Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06702/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla determinazione della pena e applicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha giustificato il discostamento dalla pena minima e la sussistenza delle condizioni che legittimano, con riferimento a tutti i precedenti dell'imputato e non solo a quello più risalente, l'applicazione della recidiva.

I motivi sono, dunque, volti a sollecitare alla Corte di Cassazione una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla determinazione della pena e applicazione della recidiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha giustificato il discostamento dalla pena minima e la sussistenza delle condizioni che legittimano, con riferimento a tutti i precedenti dell'imputato e non solo a quello più risalente, l'applicazione della recidiva. I motivi sono, dunque, volti a sollecitare alla Corte di Cassazione una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],4
Sentenza Cassazione n. 06702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris