CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 17904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18462-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] già ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 17346/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/06/2021 R.G.N. 4055/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18462/2021 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza n. 17346/2021 questa Corte ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei Bacini del [OSCURATO:PERSONA]; 2. con ricorso ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c. il Consorzio ha chiesto che l'ordinanza suddetta sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione del pagamento delle spese processuali in favore del suo procuratore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto espressa dichiarazione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. alla pagina 9 del controricorso; nell’adunanza dell’8 marzo 2022, il Collegio, rilevato che il ricorso non risultava notificato alla controparte [OSCURATO:PERSONA] ha disposto che il medesimo venisse notificato, a cura del Consorzio ricorrente, a [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni 30, rinviando la causa nuovo ruolo; 3. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, ha provveduto a depositare la notifica del ricorso nei termini concessi, comunicando anche memoria; l’intimato non ha svolto attività difensiva; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU. n. 31033 del 2019); 2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17346 del 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «accessori di legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013); P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 17346 del 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «accessori di legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale