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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 16167/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estejj2re [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estejj2re [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 16167/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris