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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13106/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico del Tribunale di Messina per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.

A motivi di ricorso lamenta:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, senza tenere conto delle doglianze difensive.

La prova della penale responsabilità dell'imputato non sarebbe stata raggiunta con certezza; non vi è prova in atti della efficienza e funzionalità dell'etilometro adoperato per l'alcoltest; non sarebbe sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità un'unica misurazione;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.;

3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.;

4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 163 cod. pen.;

5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 535 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi risultano generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati di giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche.

Con riferimento alla ricostruzione del fatto, legittimamente il giudice d'appello ha richiamato il contenuto della sentenza di primo grado, affermando di condividere le argomentazioni ivi illustrate.

Per consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (ex multis Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Rv. 257056 - 01).

Si è posto in rilievo, nelle sentenze di merito, la ricorrenza di tutti gli elementi idonei per la sussistenza del reato in contestazione.

Quanto alla misurazione unica, secondo condivisibile orientamento di questa Corte, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278291 - 01).

La Corte di merito ha fatto buon governo del richiamato principio, evidenziando come i verbalizzanti abbiano testimoniato sugli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza.

Del tutto generica è la doglianza in ordine all'asserito difettoso funzionamento dell'etilometro.

In base ad orientamento recentemente ribadito da questa Corte in materia, sull'imputato grava un preciso onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio.

La lamentata incertezza del quadro probatorio esistente a carico dell'imputato è pertanto priva di fondamento.

Anche la censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è priva di pregio.

La Corte di merito ha offerto sul punto congrua motivazione, evidenziando la gravità del fatto, desunta dall'elevato grado d'imprudenza e dalla pericolosità della condotta serbata (invasione dell'opposta carreggiata con esposizione a pericolo degli utenti della strada).tP La decisione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è meritevole di censura: la Corte d'appello ha puntualizzigto che non ricorrono le condizioni di legge (l'imputato già goduto due volte del beneficio).

La condanna al pagamento delle spese processuali (ultimo motivo di ricorso) consegue di diritto alla pronunciata condanna: la chiesta esclusione di essa non ha fondamento.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico del Tribunale di Messina per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. A motivi di ricorso lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, senza tenere conto delle doglianze difensive. La prova della penale responsabilità dell'imputato non sarebbe stata raggiunta con certezza; non vi è prova in atti della efficienza e funzionalità dell'etilometro adoperato per l'alcoltest; non sarebbe sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità un'unica misurazione; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.; 4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 163 cod. pen.; 5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 535 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi risultano generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati di giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche. Con riferimento alla ricostruzione del fatto, legittimamente il giudice d'appello ha richiamato il contenuto della sentenza di primo grado, affermando di condividere le argomentazioni ivi illustrate. Per consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (ex multis Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Rv. 257056 - 01). Si è posto in rilievo, nelle sentenze di merito, la ricorrenza di tutti gli elementi idonei per la sussistenza del reato in contestazione. Quanto alla misurazione unica, secondo condivisibile orientamento di questa Corte, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278291 - 01). La Corte di merito ha fatto buon governo del richiamato principio, evidenziando come i verbalizzanti abbiano testimoniato sugli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza. Del tutto generica è la doglianza in ordine all'asserito difettoso funzionamento dell'etilometro. In base ad orientamento recentemente ribadito da questa Corte in materia, sull'imputato grava un preciso onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio. La lamentata incertezza del quadro probatorio esistente a carico dell'imputato è pertanto priva di fondamento. Anche la censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è priva di pregio. La Corte di merito ha offerto sul punto congrua motivazione, evidenziando la gravità del fatto, desunta dall'elevato grado d'imprudenza e dalla pericolosità della condotta serbata (invasione dell'opposta carreggiata con esposizione a pericolo degli utenti della strada).tP La decisione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è meritevole di censura: la Corte d'appello ha puntualizzigto che non ricorrono le condizioni di legge (l'imputato già goduto due volte del beneficio). La condanna al pagamento delle spese processuali (ultimo motivo di ricorso) consegue di diritto alla pronunciata condanna: la chiesta esclusione di essa non ha fondamento. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022
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