CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1232/2021depositata il 20/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Come risulta dal ricorso di legittimità di [OSCURATO:PERSONA] e MaestriGisella, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18/2/2013 i sig.ri GenesioZeni e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al Tribunale di Parma di dichiarare laNumero registro generale 30251/2021Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 9210/2026Data pubblicazione 11/04/2026nullità del contratto quadro del 20/5/1997 e di quelli del 2012 in quantoprivi di sottoscrizione del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa,nonché l’irrilevanza di questi ultimi perché successivi, e delle conseguentioperazioni in derivato per inosservanza dell’obbligo della forma scrittaposto dall’art. 23 TUF.In via subordinata hanno chiesto di accertare il grave inadempimentodella convenuta e pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. delleoperazioni in derivati effettuate dagli attori e in via ulteriormentesubordinata hanno chiesto di accertare il comportamento negligente siacontrattuale che precontrattuale della Banca convenuta nell’ambito dellepredette operazioni in derivati e, in ogni caso, hanno chiesto dicondannare la Banca al risarcimento dei danni, da quantificare in €.661.406 o diversa misura, per effetto dell’accoglimento delle domandeprecedenti.Il Tribunale di Parma, con sentenza comunicata in data 8/7/2019, harespinto tutte le domande attoree, condannando gli attori al rimborso dellespese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa (istituto incorporanteBanca [OSCURATO:SOCIETA]) e al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, co. 3,c.p.c.Avverso tale sentenza hanno proposto appello i sig.ri Zeni e Maestricon atto notificato il 23/10/2019.La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 20/5/2021,ha respinto l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’appellata.2) Con ricorso notificato il 30/11/2021 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e GisellaMaestri hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna,proponendo quattro motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30251/2021Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 9210/2026Data pubblicazione 11/04/20261) In primo luogo, occorre rilevare l’inammissibilità del ricorsoperché, in generale, l’impugnazione reca un'espositiva del tutto carente,inidonea a permettere la comprensione dei presupposti fattuali e giuridicidella presente causa.È agevole in proposito rammentare che, ai sensi del numero 3dell'articolo 366 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere a pena diinammissibilità, la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali allaillustrazione dei motivi di ricorso. Si tratta, secondo la ferma e datatagiurisprudenza della S.C., dei fatti della controversia, sia sostanziali siaprocessuali, i quali vanno esposti, tuttavia, solo in quanto rilevanti per ladecisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossiariassuntivo. Vanno narrate dunque con adeguata sintesi le domandeintroduttive, le vicende del primo grado e del grado d’appello e ladecisione d’appello: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motividel ricorso.Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto delprovvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22maggio 2014, n. 11308: tale mancanza – chiariscono le S.U. – “non puòessere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola ilricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza diriferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraversol'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia delricorso per cassazione”).Tale lettura del dato normativo è poi avallata dal noto Protocollosottoscritto dalla Prima Presidenza e dall'Avvocatura, giacché essoespressamente richiede che una parte del ricorso per cassazione siadestinata allo svolgimento del processo. Nello stesso senso, del resto,senz'altro depone il requisito di chiarezza introdotto nella norma dalla c.d.riforma Cartabia del 2022.Numero registro generale 30251/2021Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 9210/2026Data pubblicazione 11/04/2026Non si tratta, dunque, di rispondere ad un'esigenza di meroformalismo, bensì di consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senzadell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento delprocesso e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare talerequisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, appunto, in modochiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delleeccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione allaposizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass1352/24).Nel presente caso il ricorso è del tutto carente della indicazione dellacausa petendi della domanda di risoluzione e di risarcimento, dellamotivazione della sentenza di primo grado e dei motivi di appello.In ogni caso risultano inammissibili tutti i motivi di ricorso inCassazione.2) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 23 TUF (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.I ricorrenti riferiscono che la Corte d’Appello ha respinto il motivod’appello relativo alla nullità del contratto generale di investimento perassenza di sottoscrizione del legale rappresentate della Banca, ritenendoche la forma scritta prescritta dall’art. 23 d.lgs. 58/1998 sia rispettata oveil contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al clientee vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendosi desumere il consensodai comportamenti concludenti della Banca, come da ormai conformegiurisprudenza (Cass. SU 898/2018 e Cass. SU n. 1653/2018).Numero registro generale 30251/2021Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 9210/2026Data pubblicazione 11/04/2026I ricorrenti sostengono l’erroneità della sentenza impugnata per avereessa ritenuto provata la consegna ai clienti del contratto da parte dellaBanca in base alla dichiarazione in tal senso contenuta nell’accordoquadro, sottoscritta dai ricorrenti. Essi sostengono che non sia sufficientela sottoscrizione da parte dei clienti di una clausola (quella circa laconsegna del contratto) che sia stata inserita a priori nel contrato stesso.Il motivo è inammissibile, perché è insindacabile in sede di legittimitàla statuizione di merito con cui la Corte d’Appello, interpretando ilcontratto, ha ritenuto provata la consegna ai clienti del contratto quadrostesso.3) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 e 42 d.lgs. 167/07, nonché dell’art. 2697 c.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.)”.I ricorrenti contestano la statuizione della Corte d’Appello, con la qualequesta ha rilevato che gli attori non hanno mai individuato né identificatoper quali operazioni la Banca sarebbe stata inadempiente rispetto alleobbligazioni poste dal legislatore a carico della stessa e a favore degliinvestitori.I ricorrenti affermano che, nell’ambito di un rapporto di lungo corso traBanca e investitori, non è necessario indicare le singole operazioni, ormaidimenticate, e che essi hanno prodotto un documento da cui risultanoperdite per minusvalenze per complessivi €. 661.406. Procedono poi aduna analisi in generale della normativa MIFID e sostengono che la Bancanon ha provveduto a consegnare la profilazione prevista dalla legge.Il motivo è inammissibile perché del tutto generico, difettandol’allegazione (e prova) delle singole operazioni di investimento poste inessere.L’argomentare degli attori è assolutamente generico, non essendovialcuna correlazione tra le norme invocate e le statuizioni della Corted’Appello.Numero registro generale 30251/2021Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 9210/2026Data pubblicazione 11/04/2026Né i ricorrenti hanno spiegato l’origine e il contenuto dell’unicodocumento da essi prodotto.4) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e fasa applicazionedell’art. 27 Reg. Consob n. 16190/2007 (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.I ricorrenti lamentano la mancata consegna, da parte della Banca, delDocumento Informativo Generale sui [OSCURATO:PERSONA], previsto dall’art.27 del Reg. Consob n. 16190/2007Il motivo è inammissibile, perché generico, dal momento che iricorrenti non si sono confrontati con la ratio decidendi della sentenzad’appello, che ha rilevato che essi non avevano, neppure in sede diappello, esaminato e sottoposto a critica la documentazione prodotta dallaBanca.5) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione e fasa applicazionedegli artt. 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007 (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.I ricorrenti sostengono che non vi sia stata l’assunzione del Profilo diRischio secondo i nuovi criteri della [OSCURATO:PERSONA] e che le operazionieffettuate siano state inappropriate, a causa del loro ammontare.Il motivo è inammissibile, perché del tutto generico.Come già osservato dalla Corte d’Appello, manca l’indicazione delleoperazioni effettuate, del capitale investito, di quale sarebbe stato il dannoe del nesso di causalità.6) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoNumero registro generale 30251/2021Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 9210/2026Data pubblicazione 11/04/2026per la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, insolido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese delpresente giudizio, che liquida in €. 10.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltrealle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge;Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 26/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti