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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1960

Cassazione n. 07642/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1960 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che le censure articolate sono manifestamente infondate; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze (peraltro non specificamente dedotte) da cui desumere che il condannato, sin dal suo ingresso nella associazione di stampo camorristico, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche i c.d. reati-fine successivi.

In tale contesto i reati, commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Ritenuto, infatti, che . il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra il reato di violazione della legge stupefacenti , da un lato, e la condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. dall' altro, muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984); Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; //( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 26 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1960 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che le censure articolate sono manifestamente infondate; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze (peraltro non specificamente dedotte) da cui desumere che il condannato, sin dal suo ingresso nella associazione di stampo camorristico, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche i c.d. reati-fine successivi. In tale contesto i reati, commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Ritenuto, infatti, che . il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra il reato di violazione della legge stupefacenti , da un lato, e la condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. dall' altro, muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984); Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; //( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 26 g
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