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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40170/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25053_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56-quater, L. 689 del 1981, 545-bis, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione (si censura la sentenza impugnata per aver i giudici di appello determinato il valore giornaliero della multa nella misura di euro 25, a fronte delle documentate condizioni reddituali dell'imputato che consentivano di individuare il reddito giornaliero in sua disponibilità in una misura pari a 11,50 C; ciò avrebbe violato articolo 56 quater della legge n. 689 del 1981, pervenendosi dunque ad una pena del tutto sproporzionata alle capacità reddituali dell'imputato, considerando la misura della pena detentiva irrogata; la motivazione offerta sul punto dalla Corte, secondo cui il tasso di ragguaglio fissato in 25 C per ogni giorno di pena detentiva si stimava "proporzionato alle sue condizioni economiche" sarebbe censurabile, in quanto non idonea a consentire di decifrare il percorso decisionale seguito dalla Corte); ritenuto che tale motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; inoltre, è inerente al trattamento punitivo, nonostante lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; comunque è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 6 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali la pena detentiva poteva essere sostituita nella pena pecuniaria richiesta nei motivi aggiunti, ad un tasso di ragguaglio proporzionato alle condizioni economiche dell'imputato di 25 C per ogni giorno di pena detentiva, determinando una pena pecuniaria complessiva di 3.000 C rateizzata in 10 rate per un importo di 300 C ciascuna; ed invero, se è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, è tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu, Rv. 286235 - 01), è tuttavia altrettanto vero che le deduzioni difensive si risolvono in una critica sterile alla sentenza impugnata, non avendo offerto la difesa a questa Corte alcun elemento documentale tra quelli che dichiara di aver sottoposto all'attenzione dei giudici d'appello, al fine di consentire a questa Corte il sindacato sulla logicità della motivazione svolta sul punto dai giudici territoriali; che, in particolare, pare evidente come la difesa abbia inteso censurare il travisamento probatorio di tali documenti, tuttavia non allegati al ricorso, così venendo meno al principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25053_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56-quater, L. 689 del 1981, 545-bis, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione (si censura la sentenza impugnata per aver i giudici di appello determinato il valore giornaliero della multa nella misura di euro 25, a fronte delle documentate condizioni reddituali dell'imputato che consentivano di individuare il reddito giornaliero in sua disponibilità in una misura pari a 11,50 C; ciò avrebbe violato articolo 56 quater della legge n. 689 del 1981, pervenendosi dunque ad una pena del tutto sproporzionata alle capacità reddituali dell'imputato, considerando la misura della pena detentiva irrogata; la motivazione offerta sul punto dalla Corte, secondo cui il tasso di ragguaglio fissato in 25 C per ogni giorno di pena detentiva si stimava "proporzionato alle sue condizioni economiche" sarebbe censurabile, in quanto non idonea a consentire di decifrare il percorso decisionale seguito dalla Corte); ritenuto che tale motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; inoltre, è inerente al trattamento punitivo, nonostante lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; comunque è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 6 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali la pena detentiva poteva essere sostituita nella pena pecuniaria richiesta nei motivi aggiunti, ad un tasso di ragguaglio proporzionato alle condizioni economiche dell'imputato di 25 C per ogni giorno di pena detentiva, determinando una pena pecuniaria complessiva di 3.000 C rateizzata in 10 rate per un importo di 300 C ciascuna; ed invero, se è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, è tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu, Rv. 286235 - 01), è tuttavia altrettanto vero che le deduzioni difensive si risolvono in una critica sterile alla sentenza impugnata, non avendo offerto la difesa a questa Corte alcun elemento documentale tra quelli che dichiara di aver sottoposto all'attenzione dei giudici d'appello, al fine di consentire a questa Corte il sindacato sulla logicità della motivazione svolta sul punto dai giudici territoriali; che, in particolare, pare evidente come la difesa abbia inteso censurare il travisamento probatorio di tali documenti, tuttavia non allegati al ricorso, così venendo meno al principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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