CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01099/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Caus4h Muca avverso la sentenza in epigrafe i per i delitti di estorsione e cessione di cocaina; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e reiterativo relativo alla recidiva applicata, che non si confronta con i puntuali e completi argomenti della sentenza impugnata, riportati al paragrafo 4, in cui si dà preciso atto che il ricorrente è gravato da 3 precedenti, per i medesimi delitti in questa sede contestati, tanto da rendere questi dimostrativi della «sua accresciuta pericolosità sociale»; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.