge, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre quei beni alla garanzia del credito, il 9 marzo 2009 gli stessi non fossero stati più rinvenuti dall'incaricato dell'istituto vendite giudiziarie in quei locali, trovati completamente vuoti.

Beni che erano risultati formalmente venduti il 20 dicembre 2008 dal liquidatore della società, tal Santilli, ad altra ditta, la [OSCURATO:PERSONA], che significativamente li aveva successivamente affidati a noleggio ad altra società, la EBM s.r.I., gestita dalla stessa Bonfigli in un differente immobile (v. pag. 4 sent. secondo grado; e pagg. 4-6, sent. primo grado).

E, per altro verso, come tale materiale sottrazione fosse avvenuta con la compiacente disponibilità sia del Santilli, soggetto ottantacinquenne che sarebbe da lì a poco deceduto, la cui nomina come liquidatore era stata formalizzata solo il 9 gennaio 2019, cioè dopo l'effettuazione della operazione di vendita simulata (v. pagg. 5-6 sent. primo grado); sia di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA], che, pur dopo aver ammesso di conoscere entrambi i fratelli Bonfigli, il 20 dicembre 2008 aveva accettato di acquistare quei beni dal Santilli, nonostante la nomina di questi come liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata ancora iscritta alla camera di commercio (v. pagg. 6-7 sent. primo grado).

I giudici di merito hanno, perciò, chiarito come l'attività dei due imputati avesse in sostanza concretizzato gli estremi del delitto loro contestato, essendo pacifico che, in tema di sottrazione di beni pignorati, il reato di cui all'art. 388 cod. pen. si realizza anche con la mera amotio del bene sottoposto a pignoramento, quando - come nella fattispecie è accaduto - la stessa sia ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante (Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278334).

5. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado in favore della costituita parte civile che, in ragione dell'attività effettivamente svolta, si stima di poter liquidare come di seguito precisato.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 110 e 388, terzo comma, cod. pen., contestato ai due imputati, e, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., confermava le statuizioni civili della medesima pronuncia del 2 marzo 2016 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento di una provvisionale dì 10.000 euro. Ai due prevenuti era stato addebitato di avere - in Roma, tra il settembre 2008 e il giugno 2009 - la prima quale legale rappresentante e il secondo quale dominus di fatto della società [OSCURATO:PERSONA], sottratto e disperso lettini e macchinari per solarium, beni appartenenti tale impresa collettiva che erano stati sottoposti a pignoramento nell'ambito di una procedura di esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Roma. 2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso agli effetti civili i due Bonfigli, con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali hanno dedotto i seguenti sei motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 49 e 388 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che era stata formulata con l'atto di appello. 2.2. Vizio di motivazione, per travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale omesso di considerare che il 9 dicembre 2008 la società [OSCURATO:PERSONA] era stata posta in liquidazione ed aveva nominato come liquidatore [OSCURATO:PERSONA], il quale, come legale rappresentante di quella società, il 20 dicembre 2008 aveva provveduto a vendere i beni strumentali alla [OSCURATO:PERSONA], consegnandoli poi alla ditta acquirente in data 19 gennaio 2009: contesto che aveva visto oramai come persone estranee sia l'imputata [OSCURATO:PERSONA], amministratrice e legale rappresentante di una società, la [OSCURATO:PERSONA], oramai posta in liquidazione, sia l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che di quella società era asseritamente l'amministratore di fatto. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 388 cod. pen., per avere la Corte di merito omesso di considerare che, al momento della presunta sottrazione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] sottoposti a pignoramento il 9 dicembre 2008, tale società era stata posta in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non ne era più legale rappresentante e, dunque, non aveva più alcun potere di gestione su quei beni. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 49 e 388 cod. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte di appello sostenuto che i Bonfigli avrebbero dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria civile per ottenere una dichiarazione di inefficacia del pignoramento, prima di compiere qualsivoglia atto di disposizione dei beni della società [OSCURATO:PERSONA]: laddove [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamente opposto all'ufficiale giudiziaria pignorante il pegno su quei beni costituito in favore del fratello Adolfo, condotte queste che non potevano costituire comportamenti punibili ai sensi dell'art. 388 cod. pen. 2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 49 e 388 cod. pen., per avere la Corte periferica omesso di considerare che la condotta della Bonfigli, concretizzatasi nell'opporre all'ufficiale giudiziario l'esistenza del pegno di cui era beneficiario il di lei fratello, non aveva impedito a quel pubblico ufficiale di procedere al pignoramento dei beni: dunque, si era trattata di una condotta che non aveva sortito alcun effetto e che non aveva impedito né condizionato la procedura esecutiva, sicché non vi era stata una lesione dell'interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 2.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 388 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta ascrittagli, nonostante egli non fosse stato presente al momento del pignoramento e fosse stato solo un mero creditore verso la società della sorella, che non era entrato nella materiale disponibilità dei beni posti in pegno e che, dunque, non poteva commettere alcun atto di sottrazione o di amotio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vadano rigettati. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto l'intervenuta causa di estinzione del reato per prescrizione del reato impone, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., una immediata declaratoria da parte del giudice ai fini penali, il che condiziona le scelte discrezionali in ordine ad una eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.: tenuto conto che, laddove vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna dell'imputato in accoglimento della richiesta formulata dalla parte civile, l'art. 578 del codice di rito stabilisce che il giudice dell'impugnazione esamina i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o sul punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità esclusivamente per poter decidere, allo stato degli atti, sull'impugnazione ai soli effetti civili. Non contrasta con tale affermazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente 3 v all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02). E ciò non solo perché il caso considerato in tale pronuncia delle Sezioni Unite riguardava un processo nel quale la sentenza di primo grado era stata di assoluzione e l'impugnazione era stata proposta dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ipotesi, dunque, diversa da quella regolata dall'art.578 cod. proc. pen. che, come premesso, presuppone che il giudizio di impugnazione sia stato preceduto dall'adozione di una sentenza di condanna dell'imputato in primo o in secondo grado. Ma ,soprattutto perché in tale seconda situazione, come anticipato, ogni questione sulla responsabilità penale dell'imputato risulta definita dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, e il giudice dell'impugnazione è chiamato a pronunciarsi esclusivamente (e in via residuale) sulla fondatezza dell'azione civile, esercitando incidentalmente i poteri di verifica tipici del giudice civile. Al riguardo la Corte costituzionale ha, infatti, recentemente chiarito che "il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere [...] sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto" (v. Corte cost., sent. n. 182 del 2021). Solo entro tali limiti vanno rispettati i canoni propri dello statuto della prova penale, essendo il giudice penale di appello obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - come la Consulta ha sottolineato - solo nel caso, indicato dalla sentenza della Sezioni Unite 'Cremonini', in cui intenda riformare una sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una difforme valutazione delle prove dichiarative; negli altri casi la scelta di rinnovazione l'istruzione dibattimentale è puramente discrezionale ed è condizionata, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., dall'accertata impossibilità per il giudice di decidere allo stato degli atti. Alla luce di tali criteri interpretativi, va rilevato come nella fattispecie vi sia nella sentenza impugnata una motivazione implicita a sostegno della decisione della Corte di appello di non accogliere la richiesta difensiva formulata ai sensi del comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento: così dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare 4 vi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, risultano logicamente incompatibili con la determinazione finale adottata. 3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo dell'atto di impugnazione, nei termini in cui sono stati enunciati, sono inammissibili perché aventi ad oggetto doglianze ovvero questioni di diritto poste per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. I ricorrenti solo formalmente hanno indicato vizi di motivazione, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come innplausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; e senza indicare una effettiva incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. I ricorrenti, invero, si sono limitate a criticare il significato che la Corte di appello di Roma aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado: talché i ricorsi, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sono stati presentati per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta (// illogicità. La Corte territoriale, anche facendo rinvio al contenuto motivazionale della conforme pronuncia di condanna di primo grado, ha spiegato, per un verso, come a fronte dell'avvenuto pignoramento dei beni strumentali della [OSCURATO:PERSONA] eseguito il 9 dicembre 2018 nei locali della società, alla presenza della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - che in quella circostanza nulla aveva dedotto circa una asserita messa in liquidazione di quella impresa collettiva e che, invece, aveva cercato di opporsi all'iniziativa giudiziaria con la compiacenza del fratello Adolfo, che aveva attestato di essere titolare di un credito assistito da pegno su quei beni - alla quale l'ufficiale giudiziario aveva ingiunto, come per legge, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre quei beni alla garanzia del credito, il 9 marzo 2009 gli stessi non fossero stati più rinvenuti dall'incaricato dell'istituto vendite giudiziarie in quei locali, trovati completamente vuoti. Beni che erano risultati formalmente venduti il 20 dicembre 2008 dal liquidatore della società, tal Santilli, ad altra ditta, la [OSCURATO:PERSONA], che significativamente li aveva successivamente affidati a noleggio ad altra società, la EBM s.r.I., gestita dalla stessa Bonfigli in un differente immobile (v. pag. 4 sent. secondo grado; e pagg. 4-6, sent. primo grado). E, per altro verso, come tale materiale sottrazione fosse avvenuta con la compiacente disponibilità sia del Santilli, soggetto ottantacinquenne che sarebbe da lì a poco deceduto, la cui nomina come liquidatore era stata formalizzata solo il 9 gennaio 2019, cioè dopo l'effettuazione della operazione di vendita simulata (v. pagg. 5-6 sent. primo grado); sia di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA], che, pur dopo aver ammesso di conoscere entrambi i fratelli Bonfigli, il 20 dicembre 2008 aveva accettato di acquistare quei beni dal Santilli, nonostante la nomina di questi come liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata ancora iscritta alla camera di commercio (v. pagg. 6-7 sent. primo grado). I giudici di merito hanno, perciò, chiarito come l'attività dei due imputati avesse in sostanza concretizzato gli estremi del delitto loro contestato, essendo pacifico che, in tema di sottrazione di beni pignorati, il reato di cui all'art. 388 cod. pen. si realizza anche con la mera amotio del bene sottoposto a pignoramento, quando - come nella fattispecie è accaduto - la stessa sia ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante (Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278334). 5. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado in favore della costituita parte civile che, in ragione dell'attività effettivamente svolta, si stima di poter liquidare come di seguito precisato. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46099/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris