CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di ROMArdato avviso alle part—iT) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni di reclusione e 20mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione per ottenere una pena meno elevata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile, sotto un duplice profilo. 4. Innanzitutto, perché proposto personalmente dall'imputato in contrasto con la I. 23 giugno 2017, n. 103, che - a decorrere dal 3/8/2017 - ha modificato l'art.613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. 5. Sotto altro profilo, poi, si osserva che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, in punto di pena, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui &l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, m 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA], igliere estensore Il