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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08140/2023

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2259/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Genova, in proprio e in qualità di consolidante, [OSCURATO:SOCIETA]., sedente in Roma ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Genova, ognuna in persona del rispettivo legale rappresentante, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso di lui in Roma, v.le G. Mazzini, 11, il tutto come da procure a margine del ricorso; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, n. 2534/2015,depositata il 10 giugno 2015.

Art. 335 c.p.c.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la fissazione di una nuova udienza di trattazione del ricorso affinché possa essere trattato congiuntamente al ricorso connesso avente R.G. n. 9682/2017. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Le contribuenti rappresentano di aver autonomamente liquidato e versato l’IRAP relativa al periodo d’imposta 2004.

La somma complessivamente versata a tal titolo era complessivamente pari ad € 13.236.422,21.

Le società nell’anno d’imposta 2004 hanno optato, congiuntamente con altre del gruppo Erg, per il regime del consolidato fiscale nazionale.

Le stesse rappresentano che non solo avevano reso indeducibile l’IRAP imputata per competenza alla formazione dell’utile economico, ma non avevano dedotto l’IRAP versata nel corso di quel medesimo esercizio.

Le società poi avevano autonomamente versato acconti dell’IRES relative al periodo suddetto, mentre il saldo relativo a questo stesso periodo d’imposta era stato versato, per tutte, dalla consolidante.

Il 18 giugno 2009 esse proponevano istanza di rimborso avente ad oggetto la maggior IRES versata per effetto della mancata deduzione del reddito complessivo consolidato dell’intero ammontare dell’IRAP versata a saldo ed in acconto nel corso del medesimo periodo d’imposta.

Il 2 ottobre 2009 l’Agenzia notificava il provvedimento di diniego.

2. Le società impugnavano il predetto provvedimento, e la CTP, con sentenza n. 183/18/11 respingeva il ricorso.

La CTR, adìta in sede di gravame dalle stesse società, con la sentenza qui impugnata respingeva l’appello e per l’effetto confermava il provvedimento di diniego.

Ricorrono quindi le società contribuenti in cassazione, affidandolo a quattro motivi.

Si è costituiva l’Agenzia per resistere all’impugnativa.

Le contribuenti, con istanza 17 febbraio 2023, chiedevano la trattazione congiunta del presente procedimento con quello rubricato al R.G.n. 9682/2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Pregiudizialmente deve rilevarsi come le parti ricorrenti abbiano chiesto la trattazione congiunta del presente procedimento con quello rubricato al RG n. 9682/2017, originariamente chiamato a questa stessa udienza ma con altro Consigliere relatore, rappresentando come le stesse avessero a suo tempo proposto alla CTR la revocazione della sentenza n. 2534/15, impugnata in questa sede.

Su tale domanda la stessa CTR aveva deciso con sentenza n. 5259/34/16 del 12 ottobre 2016, oggetto di ricorso in cassazione (depositato in data 27 aprile 2017) rubricato appunto sub R.G. 9682/17.

2. [OSCURATO:PERSONA], verificato quanto precede, rilevato come in effetti tra i due procedimenti sussista connessione, discendente dall’applicabilità analogica all’ipotesi in oggetto della disposizione di cui all’art. 335, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 25/01/2023, n. 2378), ritenuta quindi l’opportunità della trattazione congiunta, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione congiunta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2259/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Genova, in proprio e in qualità di consolidante, [OSCURATO:SOCIETA]., sedente in Roma ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Genova, ognuna in persona del rispettivo legale rappresentante, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso di lui in Roma, v.le G. Mazzini, 11, il tutto come da procure a margine del ricorso; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, n. 2534/2015,depositata il 10 giugno 2015. Art. 335 c.p.c. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la fissazione di una nuova udienza di trattazione del ricorso affinché possa essere trattato congiuntamente al ricorso connesso avente R.G. n. 9682/2017. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Le contribuenti rappresentano di aver autonomamente liquidato e versato l’IRAP relativa al periodo d’imposta 2004. La somma complessivamente versata a tal titolo era complessivamente pari ad € 13.236.422,21. Le società nell’anno d’imposta 2004 hanno optato, congiuntamente con altre del gruppo Erg, per il regime del consolidato fiscale nazionale. Le stesse rappresentano che non solo avevano reso indeducibile l’IRAP imputata per competenza alla formazione dell’utile economico, ma non avevano dedotto l’IRAP versata nel corso di quel medesimo esercizio. Le società poi avevano autonomamente versato acconti dell’IRES relative al periodo suddetto, mentre il saldo relativo a questo stesso periodo d’imposta era stato versato, per tutte, dalla consolidante. Il 18 giugno 2009 esse proponevano istanza di rimborso avente ad oggetto la maggior IRES versata per effetto della mancata deduzione del reddito complessivo consolidato dell’intero ammontare dell’IRAP versata a saldo ed in acconto nel corso del medesimo periodo d’imposta. Il 2 ottobre 2009 l’Agenzia notificava il provvedimento di diniego. 2. Le società impugnavano il predetto provvedimento, e la CTP, con sentenza n. 183/18/11 respingeva il ricorso. La CTR, adìta in sede di gravame dalle stesse società, con la sentenza qui impugnata respingeva l’appello e per l’effetto confermava il provvedimento di diniego. Ricorrono quindi le società contribuenti in cassazione, affidandolo a quattro motivi. Si è costituiva l’Agenzia per resistere all’impugnativa. Le contribuenti, con istanza 17 febbraio 2023, chiedevano la trattazione congiunta del presente procedimento con quello rubricato al R.G.n. 9682/2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pregiudizialmente deve rilevarsi come le parti ricorrenti abbiano chiesto la trattazione congiunta del presente procedimento con quello rubricato al RG n. 9682/2017, originariamente chiamato a questa stessa udienza ma con altro Consigliere relatore, rappresentando come le stesse avessero a suo tempo proposto alla CTR la revocazione della sentenza n. 2534/15, impugnata in questa sede. Su tale domanda la stessa CTR aveva deciso con sentenza n. 5259/34/16 del 12 ottobre 2016, oggetto di ricorso in cassazione (depositato in data 27 aprile 2017) rubricato appunto sub R.G. 9682/17. 2. [OSCURATO:PERSONA], verificato quanto precede, rilevato come in effetti tra i due procedimenti sussista connessione, discendente dall’applicabilità analogica all’ipotesi in oggetto della disposizione di cui all’art. 335, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 25/01/2023, n. 2378), ritenuta quindi l’opportunità della trattazione congiunta, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione congiunta
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