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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 21947/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9356/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio legale ICHINO- BRUGNATELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentano e difend ono unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1186/2021 , depositata il18/10/2021, R.G.N. 490/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle retribuzioni spettanti e non pagate in relazione alla mancata riammissione in servizio della lavoratr ic e successivamente all’annullamento in sede giudiziaria della cessione di ramo di Azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]..

Il giudice di appello ha ritenuto che la pretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi fosse obbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che è proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a cinquemotivi ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettatadalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 31 marzo 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori della controricorrente costituita nel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente.

Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processo e l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare.

P.Q.M.

La Corte dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9356/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio legale ICHINO- BRUGNATELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentano e difend ono unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1186/2021 , depositata il18/10/2021, R.G.N. 490/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle retribuzioni spettanti e non pagate in relazione alla mancata riammissione in servizio della lavoratr ic e successivamente all’annullamento in sede giudiziaria della cessione di ramo di Azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice di appello ha ritenuto che la pretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi fosse obbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che è proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a cinquemotivi ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettatadalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 31 marzo 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori della controricorrente costituita nel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente. Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processo e l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare. P.Q.M. La Corte dichiara
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