CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negato sulla base dei soli plurimi precedenti dell'imputato; 2) vizio di motivazione nell'apprezzamento delle risultanze testimoniali, senza considerare la prospettazione alternativa della difesa; 3) errata commisurazione della pena e diniego di trattamenti alternativi; 4) errata sussunzione delle condotte nell'art. 336 cod. pen.; 5) rispetto da parte del presente ricorso dei requisiti di specificità; rilevato che i motivi - riportati in sostanza tal quali - sono formulati in termini irrimediabilmente generici, a ciò dovendosi aggiungere che non corrisponde al vero quanto affermato dal ricorrente in tema di art. 131-bis cod. pen., avendo i Giudici espressamente motivato il diniego sulla base (non soltanto dei plurimi precedenti anche specifici dell'imputato bensì) della gravità oggettiva del fatto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M-I '54065Morsa