CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI) il 22 maggio 1983; avverso la ordinanza n. 492/2021 del Tribunale di Caltanissetta del 4 novembre 2021; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione in inammissibilità del ricorso; letta la memoria rassegnata dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Gela, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Caltanissetta, giudicando in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha, con ordinanza del 4 novembre 2021, dichiarato inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento reso in data 27 maggio 2021 con il quale la Corte di appello di Caltanissetta, giudice competente stante la pendenza del giudizio di merito di secondo grado, ha rigettato la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dalle ore 22 sino alle ore 5 del giorno successivo dagli arresti domiciliari che gli sono stati applicati in quanto indagato per la violazione degli artt. 73 e 74 del dPR n. 309 del 1990, da lui formulata al fine di recarsi al lavoro presso un pub in Gela dal giovedì alla domenica. Il giudice del gravame cautelare ha rilevato che con la sua originaria istanza il Renna ha chiesto, in sostanza, la modifica della autorizzazione di cui già gode onde recarsi a svolgere l'attività di somministrazione di bevande presso un chiosco ubicato sul Lungomare di Gela, nel senso di essere, invece, nei termini dianzi indicati, autorizzato a svolgere la medesima attività presso il citato locale ubicato presso il centro della cittadina siciliana; ha, altresì, precisato, compendiando le ragioni dell'appellante, che con ordinanza del 19 febbraio 2020 il Gip del Tribunale di Caltanissetta aveva autorizzato il Renna ad assentarsi dagli arresti domiciliari per recarsi, appunto a lavorare dalle ore 22 alle ore 2 del giorno successivo presso il ricordato pub; che tale autorizzazione, a causa delle restrizioni dovute alla emergenza sanitaria derivante dalla epidemia da Covid-19, non era stata utilizzata dal Renna, essendo il pub in questione rimasto chiuso; che, pertanto, egli aveva chiesto di essere autorizzato a lavorare presso il chiosco ubicato sul Lungomare; che, accogliendo l'appello avverso il provvedimento della Corte di appello che tale ultima richiesta aveva rigettato, il Tribunale lo aveva autorizzato a lavorare presso il citato chiosco dal giovedi alla domenica dalle ore 15 alle ore 22; che, terminata la stagione estiva, egli aveva chiesto di tornare a lavorare presso il pub, considerato che lo stesso era nuovamente frequentato dagli avventori; che, rispetto alla originaria autorizzazione, gli sarebbe stata necessaria la proroga, sino alle ore 5 del mattino, del termine entro cui fare rientro agli arresti domiciliari, in quanto, essendo la moglie incinta, la stessa non è in condizione di aiutarlo nella fase della pulizia del locale successiva alla chiusura dello stesso cui, pertanto, deve attendere lui solo. Il Tribunale ha, quindi rilevato che, nonostante il parere favorevole formulato dalla locale Procura generale, la Corte di appello aveva rigettato la richiesta e che, avverso tale rigetto, il Renna aveva proposto appello cautelare con il quale, secondo il rilievo del Tribunale nisseno, questi non si sarebbe doluto della mancata autorizzazione a recarsi presso il più volte citato locale pubblico, ma del fatto che non era stato esteso l'orario di possibile permanenza là sino alle ore 5 del mattino. A questo punto il detto Tribunale, avendo osservato che "con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato in toto l'stanza" e che, pertanto, non vi erano "elementi per ritenere che l'originario provvedimento del Gip di Caltanissetta del 19 febbraio 2020, che aveva autorizzato (il Renna) a lavorare presso il (pub) dalle ore 22 alle ore 2, possa avere ripreso vigore", ha dichiarato inammissibile l'appello posto che l'oggetto di esso era la sola mancata estensione - dell'orario di una autorizzazione che, allo stato, non doveva intendersi più efficace. Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore fiduciario il Renna, articolando, dopo una premessa sostanzialmente in linea con la ricostruzione storica operata dal Tribunale nisseno, due motivi di impugnazione; con il primo ha lamentato la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per avere il Tribunale travisato il contenuto del gravame da lui formulato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta da lui indirizzata alla Corte di appello nissena. Il secondo motivo è relativo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, alla illegittimità della ordinanza impugnata) in quanto con la stessa il Tribunale avrebbe in violazione del principio della domanda cautelare e del divieto di reformatio in pejusj ritenuto revocato o, comunque, divenuto inefficace l'originario provvedimento del 19 febbraio 2020 col il quale il Renna era stato autorizzato a recarsi dalla ore 22 alle ore 2 del giorno seguente a lavorare presso il ricordato pub. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Deve essere, infatti, osservato che il Tribunale di Caltanissetta, nel dichiarare inammissibile l'appello cautelare presentato dal Renna avverso il provvedimento con il quale la locale Corte di appello aveva "rigettato la richiesta di autorizzazione (...da questo presentata...) ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per recarsi al lavoro presso il pub [OSCURATO:PERSONA] in Gela dal giovedì alla domenica dalle ore 22 alle ore 5", ha ritenuto che, in sede di gravame, il Renna si fosse doluto esclusivamente del fatto che non fosse stato esteso l'orario di una precedente analoga autorizzazione che gli era stata rilasciata solo sino alle ore 2 del mattino, mentre il rigetto della istanza aveva riguardato in radice l'autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari, sicchè la doglianza avente ad oggetto esclusivamente l'aspetto delle durata oraria della autorizzazione in questione era inammissibile, in quanto riguardante un profilo secondario della vicenda, senza che fosse stato contestato quello di carattere primario. La motivazione è erronea sotto un duplice rilievo, correttamente censurato dall'attuale ricorrente. Edié infatti, dall'esame delle conclusioni formulate dalla ora ricorrente difesa in occasione della proposizione dell'appello cautelare si rileva come l'oggetto della doglianza era stata non soltanto la durata oraria dell'autorizzazione a lasciare l'abitazione ove il Renna era ristretto agli arresti domiciliarigna la facoltà stessa di godere di questa limitazione del regime custodiale; in tal senso, infatti, va interpretata la espressione contenuta nelle conclusioni rassegnate in sede di appello cautelare, laddove la ricorrente difesa aveva chiesto di potere "svolgere attività lavorativa (....) non dalle ore 22 alle ore 2, per come originariamente previsto, bensì dalle 22 alle 5". Invero, l'oggetto del gravame è, come si vede, complesso e riguarda sia la generica autorizzazione che la sua ampiezza cronologica. Ma, va osservato, che il provvedimento ora impugnato è viziato anche sotto un diverso aspetto; il provvedimento in questione, infatti, nel quale pure si dà atto del fatto che il Renna, già dal 19 febbraio 2020, era stato autorizzato a recarsi a lavorare dapprima presso il pub [OSCURATO:PERSONA], con un determinato orario, e successivamente, in forza di altro provvedimento la cui data non è precisata, presso un chiosco adibito alla somministrazione dì bevande sito sul Lungomare di Gela, ma in queste solamente dal 7 luglio 2021 al 30 settembre 2021 (quindi nella stagione estiva), si dà per scontato che la prima autorizzazione sia stata revocata. Tale affermazione non trova però alcun appiglio sostanziale; infatti, il Tribunale per un verso non indica alcun provvedimento formale con il quale sia stata ripristinata nelle sue primigenie forme la misura cautelare degli arresti domiciliari e, per altro verso, può ritenersi che ciò possa derivare dal fatto che, alla data del 30 settembre 2021 sia cessata l'efficacia della autorizzazione concessa al Renna a recarsi presso il chiosco sito sul Lungomare di Gela, dovendo, invece, ritenersi che, proprio perché questa seconda autorizzazione era, a differenza della prima, rilasciata solo per una determinato periodo di tempo, essa era destinata a sostituire la precedente solo durante tale breve periodo, salvo poi riprendere i suoi effetti la originaria autorizzazione. L'affermazione del Tribunale di Caltanissetta è, peraltro, viziata anche sotto il profilo più strettamente normativo, in quanto postula che sia possibile, sia pure in una forma tacita o comunque non esplicita, modificare in pejus il contenuto di una misura cautelare, sebbene non siano emerse trasgressioni da parte del soggetto ad essa sottoposto d=2:52:Esszt ovvero alle prescrizioni che la corredano, senza che vi sia stata alcuna istanza in tal senso della autorità della pubblica accusa, dal cui impulso, viceversa, dipende non solamente la adozione delle misure cautelari ma, anche il loro regime applicativo (nel senso indicato, essendo segnalata la diversità di disciplina applicabile ai provvedimenti, ammissibili anche ex officio ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. ed invece subordinati ad una richiesta del Pm ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., in funzione del fatto che vi sia stata o meno la violazione della misura: Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 novembre 2010, n. 41770; nello stesso senso, essendo segnalata la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. b), cod. proc. pen del provvedimento con il quale sia stato disposto l'aggravamento delle modalità di esecuzione di una misura cautelare, in assenza della formulazione di una richiesta da parte del Pm). Conclusivamente il ricorso del Renna deve essere accolto e la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, affinchè nuovamente valuti la fondatezza del gravame presentato dall'attuale ricorrente. PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta,