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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 13194/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., per successiva commissione, nel quinquennio, di delitto sanzionato con pena detentiva - la sospensione condizionale della pena, accordata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 20 giugno 2011, irrevocabile dal 7 ottobre 2011.

2. Ricorre ritualmente per cassazione il condannato.

Il ricorrente deduce, nel primo motivo, la nullità del procedimento e della decisione, in relazione all'avvenuta celebrazione dell'udienza nonostante l'assenza del difensore di fiducia, impedito a presenziare per concomitante impegno professionale.

L'impedimento sarebbe stato tempestivamente rappresentato, a mezzo posta elettronica certificata, a norma dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il giudice a quo avrebbe omesso del tutto di valutarlo.

Il ricorrente deduce, nel secondo motivo, l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive addotte, per contrastare la revoca del beneficio, in una memoria difensiva tempestivamente trasmessa secondo le medesime modalità telematiche.

Dette argomentazioni sono riproposte nello sviluppo ulteriore del motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, di natura pregiudiziale, è fondato.

Secondo l'orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058-01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725-01; Sez. 1, n. 20020 del 22/06/2020, Bonelli, Rv. 279637-01; Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Lala, Rv. 279460-01; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333-01), l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza.

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato o il condannato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912-01).

Il giudice dell'esecuzione, cui sia stata presentata istanza di rinvio per legittimo impedimento difensivo nei termini anzidetti, ha l'onere di valutarla, onde verificare l'esistenza delle relative condizioni e determinarsi utilmente in ordine alla prosecuzione del giudizio.

Tale valutazione è stata pretermessa nella specie, a fronte di istanza di rinvio ritualmente presentata, come in atti, secondo le speciali modalità autorizzate dal legislatore in occasione dell'emergenza epidemiologica (tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo digitale di cui all'art. 24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

L'omessa valutazione dell'istanza medesima si traduce nel vizio del difetto di assistenza dell'interessato, con conseguente nullità assoluta dell'udienza, ciò nonostante tenuta, e del suo provvedimento conclusivo, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483-01; Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127-01; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, Renna, Rv. 238926-01).

2. Assorbito il secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto.

Così deciso il 03/02/2022 I Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., per successiva commissione, nel quinquennio, di delitto sanzionato con pena detentiva - la sospensione condizionale della pena, accordata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 20 giugno 2011, irrevocabile dal 7 ottobre 2011. 2. Ricorre ritualmente per cassazione il condannato. Il ricorrente deduce, nel primo motivo, la nullità del procedimento e della decisione, in relazione all'avvenuta celebrazione dell'udienza nonostante l'assenza del difensore di fiducia, impedito a presenziare per concomitante impegno professionale. L'impedimento sarebbe stato tempestivamente rappresentato, a mezzo posta elettronica certificata, a norma dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il giudice a quo avrebbe omesso del tutto di valutarlo. Il ricorrente deduce, nel secondo motivo, l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive addotte, per contrastare la revoca del beneficio, in una memoria difensiva tempestivamente trasmessa secondo le medesime modalità telematiche. Dette argomentazioni sono riproposte nello sviluppo ulteriore del motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, di natura pregiudiziale, è fondato. Secondo l'orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058-01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725-01; Sez. 1, n. 20020 del 22/06/2020, Bonelli, Rv. 279637-01; Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Lala, Rv. 279460-01; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333-01), l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato o il condannato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912-01). Il giudice dell'esecuzione, cui sia stata presentata istanza di rinvio per legittimo impedimento difensivo nei termini anzidetti, ha l'onere di valutarla, onde verificare l'esistenza delle relative condizioni e determinarsi utilmente in ordine alla prosecuzione del giudizio. Tale valutazione è stata pretermessa nella specie, a fronte di istanza di rinvio ritualmente presentata, come in atti, secondo le speciali modalità autorizzate dal legislatore in occasione dell'emergenza epidemiologica (tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo digitale di cui all'art. 24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). L'omessa valutazione dell'istanza medesima si traduce nel vizio del difetto di assistenza dell'interessato, con conseguente nullità assoluta dell'udienza, ciò nonostante tenuta, e del suo provvedimento conclusivo, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483-01; Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127-01; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, Renna, Rv. 238926-01). 2. Assorbito il secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto. Così deciso il 03/02/2022 I Cons
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