CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2021
Cassazione n. 47405/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giulio ROMANO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18 giugno 2007, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2007, in considerazione del passaggio in giudicato in data 21 novembre 2016 della sentenza del Tribunale di Cagliari del 6 luglio 2016. 1.1. Con successive ordinanze in data 11 aprile 2021 e in data 5 maggio 2021, il giudice dell'esecuzione disponeva la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre ricorso avverso il suddetto provvedimento di esecuzione, nonché la sospensione dell'esecuzione del medesimo provvedimento in considerazione della denunciata nullità del procedimento camerale per violazione del contraddittorio. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in relazione agli articoli 178, comma 1, lett. c), 179, 663, comma 3, 157 e 159 cod. proc. pen., per omessa citazione del condannato nel procedimento di esecuzione, tenuto conto che l'avviso di fissazione veniva notificato, peraltro a mani di familiare non convivente, in data successiva all'udienza camerale del 10 luglio 2018 all'esito della quale il giudice dell'esecuzione riservava la decisione, provvedendo il successivo 14 luglio 2018 a pronunciare l'ordinanza successivamente depositata in data 16 luglio 2018 e sconosciuta al condannato fino a quando, in data 17 marzo 2021, ne prendeva conoscenza mediante accesso al fascicolo dell'esecuzione pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Non vi è dubbio che, come anche incidentalmente riconosciuto dal giudice dell'esecuzione che ha disposto la sospensione del provvedimento oggi impugnato, l'avviso di fissazione dell'udienza del procedimento di esecuzione, azionato dal pubblico ministero per ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale, non è stato notificato al condannato in vista dell'udienza del 10 luglio 2018, soltanto successivamente ad essa.3.2. L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità del provvedimento assunto all'esito di essa. Si è, infatti, da tempo chiarito che «nel procedimento per incidente di esecuzione, nel quale debba discutersi della revoca della sospensione condizionale della pena, l'omessa notificazione dell'avviso per la data dell'udienza determina una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.» (Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 16/12/2005 - dep. 2006, Sela, Rv. 233317). Si è, del resto, precisato che «l'omesso avviso, all'interessato, della fissazione della data di udienza nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto (Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248679; recentemente Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 - dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189). 3.3. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché fissi nuovamente la camera di consiglio per provvedere sulla richiesta del pubblico ministero nel contraddittorio delle parti (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020 - dep. 2021, Selis, Rv. 280524, ha chiarito che: «in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. Co