CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9764/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, n. 336 / 2017 , depositata il 27 settembre 2017; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre va nei confronti d ell a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non svolgeva attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. aveva accolto solo parzialmente, e limitatamente al capo relativo alle spese,l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero dell’Ires relativa all’anno 2009. La cartella veniva emessa sul presupposto che la società, esercente l’attività di locazione di immobili , non potesse beneficiare delle detrazioni di imposta per interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili concessi in locazione restando esclusa la natura strumentaledegli stessi. 2. Con atto ritualmente notificato alla controparte l’Agenzia delle entrateha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha reso noto di aver provveduto allo sgravio della cartella. Ha precisato sul punto di ave r modificato, con circolare n. 34 del 2020 , il precedente orientamento che escludeva i benefici per gli interventi eseguiti su immobili non aventi carattere strumentale. Considerato che: 1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata per l’Agenzia delle entrate dalla difesa erariale. Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del giudizio secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. 2. Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese. Non sussistono le condizioni per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il g