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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 42865/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale della Libertà di Roma, con ordinanza in data 17 aprile 2024, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso il 20-2-2024 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, avente ad oggetto la somma di C 1.661.000 nella disponibilità dell'indagato del delitto di cui all'art. 646 cod.pen..

Riteneva il tribunale dovere affermare la sussistenza del fumus del suddetto delitto in relazione al trattenimento della citata somma da parte del ricorrente a seguito della cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. intestate alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Terzi di Sant'Agata che, dopo una accurata ricostruzione della vicenda relativa alla liquidazione della predetta società ed alla cessione delle quote a terzi in forza delle procure rilasciate dall'[OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge in riferimento al fumus del delitto contestato per erronea affermazione dell'esistenza di diffide della persona offesa indirizzate a ricevere il versamento delle somme ricevute dall'indagato quale prezzo della cessione delle partecipazioni sociali; difatti, alcuna diffida alla consegna delle somme di denaro era stata inviata, avendo l'Ercoli, sempre dedotto nei separati giudizi civili l'inefficacia dell'atto di cessione; - violazione di legge in riferimento all'affermazione del fumus del contestato delitto in relazione all'affermata inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile dedotto in compensazione; al proposito si deduceva che il ricorrente aveva agito a tutela del proprio credito già riconosciuto giudizialmente senza che potesse assumere valore pregiudicante la domanda riconvenzionale spiegata dal ricorrente nel giudizio civile che lo vedeva contrapposto ad Ercoli; quest'ultimo aveva tenuto una condotta di pervicace negazione dei diritti altrui non avendo proceduto alla cessione delle quote ed avendo richiesto la declaratoria di inefficacia della cessione; - violazione di legge in riferimento all'omessa revoca del sequestro quanto alle somme oggetto di offerta reale avendo il ricorrente comunque offerto l'importo di C 634.000 alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero, va ricordato come per costante orientamento di questa Corte in tema di appropriazione indebita sia stato affermato che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Rv. 283632 - 01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013 Ud. (dep. 08/01/2014 ) Rv. 257317 - 01).

Dalla sussunzione di tale principio deve ricavarsi anche la regola avversa e cioè quella secondo cui ove il credito sia certo, liquido ed esigibile la somma trattenuta dall'agente non può dirsi profitto del reato di appropriazione indebita, trattandosi di credito riscuotibile da parte del creditore venuto in possesso di somme di denaro. 1.2 Orbene, va al proposito precisato che un credito è certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza, è liquido quando è esattamente determinato, è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è venuto a maturazione.

Così che il credito nascente da un provvedimento giurisdizionale definitivo che lo ha riconosciuto in capo a taluno rende il soggetto titolare di un attivo patrimoniale certo, liquido ed esigibile che, ove posto in compensazione, esclude la possibilità di configurare l'appropriazione indebita venendo proprio a difettare la natura illecita dell'operazione. 1.3 Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non appare avere fatto corretta applicazione dei suddetti principi, apparendo viziato proprio nella rappresentazione del fumus del contestato delitto di cui all'art. 646 cod.pen. e ciò perché, pur avendo descritto a pagina 4 il complesso dei rapporti tra le parti attestati dalla definizione di un giudizio civile che riconosceva al Terzi di Sant'Agata un credito pari ad C 3.395.173, ne negava poi rilevanza decisiva nella successiva esposizione dei fatti, assumendo l'illegittimità dell'operazione di cessione delle quote e percezione del ricavato concludendo per la natura indebita della condotta di trattenimento delle somme.

L'ordinanza appare, pertanto, viziata dovendosi valutare ai fini della sussistenza del fumus del contestato delitto, le sentenze irrevocabili civili dalle quali apparirebbe sorgere in capo al Terzi di Sant'agata un credito certo, liquido ed esigibile per un importo di oltre 3 milioni di euro che il tribunale ha errato nel ritenere ancora oggetto di controversia.

2. Infine, anche sotto il profilo del periculum in mora l'impugnato provvedimento omette di evidenziare da quali elementi potere desumere il pericolo di dispersione della somma sequestrata, in parte anche oggetto di offerta reale.

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente per il riesame dei provvedimenti cautelari reali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p..

Roma, 17 ottobre 2024 L CONSIGL E ES Ig azio Pardo LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale della Libertà di Roma, con ordinanza in data 17 aprile 2024, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso il 20-2-2024 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, avente ad oggetto la somma di C 1.661.000 nella disponibilità dell'indagato del delitto di cui all'art. 646 cod.pen.. Riteneva il tribunale dovere affermare la sussistenza del fumus del suddetto delitto in relazione al trattenimento della citata somma da parte del ricorrente a seguito della cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. intestate alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Terzi di Sant'Agata che, dopo una accurata ricostruzione della vicenda relativa alla liquidazione della predetta società ed alla cessione delle quote a terzi in forza delle procure rilasciate dall'[OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge in riferimento al fumus del delitto contestato per erronea affermazione dell'esistenza di diffide della persona offesa indirizzate a ricevere il versamento delle somme ricevute dall'indagato quale prezzo della cessione delle partecipazioni sociali; difatti, alcuna diffida alla consegna delle somme di denaro era stata inviata, avendo l'Ercoli, sempre dedotto nei separati giudizi civili l'inefficacia dell'atto di cessione; - violazione di legge in riferimento all'affermazione del fumus del contestato delitto in relazione all'affermata inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile dedotto in compensazione; al proposito si deduceva che il ricorrente aveva agito a tutela del proprio credito già riconosciuto giudizialmente senza che potesse assumere valore pregiudicante la domanda riconvenzionale spiegata dal ricorrente nel giudizio civile che lo vedeva contrapposto ad Ercoli; quest'ultimo aveva tenuto una condotta di pervicace negazione dei diritti altrui non avendo proceduto alla cessione delle quote ed avendo richiesto la declaratoria di inefficacia della cessione; - violazione di legge in riferimento all'omessa revoca del sequestro quanto alle somme oggetto di offerta reale avendo il ricorrente comunque offerto l'importo di C 634.000 alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, va ricordato come per costante orientamento di questa Corte in tema di appropriazione indebita sia stato affermato che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Rv. 283632 - 01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013 Ud. (dep. 08/01/2014 ) Rv. 257317 - 01). Dalla sussunzione di tale principio deve ricavarsi anche la regola avversa e cioè quella secondo cui ove il credito sia certo, liquido ed esigibile la somma trattenuta dall'agente non può dirsi profitto del reato di appropriazione indebita, trattandosi di credito riscuotibile da parte del creditore venuto in possesso di somme di denaro. 1.2 Orbene, va al proposito precisato che un credito è certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza, è liquido quando è esattamente determinato, è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è venuto a maturazione. Così che il credito nascente da un provvedimento giurisdizionale definitivo che lo ha riconosciuto in capo a taluno rende il soggetto titolare di un attivo patrimoniale certo, liquido ed esigibile che, ove posto in compensazione, esclude la possibilità di configurare l'appropriazione indebita venendo proprio a difettare la natura illecita dell'operazione. 1.3 Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non appare avere fatto corretta applicazione dei suddetti principi, apparendo viziato proprio nella rappresentazione del fumus del contestato delitto di cui all'art. 646 cod.pen. e ciò perché, pur avendo descritto a pagina 4 il complesso dei rapporti tra le parti attestati dalla definizione di un giudizio civile che riconosceva al Terzi di Sant'Agata un credito pari ad C 3.395.173, ne negava poi rilevanza decisiva nella successiva esposizione dei fatti, assumendo l'illegittimità dell'operazione di cessione delle quote e percezione del ricavato concludendo per la natura indebita della condotta di trattenimento delle somme. L'ordinanza appare, pertanto, viziata dovendosi valutare ai fini della sussistenza del fumus del contestato delitto, le sentenze irrevocabili civili dalle quali apparirebbe sorgere in capo al Terzi di Sant'agata un credito certo, liquido ed esigibile per un importo di oltre 3 milioni di euro che il tribunale ha errato nel ritenere ancora oggetto di controversia. 2. Infine, anche sotto il profilo del periculum in mora l'impugnato provvedimento omette di evidenziare da quali elementi potere desumere il pericolo di dispersione della somma sequestrata, in parte anche oggetto di offerta reale. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente per il riesame dei provvedimenti cautelari reali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p.. Roma, 17 ottobre 2024 L CONSIGL E ES Ig azio Pardo LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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