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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16636/2025

Testo disponibile della fonte

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posto di lavoro, dietro la corresponsione di una somma di denaro di importo variabile, nella piena consapevolezza dell’inevitabile rigetto delle domande per carenza dei requisiti necessari di cui doveva essere in possesso il datore di lavoro (reati di cui ai capi b, c, d, f e g).

La piattaforma probatoria ritenuta idonea suffragare l’affermazione di penale responsabilità è costituita, oltre che dagli accertamenti documentali, dalle testimonianze, dalle risultanze dei tabulati telefonici, anche dalle dichiarazioni inverosimili rese dallo stesso imputato, il quale aveva riferito che le domande volte al rilascio del permesso di soggiorno erano state inviate a sua insaputa e che si era personalmente attivato presso i competenti uffici ma solo per rimediare all’errore e ritirare la documentazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. e) e c) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati.

Evidenzia che il compendio documentale e le deposizioni del testimone di polizia giudiziaria, ritenuti decisivi per l’accertamento della responsabilità penale, dimostrano soltanto la sua fittizia disponibilità all'assunzione dei lavoratori interessati alle diverse pratiche, nulla dicono, invece, sul suo livello di coinvolgimento soggettivo nelle attività delittuose contestate in realtà portate avanti dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge che, nonostante le specifiche doglianze sviluppate nell’atto di appello, la sentenza impugnata non si è occupata né dei rapporti intercorrenti tra l’odierno ricorrente con i correi avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Come ampiamente dimostrato dalla difesa, i numerosi contatti di Mazzoni con entrambi non sono riconducibili all'attività illecita contestata ma hanno una diversa spiegazione: dall'ottobre 2015 al maggio 2016 Mazzoni è stato assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in numerose cause, mentre negli anni successivi è stato legato alla [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della [OSCURATO:PERSONA] .Nel periodo in cui sono state eseguite le intercettazioni telefoniche tra marzo ed aprile 2017, Mazzoni non ha alcuna conversazione con [OSCURATO:PERSONA] ed ha conversazioni irrilevanti con la [OSCURATO:PERSONA] mai attinenti al disbrigo delle pratiche degli stranieri.

L’estraneità di Mazzoni alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è confermata dalla conversazione in cui questi ultimi cercano in ogni modo di evitare che uno degli stranieri visiti il luogo dove avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa, arrivando al punto di presentargli quale datore di lavoro una persona estranea correndo il rischio di essere scoperti.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di quei capi a), e) ed e-bis).

La Corte di appello ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva sulla configurabilità del reato impossibile di quell'articolo 49 cod. pen. con argomentazioni illogiche.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, l'azione posta in essere, per le sue caratteristiche intrinseche, era del tutto inidonea al conseguimento dello scopo ovvero il rilascio del permesso di soggiorno.

La condotta, come ricostruita dai Giudici del merito, era, sulla scorta di una valutazione ex ante e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assolutamente incapace, per la sua intrinseca inefficienza strutturale e funzionale, di arrecare danno o anche solo di mettere in pericolo il bene giuridico protetto, procurando l’ingresso o favorendo la permanenza illegale degli stranieri.

Le domande di permesso di soggiorno erano volutamente costellate da errori di immediata individuazione e mai corredate, neppure dopo le richieste ed i solleciti, della documentazione 2 F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O A L I F F I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 c 2 f e a a b 6 e b e 2 b 6 b F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Statoal fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Muovendo da questa premessa, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato, proprio con riguardo a un caso di fittizia assunzione di un lavoratore extracomunitario per fargli ottenere il permesso di soggiorno, che «integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso» (Sez. 1, n. 12748del27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991 – 01).

Non occorre, quindi, che la regolarizzazione della posizione degli extracomunitari pervenga ad un esito positivo mediante rilascio del permesso di soggiorno, ma è sufficiente ogni attività propedeutica all'avvio delle pratiche di regolarizzazione (Sez. 1, n. 16120 del 29/03/2012, Cosenza, Rv. 253209 – 01), come la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell'apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, P.M. in proc.

Yaqub, Rv. 247421).

Più precisamente, il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ha natura di reato di pericolo e si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, purché teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento" (Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915); pertanto, il delitto comprende tutti gli "atti diretti a procurare l'ingresso" illegale dello straniero nel territorio dello Stato e, quindi, anche quelle attività che, finalisticamente ed univocamente orientate a conseguire tale scopo, non siano riuscite a realizzarlo (Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Scarano).

A fortiori integra il reato in esame la condotta di chi, come Mazzoni e i concorrenti, hanno curato la presentazione presso i preposti uffici pubblici delle domande di assunzione di cittadini extracomunitari perché essa, di per sé e a prescindere dalla regolarità formale delle pratiche e dell’esito infausto astrattamente prevedibile, è idonea a condizionare la procedura di regolarizzazione della posizione degli stranieri interessati incidendo sui tempi e sulle modalità dell’eventuale espulsione o allontanamento dal territorio nazionale.

Una volta presentata la domanda, il reato è consumato e non vi è dunque spazio né per la configurabilità della desistenza volontaria (cfr. Sez. 1, n. 2934 del11/10/2013, dep.2014, Rv. 258387 - 01) né del reato impossibile per inidoneità degli atti.

Posto, infatti, che, come precisato sopra, che il delitto di cui ci si occupa è una fattispecie penale che anticipa l'incriminazione avendo riguardo all'idoneità degli atti posti in essere a ledere l'interesse protetto, la distinzione tra essa ed il reato impossibile va condotta in base alle regole della distinzione tra tentativo idoneo e reato impossibile secondo cui "l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche" (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L., Rv. 264567), intendendosi per tale quella che "non consente neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso" (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058). 4 F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O A L I F F I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 c 2 f e a a b 6 e b e 2 b 6 b F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto di lavoro, dietro la corresponsione di una somma di denaro di importo variabile, nella piena consapevolezza dell’inevitabile rigetto delle domande per carenza dei requisiti necessari di cui doveva essere in possesso il datore di lavoro (reati di cui ai capi b, c, d, f e g). La piattaforma probatoria ritenuta idonea suffragare l’affermazione di penale responsabilità è costituita, oltre che dagli accertamenti documentali, dalle testimonianze, dalle risultanze dei tabulati telefonici, anche dalle dichiarazioni inverosimili rese dallo stesso imputato, il quale aveva riferito che le domande volte al rilascio del permesso di soggiorno erano state inviate a sua insaputa e che si era personalmente attivato presso i competenti uffici ma solo per rimediare all’errore e ritirare la documentazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. e) e c) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati. Evidenzia che il compendio documentale e le deposizioni del testimone di polizia giudiziaria, ritenuti decisivi per l’accertamento della responsabilità penale, dimostrano soltanto la sua fittizia disponibilità all'assunzione dei lavoratori interessati alle diverse pratiche, nulla dicono, invece, sul suo livello di coinvolgimento soggettivo nelle attività delittuose contestate in realtà portate avanti dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che, nonostante le specifiche doglianze sviluppate nell’atto di appello, la sentenza impugnata non si è occupata né dei rapporti intercorrenti tra l’odierno ricorrente con i correi avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Come ampiamente dimostrato dalla difesa, i numerosi contatti di Mazzoni con entrambi non sono riconducibili all'attività illecita contestata ma hanno una diversa spiegazione: dall'ottobre 2015 al maggio 2016 Mazzoni è stato assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in numerose cause, mentre negli anni successivi è stato legato alla [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della [OSCURATO:PERSONA] .Nel periodo in cui sono state eseguite le intercettazioni telefoniche tra marzo ed aprile 2017, Mazzoni non ha alcuna conversazione con [OSCURATO:PERSONA] ed ha conversazioni irrilevanti con la [OSCURATO:PERSONA] mai attinenti al disbrigo delle pratiche degli stranieri. L’estraneità di Mazzoni alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è confermata dalla conversazione in cui questi ultimi cercano in ogni modo di evitare che uno degli stranieri visiti il luogo dove avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa, arrivando al punto di presentargli quale datore di lavoro una persona estranea correndo il rischio di essere scoperti. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di quei capi a), e) ed e-bis). La Corte di appello ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva sulla configurabilità del reato impossibile di quell'articolo 49 cod. pen. con argomentazioni illogiche. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, l'azione posta in essere, per le sue caratteristiche intrinseche, era del tutto inidonea al conseguimento dello scopo ovvero il rilascio del permesso di soggiorno. La condotta, come ricostruita dai Giudici del merito, era, sulla scorta di una valutazione ex ante e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assolutamente incapace, per la sua intrinseca inefficienza strutturale e funzionale, di arrecare danno o anche solo di mettere in pericolo il bene giuridico protetto, procurando l’ingresso o favorendo la permanenza illegale degli stranieri. Le domande di permesso di soggiorno erano volutamente costellate da errori di immediata individuazione e mai corredate, neppure dopo le richieste ed i solleciti, della documentazione 2 F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O A L I F F I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 c 2 f e a a b 6 e b e 2 b 6 b F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Statoal fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità. Muovendo da questa premessa, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato, proprio con riguardo a un caso di fittizia assunzione di un lavoratore extracomunitario per fargli ottenere il permesso di soggiorno, che «integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso» (Sez. 1, n. 12748del27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991 – 01). Non occorre, quindi, che la regolarizzazione della posizione degli extracomunitari pervenga ad un esito positivo mediante rilascio del permesso di soggiorno, ma è sufficiente ogni attività propedeutica all'avvio delle pratiche di regolarizzazione (Sez. 1, n. 16120 del 29/03/2012, Cosenza, Rv. 253209 – 01), come la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell'apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, P.M. in proc. Yaqub, Rv. 247421). Più precisamente, il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ha natura di reato di pericolo e si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, purché teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento" (Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915); pertanto, il delitto comprende tutti gli "atti diretti a procurare l'ingresso" illegale dello straniero nel territorio dello Stato e, quindi, anche quelle attività che, finalisticamente ed univocamente orientate a conseguire tale scopo, non siano riuscite a realizzarlo (Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Scarano). A fortiori integra il reato in esame la condotta di chi, come Mazzoni e i concorrenti, hanno curato la presentazione presso i preposti uffici pubblici delle domande di assunzione di cittadini extracomunitari perché essa, di per sé e a prescindere dalla regolarità formale delle pratiche e dell’esito infausto astrattamente prevedibile, è idonea a condizionare la procedura di regolarizzazione della posizione degli stranieri interessati incidendo sui tempi e sulle modalità dell’eventuale espulsione o allontanamento dal territorio nazionale. Una volta presentata la domanda, il reato è consumato e non vi è dunque spazio né per la configurabilità della desistenza volontaria (cfr. Sez. 1, n. 2934 del11/10/2013, dep.2014, Rv. 258387 - 01) né del reato impossibile per inidoneità degli atti. Posto, infatti, che, come precisato sopra, che il delitto di cui ci si occupa è una fattispecie penale che anticipa l'incriminazione avendo riguardo all'idoneità degli atti posti in essere a ledere l'interesse protetto, la distinzione tra essa ed il reato impossibile va condotta in base alle regole della distinzione tra tentativo idoneo e reato impossibile secondo cui "l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche" (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L., Rv. 264567), intendendosi per tale quella che "non consente neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso" (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058). 4 F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O A L I F F I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 c 2 f e a a b 6 e b e 2 b 6 b F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0
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