CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEtd—ato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai pendi compresi tra il 25/1/2016 e il 13/5/2016 e tra il 6/12/2019 e il 15/2/2020. 2. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge. 3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 0:bteimaztattato della somma di 3.000,00 euro la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/5