CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2023-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 345, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; pronuncia per difetto di giurisdkione e violckione delle norme sulla giurisdkione dei giudici speciali). Il ricorso è radicalmente inammissibile. Dalla lettura della sentetqa della Corte di merito è dato «rendere che l'unico appellante era il Comune di Labico, nel mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AIG [OSCURATO:PERSONA] risultano rivestire il ruolo di appellati. [OSCURATO:PERSONA], si legge nella sentena d'appello, non spiegando appello incidentale, si era limitata ad aderire all'appello del Comune. Or poiché deve escludersi la legittimckione ad intervenire in grado di appello, secondo la previsione dell'art. 344 cod. proc. civ., salvo l'ipotesi di cui all'art. 404 cod. proc. civ., la parte che intenda avversare la sentenza di primo grado deve proporre appello principale o incidentale, non potendo giuridicamente apprearsi l'impropria adesione all'appello da altri avanato. Ciò posto l'odierna ricorrente, la quale non aveva ritualmente censurato la sentenza del Tribunale, che come si è visto risulta essere stata confermata in appello, non può di certo in questa sede pretendere il riesame di essa sentenza, quali che siano le critiche che alla stessa intenda ora muovere. È appena il caso, infatti, di ricordare che le nullità delle senterke soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione &urispruderka granitica, ex mulh's, Cass. nn. 17643 / 2020, 5232/2020,1323/ 2018, 3437/2014)». Osserva, inoltre, il Collegio, che, a tutto voler concedere, a qualificare l'atto come appello incidentale tardivo, esso era da reputarsi comunque privo d'efficacia per essere stato dichiarato inammissibile l'appello principale. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in Ric. 2021 n. 02023 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -3- modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2021 n. 02023 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -4- previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 18 novembre2021 Il Presidente ("[OSCURATO:PERSONA]) • A 12 i [OSCURATO:PERSONA] , 0 3 FEB 2022 yrì0Lr-i-,