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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39303/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 72/RGg19161 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza) con cui il ricorrente non si confronta affatto: la Corte di appello - in aderenza al dato probatorio e sulla scorta di un iter argomentativo scevro da vulnus motivazionali - ha esaustivamente enunciato le ragioni in fatto e in diritto per le quali la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ( che non si fermava al posto di blocco e si dava alla fuga dapprima a bordo dell'auto, compiendo manovre spericolate, e poi a piedi , dopo che il presunto assalitore si era già allontanato ) fosse sussumibile nel paradigma normativo dei reati in contestazione e fosse da escludere l'invocato stato di necessità; ritenuto, altresì, che la motivazione non si presta a censure nemmeno in punto di qualificazione giuridica e di dosimetria della pena avendo i Giudici di appello congruamente rilevato come il dato quantitativo (pari a gr 988,90 di hashish e gr. 99,70 di cocaina), la diversità dello stupefacente, la tipologia della sostanza, le modalità del trasporto e la condotta realizzata ostassero alla derubricazione nella ipotesi della lieve entità; come fosse congrua e adeguata al fatto e alla personalità la pena, peraltro inflitta nel minimo edittale e con aumento minimo per la continuazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 72/RGg19161 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza) con cui il ricorrente non si confronta affatto: la Corte di appello - in aderenza al dato probatorio e sulla scorta di un iter argomentativo scevro da vulnus motivazionali - ha esaustivamente enunciato le ragioni in fatto e in diritto per le quali la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ( che non si fermava al posto di blocco e si dava alla fuga dapprima a bordo dell'auto, compiendo manovre spericolate, e poi a piedi , dopo che il presunto assalitore si era già allontanato ) fosse sussumibile nel paradigma normativo dei reati in contestazione e fosse da escludere l'invocato stato di necessità; ritenuto, altresì, che la motivazione non si presta a censure nemmeno in punto di qualificazione giuridica e di dosimetria della pena avendo i Giudici di appello congruamente rilevato come il dato quantitativo (pari a gr 988,90 di hashish e gr. 99,70 di cocaina), la diversità dello stupefacente, la tipologia della sostanza, le modalità del trasporto e la condotta realizzata ostassero alla derubricazione nella ipotesi della lieve entità; come fosse congrua e adeguata al fatto e alla personalità la pena, peraltro inflitta nel minimo edittale e con aumento minimo per la continuazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 n