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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 25918/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3110/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9/A [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2019 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA - DOM. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero registro generale 3110/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 25918/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2047/2024 depositata il 26/11/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2019 srl; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] 2019 srl, mentre va disposta la liquidazione delle spese, secondo il valore della controversia, quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo di Treviso e Venezia soc. coop. per azioni, che non risulta avere accettato l’estinzione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; liquida le spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo di Treviso e Venezia soc. coop. per azioni ed a carico del ricorrente nella misura di euro 5.300,00 per compenso al difensore, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3110/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 25918/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Numero registro generale 3110/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 25918/2025 Data pubblicazione 23/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3110/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9/A [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2019 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA - DOM. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero registro generale 3110/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 25918/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2047/2024 depositata il 26/11/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2019 srl; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] 2019 srl, mentre va disposta la liquidazione delle spese, secondo il valore della controversia, quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo di Treviso e Venezia soc. coop. per azioni, che non risulta avere accettato l’estinzione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; liquida le spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo di Treviso e Venezia soc. coop. per azioni ed a carico del ricorrente nella misura di euro 5.300,00 per compenso al difensore, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3110/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 25918/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Numero registro generale 3110/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 25918/2025 Data pubblicazione 23/09/2025
Decreto Cassazione n. 25918/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris