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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16526/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interessedi XXXXXXXXXXXXi, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato inexecutivis in relazione alle fattispecie di cui a cinque sentenze esecutive riguardanti plurimeviolazioni della disciplina sugli stupefacenti.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,XXXXX, deducendo violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle fattispecie(delitti in materia di stupefacenti), la loro contiguità temporale e spaziale e, infine, la loroconsumazione in relazione allo stato di tossicodipendenza del condannato.Rileva che del tutto illogico è il mancato riconoscimento dell’esecuzione di unmedesimo disegno criminoso fra l’episodio del 31 ottobre 2017 e l’attività di spaccio delfebbraio 2018, successiva di pochi mesi solo, riguardante la detenzione del medesimo tipo disostanza stupefacente, commessa nel medesimo ambito territoriale da persona che inseguito sarà dichiarata tossicodipendente; e che altrettanto illogico è il mancatoriconoscimento della continuazione tra l’attività di spaccio del 2018 e quella svolta in seguitoche ha determinato l’arresto del 7 maggio 2020, avendo avuto modo il ricorrente, dopo solopoco tempo in custodia cautelare in carcere per il primo fatto, di proseguire agli arrestidomiciliari l’attività di spaccio fino alla data in ultimo indicata.Si duole dell’omessa valorizzazione dello status di tossicodipendente di Bebri,riconosciuto con certificazione rilasciata dal SerD carcerario, e dell’illogicità dell’affermazionesecondo cui non deve ritenersi provata la tossicodipendenza per epoca precedente al 2020,considerato che, detta condizione era accertata nel 2024 quale frutto di un prolungato abusodi sostanze stupefacenti, senza dubbio iniziato già all’epoca delle condotte delittuose.

Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El,Rv. 284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti(Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);- quanto all’incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione, detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art.81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490);- non viola, però, l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato,che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015,dep. 2016, Filippone, Rv. 265716: fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell'interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).1.2.

L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che : - la condotta postain essere in data 17 agosto 2018, oggetto della sentenza di patteggiamento sub 2), per laquale XXXXi era tratto in arresto, altro non era che l’ultimo segmento di un’attività di spacciocondotta in via continuativa dallo stesso a partire dal febbraio 2018, come emersodall’attività captativa e dalle s.i.t. degli acquirenti delle sostanze stupefacenti, costituendol’arresto per spaccio del 17 agosto 2018 il riscontro dell’attività intercettativa in atto e il fattofinale- conclusivo della medesima attività di indagine della sentenza sub 3), tanto che condetta pronuncia veniva riconosciuta in sede cognitiva la continuazione con il fatto sub 2); -nessun collegamento è emerso, invece, con riguardo al fatto posto in essere il 31 ottobre2017, di cui alla sentenza sub 1), che risulta essere un fatto isolato, commesso quattro mesiprima dei fatti oggetto delle sentenze sub 2) e 3) e con riguardo al quale non può ritenersiraggiunta la prova di una preventiva ed unitaria preordinazione di fondo coinvolgente anche ifatti successivamente commessi; - né può essere riconosciuto il vincolo della continuazionecon (e tra) i reati oggetto delle sentenze indicate ai punti 4) e 5), data l’evidente distanzatemporale tra i fatti unificati di cui ai punti 2) e 3) e il fatto commesso il 7 maggio 2020, di cuialla sentenza sub 4), e tra lo stesso e il fatto posto in essere in data 9 marzo 2022, di cui allasentenza sub 5), e anche considerati i diversi arresti e periodi di detenzione subita, chehanno certamente interrotto l’attività delinquenziale di XXXXX; - non risulta, poi, provato chele condotte di spaccio oggetto delle succitate sentenze siano state commesse a causa dellostato di tossicodipendenza del condannato, non emergendo dalle sentenze di condannaoggetto di richiesta di unificazione che detto stato sia mai stato dedotto o allegato, ma alcontrario che l’attività di spaccio fosse esercitata dal suddetto per procurarsi i mezzi disussistenza tout court, dato il suo stato di disoccupazione; - detto stato risulta dalladocumentazione allegata dalla difesa certificato alla data del 13 marzo 2024 con riferimentoalla data dell’ingresso in carcere del suddetto e quindi al febbraio 2023, e non emergenessun pregresso trattamento o presa in carico al Sert né presso comunità terapeutico-riabilitative né sono prodotti precedenti certificati di tossicodipendenza, risultando il primoaccertamento strumentale datato il 14 maggio 2020 (positività nei metaboliti urinari per THC,negatività per la cocaina); - è stata, quindi, accertata nel marzo 2023 una dipendenza dacocaina e cannabinoidi ma non di grado elevato e, comunque, con accertamenti strumentalicomprovanti una dipendenza temporale non antecedente al dicembre 2021 (per la cocaina)e al maggio 2020 (per il THC); - non può ritenersi comprovato lo stato di tossicodipendenzaantecedente a detta ultima data; - con riguardo, poi, al periodo successivo (dal maggio 2020all’ingresso in carcere di XXXXX del febbraio 2023), pur sussistendo una condizione ditossicodipendenza, la elevata distanza temporale (ben due anni) tra i fatti (agosto 2018 –maggio 2020 – marzo 2022) non consente di ritenere che le condotte siano frutto dellamedesima preordinazione criminosa.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, oad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingentiopportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituentiillecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancataconsiderazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti,invece considerati, e il mancato approfondimento della condizione di tossicodipendenza,invece approfondita, si rivela infondato.2.

Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Vertendo il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannato,va disposto l’oscuramento come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interessedi XXXXXXXXXXXXi, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato inexecutivis in relazione alle fattispecie di cui a cinque sentenze esecutive riguardanti plurimeviolazioni della disciplina sugli stupefacenti.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,XXXXX, deducendo violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle fattispecie(delitti in materia di stupefacenti), la loro contiguità temporale e spaziale e, infine, la loroconsumazione in relazione allo stato di tossicodipendenza del condannato.Rileva che del tutto illogico è il mancato riconoscimento dell’esecuzione di unmedesimo disegno criminoso fra l’episodio del 31 ottobre 2017 e l’attività di spaccio delfebbraio 2018, successiva di pochi mesi solo, riguardante la detenzione del medesimo tipo disostanza stupefacente, commessa nel medesimo ambito territoriale da persona che inseguito sarà dichiarata tossicodipendente; e che altrettanto illogico è il mancatoriconoscimento della continuazione tra l’attività di spaccio del 2018 e quella svolta in seguitoche ha determinato l’arresto del 7 maggio 2020, avendo avuto modo il ricorrente, dopo solopoco tempo in custodia cautelare in carcere per il primo fatto, di proseguire agli arrestidomiciliari l’attività di spaccio fino alla data in ultimo indicata.Si duole dell’omessa valorizzazione dello status di tossicodipendente di Bebri,riconosciuto con certificazione rilasciata dal SerD carcerario, e dell’illogicità dell’affermazionesecondo cui non deve ritenersi provata la tossicodipendenza per epoca precedente al 2020,considerato che, detta condizione era accertata nel 2024 quale frutto di un prolungato abusodi sostanze stupefacenti, senza dubbio iniziato già all’epoca delle condotte delittuose. Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El,Rv. 284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti(Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);- quanto all’incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione, detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art.81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490);- non viola, però, l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato,che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015,dep. 2016, Filippone, Rv. 265716: fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell'interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che : - la condotta postain essere in data 17 agosto 2018, oggetto della sentenza di patteggiamento sub 2), per laquale XXXXi era tratto in arresto, altro non era che l’ultimo segmento di un’attività di spacciocondotta in via continuativa dallo stesso a partire dal febbraio 2018, come emersodall’attività captativa e dalle s.i.t. degli acquirenti delle sostanze stupefacenti, costituendol’arresto per spaccio del 17 agosto 2018 il riscontro dell’attività intercettativa in atto e il fattofinale- conclusivo della medesima attività di indagine della sentenza sub 3), tanto che condetta pronuncia veniva riconosciuta in sede cognitiva la continuazione con il fatto sub 2); -nessun collegamento è emerso, invece, con riguardo al fatto posto in essere il 31 ottobre2017, di cui alla sentenza sub 1), che risulta essere un fatto isolato, commesso quattro mesiprima dei fatti oggetto delle sentenze sub 2) e 3) e con riguardo al quale non può ritenersiraggiunta la prova di una preventiva ed unitaria preordinazione di fondo coinvolgente anche ifatti successivamente commessi; - né può essere riconosciuto il vincolo della continuazionecon (e tra) i reati oggetto delle sentenze indicate ai punti 4) e 5), data l’evidente distanzatemporale tra i fatti unificati di cui ai punti 2) e 3) e il fatto commesso il 7 maggio 2020, di cuialla sentenza sub 4), e tra lo stesso e il fatto posto in essere in data 9 marzo 2022, di cui allasentenza sub 5), e anche considerati i diversi arresti e periodi di detenzione subita, chehanno certamente interrotto l’attività delinquenziale di XXXXX; - non risulta, poi, provato chele condotte di spaccio oggetto delle succitate sentenze siano state commesse a causa dellostato di tossicodipendenza del condannato, non emergendo dalle sentenze di condannaoggetto di richiesta di unificazione che detto stato sia mai stato dedotto o allegato, ma alcontrario che l’attività di spaccio fosse esercitata dal suddetto per procurarsi i mezzi disussistenza tout court, dato il suo stato di disoccupazione; - detto stato risulta dalladocumentazione allegata dalla difesa certificato alla data del 13 marzo 2024 con riferimentoalla data dell’ingresso in carcere del suddetto e quindi al febbraio 2023, e non emergenessun pregresso trattamento o presa in carico al Sert né presso comunità terapeutico-riabilitative né sono prodotti precedenti certificati di tossicodipendenza, risultando il primoaccertamento strumentale datato il 14 maggio 2020 (positività nei metaboliti urinari per THC,negatività per la cocaina); - è stata, quindi, accertata nel marzo 2023 una dipendenza dacocaina e cannabinoidi ma non di grado elevato e, comunque, con accertamenti strumentalicomprovanti una dipendenza temporale non antecedente al dicembre 2021 (per la cocaina)e al maggio 2020 (per il THC); - non può ritenersi comprovato lo stato di tossicodipendenzaantecedente a detta ultima data; - con riguardo, poi, al periodo successivo (dal maggio 2020all’ingresso in carcere di XXXXX del febbraio 2023), pur sussistendo una condizione ditossicodipendenza, la elevata distanza temporale (ben due anni) tra i fatti (agosto 2018 –maggio 2020 – marzo 2022) non consente di ritenere che le condotte siano frutto dellamedesima preordinazione criminosa. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, oad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingentiopportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituentiillecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancataconsiderazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti,invece considerati, e il mancato approfondimento della condizione di tossicodipendenza,invece approfondita, si rivela infondato.2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Vertendo il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannato,va disposto l’oscuramento come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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