CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 19252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5955-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato ( [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 992/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. •"Th • RILEVATO che Con sentenza del 18 dicembre 2020, la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] & C. avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto la giusta causa delle dimissioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio 2017 per inadempienze retributive, condannando la società al pagamento della somma di euro 45.070, 12 a titolo di retribuzioni arretrate, indennità sostitutiva del preavviso e TFR; - la Corte, in particolare, aveva reputato infondate le doglianze di parte appellante volte a sostenere l'erroneità della decisione per aver ritenuto il mancato assolvimento da parte della datrice degli oneri probatori sulla medesima gravanti; - avverso tale pronunzia propone ricorso, assistito da memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; CONSIDERATO che -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 232 cod. proc. civ., allegandosi l'erronea valutazione circa la mancata comparizione del legale rappresentante della società a rendere l'interrogatorio formale deferitogli; - con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 2697 e 414 n. 5 cod. proc. civ. l'illegittima attribuzione dell'onere probatorio in capo alla convenuta; - con il terzo motivo si allega ancora la violazione degli 115 e 116 cod. proc. civ., per l'allegazione di valore assorbente alla contumacia di Erredue in primo grado; - il primo motivo è infondato; - parte ricorrente evidenzia, infatti, in particolar modo, il valore dirimente che sarebbe stato conferito, in primo grado, alla mancata comparizione del legalc rappresentante della società a rendere l'interrogatorio formale deferitogli;- in realtà, come rilevato dallo stesso ricorrente, la Corte ha correttamente evidenziato che l'incombente non era stato disposto in primo grado né era. stata fissata udienza all'uopo e, nondimeno, ha ritenuto di condividere il mancato assolvimento, ad opera della società, dell'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alle proprie obbligazioni di datrice di lavoro, reputando tale motivazione come idonea a fondare la condanna emessa nei confronti dell'appellante, indipendentemente dal mancato interpello, pur erroneamente menzionato dal primo giudice; - secondo quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale, se effettivamente la contumacia di Erredue non equivaleva alla mancata contestazione delle deduzioni e pretese avversarie, nondimeno, ne era disceso l'inadempimento all'onere probatorio gravante sulla parte la quale, non essendosi costituita, non aveva fornito prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni in relazione al titolo la cui sola prova gravava sul lavoratore, essendo il medesimo tenuto esclusivamente a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro, peraltro pacifica in quanto non oggetto di contestazione; - in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che, in difetto di tale dimostrazione, non potesse attribuirsi alcun peso alle deduzioni svolte nell'atto di appello in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo antecedente le dimissioni, trattandosi di circostanze ininfluenti sulla carenza dei necessari elementi probatori in ordine al soddisfacimento dei crediti del dipendente, reputando, del pari, irrilevante la lettera del 27/7/2018 poiché di provenienza della medesima appellante e, quindi, inidonea ad assumere valenza probatoria quanto agli oneri sulla medesima gravanti, alla stessa stregua della regolarizzazione degli oneri contributivi, non oggetto di giudizio; - ha, quindi, concluso per l'adeguatezza dei conteggi prodotti evidenziando come le richieste avanzate riguardassero esclusivamente le mensilità da febbraio 2017 a luglio 2018, fatte salve quelle di maggio e giugno 2018 in ordine alle quali era stato riconosciuto il pagamento; - tale valutazione, di fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; - il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, sono inammissibili;- occorre evidenziare che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - relativamente, poi, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; - nella specie, come rilevato in precedenza e secondo quanto argomentato dal giudice di secondo grado, correttamente è stato ritenuto gravante sul datore di lavoro l'onere dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni e, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.115 e 116 cod. proc. civ., si è ritenuta inesistente la prova dal medesimo offerta circa il corretto adempimento delle proprie obbligazioni; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;- nulla per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 qualer del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stess