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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02536/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento «alle concrete modalità dello spaccio, posto in essere dall'imputato, che certamente ha avuto ad oggetto quantitativi piuttosto esigui di cocaina, che, però, non possono reputarsi di offensività circoscritta, avuto riguardo alle modalità dell'azione, al ricorso a corrieri sempre differenti, all'utilizzo del mezzo telefonico, all'adozione di un linguaggio criptico, che fanno tra l'altro ritenere che quanto emerso si collocasse in una più ampia attività delittuosa radicata e protratta nel tempo nonché connotata da una struttura organizzativa ben oliata»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr. Sez.

U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01), e secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento «alle concrete modalità dello spaccio, posto in essere dall'imputato, che certamente ha avuto ad oggetto quantitativi piuttosto esigui di cocaina, che, però, non possono reputarsi di offensività circoscritta, avuto riguardo alle modalità dell'azione, al ricorso a corrieri sempre differenti, all'utilizzo del mezzo telefonico, all'adozione di un linguaggio criptico, che fanno tra l'altro ritenere che quanto emerso si collocasse in una più ampia attività delittuosa radicata e protratta nel tempo nonché connotata da una struttura organizzativa ben oliata»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr. Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01), e secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dice
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