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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15704/2026

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'Avvocatura GeneraleDello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7114/2023 depo-sitata il 16/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicazione 22/05/2026RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza n. 7114/2023, pubblicata in data 16 novembre2023, la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'ap-pellato MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, ha respinto l'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 17706/2018 pubblicata il 20 settembre 2018.2.

L'odierno ricorrente aveva agito al fine di ottenere l'accerta-mento del proprio diritto - quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA] - aconseguire il giusto indennizzo per i beni perduti all'estero in base alleleggi nn. 16/1980, 135/1985 e 98/1994, a seguito della nazionalizza-zione di un'azienda agricola in Somalia – di titolarità, appunto, di UlisseAntoniotto ‒ in forza di provvedimenti ablativi posti in essere dal Go-verno somalo nel 1975.Si era regolarmente costituito il MINISTERO DELL'ECONOMIA E FI-NANZE, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del di-ritto e contestando nel merito la domanda.Il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio, aveva respinto la do-manda, ritenendo fondata l'eccezione preliminare.3.

La Corte d'appello di Roma ha disatteso il gravame ritenendonon pertinenti le argomentazioni contenute nell'appello, il quale – ri-chiamando la decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 783/1999,del 16 novembre 1999 ‒ argomentava che la domanda volta ad otte-nere l'accertamento del diritto ad un maggiore indennizzo, proposta aisensi dell'art. 2, Legge n. 98/1994, ha un effetto interruttivo della pre-scrizione a carattere non istantaneo ma permanente, estendendosi perla durata del procedimento, ex art. 2945, secondo comma, c.c.Sez.

S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte capitolina, infatti, ha osservato che la decisione di questaCorte invocata dall'odierno ricorrente era riferita al settore previden-ziale, ma non poteva ritenersi espressione di un principio generale, as-sumendo in quel caso rilevanza i valori tutelati dall'art. 38 Cost.Per contro, la Corte d'appello ha affermato che l'art. 2, Legge n.98/1994 non solo non contiene similare previsione di sospensione dellaprescrizione durante la fase di liquidazione amministrativa dell'inden-nità, ma neppure introduce un'ipotesi di improcedibilità del ricorso giu-risdizionale, il quale può conseguentemente essere proposto anchenelle more della definizione del procedimento amministrativo, qualoralo stesso si venga a protrarre per un tempo eccessivo.Da tali considerazioni, e dal richiamo al principio di tassatività delleipotesi di sospensione della prescrizione, la Corte d'appello ha desuntoche il termine di prescrizione viene a decorrere anche durante la pen-denza del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennità,ben potendo la parte comunque procedere, anche durante la pendenzadi tale procedimento, a porre in essere atti di interruzione della pre-scrizione.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il MINISTERO DELL'ECONOMIA E FI-NANZE.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946c.c., in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 Legge n. 98/1994 “perSez.

S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicazione 22/05/2026avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che la domanda di re-visione della stima degli indennizzi per beni perduti in Somalia previstadalla legge 98/94 non fosse idonea a sospendere gli effetti della pre-scrizione del diritto fino al provvedimento amministrativo di definizionedella domanda”.Il ricorrente, in sintesi, argomenta che, durante tutta la pendenzadel procedimento amministrativo sull'istanza di revisione, il termine diprescrizione del diritto doveva ritenersi sospeso, con la conseguenzache il termine medesimo avrebbe ripreso a decorrere solo dalla data diadozione del provvedimento amministrativo di rigetto, e cioè dal 29ottobre 2009.Deduce, quindi, che la lettura fatta propria dalla decisione impu-gnata - la quale ha invece affermato che il termine di prescrizione eravenuto a decorrere anche durante la pendenza del procedimento am-ministrativo - non solo “si pone in contrasto con lo spirito e le finalitàdella legge”, ma si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza,invocando gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte digiustizia dell'Unione europea.Evidenzia, ulteriormente, che l'abbandono di un contenzioso pro-mosso innanzi al TAR era stato posto dalla stessa Amministrazionequale condizione di procedibilità della domanda.2.

Il ricorso è infondato.La tematica proposta dal ricorso è già stata affrontata da questaCorte, la quale, in più di un'occasione, ha avuto modo di enunciare ilprincipio per cui il diritto dei privati di chiedere la revisione della stimadell'indennizzo per i beni perduti all'estero in territori già appartenentialla sovranità italiana, è soggetto all'ordinario termine decennale diprescrizione, decorrente dall'entrata in vigore delle leggi che tale revi-sione prevedono, venendo in rilievo un diritto soggettivo correlato adSez.

S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026un'obbligazione indennitaria ex lege dello Stato italiano, riconducibileall'area della responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n.19649 del 1/10/2015 e la successiva Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3796dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il termine di prescrizione in esame, quindi, viene a decorrere dallaentrata in vigore della previsione di legge che contempla il diritto allarevisione, in quanto è da tale momento che, secondo la regola generaledi cui all'art. 2935, c.c., il diritto può esser fatto valere.Non può trovare accoglimento, per contro, la tesi sostenuta dal ri-corrente, il quale vorrebbe ricollegare alla procedura amministrativa diliquidazione un effetto interruttivo permanente.A ciò ostano, in primo luogo, le previsioni di cui agli artt. 2941 e2942 c.c., i quali individuano le ipotesi di sospensione del termine diprescrizione ‒ con enumerazione che questa Corte ha costantementeaffermato essere tassativa (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 22072 del 11/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12953 del 04/06/2007; Cass. Sez.L, Sentenza n. 13310 del 06/10/2000) – senza annoverare tra tali ipo-tesi la pendenza di un procedimento amministrativo.Elemento parimenti ostativo all'accoglimento della tesi del ricor-rente è la constatata assenza, nella legge speciale n. 94/1998, di unaespressa previsione di sospensione del termine di prescrizione in pen-denza del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennità,previsione che pure il Legislatore avrebbe potuto dettare in via spe-ciale.Ne consegue che la pendenza del procedimento amministrativo diliquidazione non può valere a determinare un effetto interruttivo – emen che meno permanente, come dedotto dal ricorrente – della decor-renza del termine di prescrizione, risolutiva essendo l'ulteriore consi-derazione per cui alcun effetto preclusivo all'esercizio del diritto vieneSez.

S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026ricondotto dalla Legge n. 98/1994 alla pendenza del procedimento am-ministrativo, il cui eccessivo protrarsi non solo non osta al ricorso allatutela giurisdizionale – e men che meno all'adozione di altri tipi di attointerruttivo della prescrizione ‒ ma addirittura viene a giustificarlo, inpresenza di un silenzio dell'Amministrazione che si protragga oltre iltermine stabilito dalla legge per l'adozione dei provvedimenti ammini-strativi.Evidente, allora, che nessuna censura di “irragionevolezza” può es-sere mossa all'indirizzo dell'interpretazione seguita da questa Corte efatta propria dal provvedimento impugnato, proprio perché tale inter-pretazione, ben lungi dal tradursi in un ostacolo all'esercizio del diritto,ne afferma la piena azionabilità in presenza dell'inerzia dell'Ammini-strazione, garantendo quindi alla parte interessata un accesso sollecitoalla giurisdizione che, a questo punto, è mero onere della parte proce-dere ad attivare tempestivamente.Privi di pertinenza, infine, appaiono i riferimenti all'abbandono di ungiudizio innanzi al TAR, risultando dallo stesso ricorso che tale giudizio– promosso nel 1989 ‒ non poteva concernere il diverso diritto allarevisione di tali somme, sorto nel 1994 per effetto della legge n. 98/1994, e non poteva quindi dispiegare alcun effetto interruttivo dellaprescrizione.3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadel ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",Sez.

S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 5.000,00 oltre spese prenotatea debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'Avvocatura GeneraleDello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7114/2023 depo-sitata il 16/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicazione 22/05/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 7114/2023, pubblicata in data 16 novembre2023, la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'ap-pellato MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, ha respinto l'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 17706/2018 pubblicata il 20 settembre 2018.2. L'odierno ricorrente aveva agito al fine di ottenere l'accerta-mento del proprio diritto - quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA] - aconseguire il giusto indennizzo per i beni perduti all'estero in base alleleggi nn. 16/1980, 135/1985 e 98/1994, a seguito della nazionalizza-zione di un'azienda agricola in Somalia – di titolarità, appunto, di UlisseAntoniotto ‒ in forza di provvedimenti ablativi posti in essere dal Go-verno somalo nel 1975.Si era regolarmente costituito il MINISTERO DELL'ECONOMIA E FI-NANZE, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del di-ritto e contestando nel merito la domanda.Il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio, aveva respinto la do-manda, ritenendo fondata l'eccezione preliminare.3. La Corte d'appello di Roma ha disatteso il gravame ritenendonon pertinenti le argomentazioni contenute nell'appello, il quale – ri-chiamando la decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 783/1999,del 16 novembre 1999 ‒ argomentava che la domanda volta ad otte-nere l'accertamento del diritto ad un maggiore indennizzo, proposta aisensi dell'art. 2, Legge n. 98/1994, ha un effetto interruttivo della pre-scrizione a carattere non istantaneo ma permanente, estendendosi perla durata del procedimento, ex art. 2945, secondo comma, c.c.Sez. S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte capitolina, infatti, ha osservato che la decisione di questaCorte invocata dall'odierno ricorrente era riferita al settore previden-ziale, ma non poteva ritenersi espressione di un principio generale, as-sumendo in quel caso rilevanza i valori tutelati dall'art. 38 Cost.Per contro, la Corte d'appello ha affermato che l'art. 2, Legge n.98/1994 non solo non contiene similare previsione di sospensione dellaprescrizione durante la fase di liquidazione amministrativa dell'inden-nità, ma neppure introduce un'ipotesi di improcedibilità del ricorso giu-risdizionale, il quale può conseguentemente essere proposto anchenelle more della definizione del procedimento amministrativo, qualoralo stesso si venga a protrarre per un tempo eccessivo.Da tali considerazioni, e dal richiamo al principio di tassatività delleipotesi di sospensione della prescrizione, la Corte d'appello ha desuntoche il termine di prescrizione viene a decorrere anche durante la pen-denza del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennità,ben potendo la parte comunque procedere, anche durante la pendenzadi tale procedimento, a porre in essere atti di interruzione della pre-scrizione.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il MINISTERO DELL'ECONOMIA E FI-NANZE.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946c.c., in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 Legge n. 98/1994 “perSez. S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicazione 22/05/2026avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che la domanda di re-visione della stima degli indennizzi per beni perduti in Somalia previstadalla legge 98/94 non fosse idonea a sospendere gli effetti della pre-scrizione del diritto fino al provvedimento amministrativo di definizionedella domanda”.Il ricorrente, in sintesi, argomenta che, durante tutta la pendenzadel procedimento amministrativo sull'istanza di revisione, il termine diprescrizione del diritto doveva ritenersi sospeso, con la conseguenzache il termine medesimo avrebbe ripreso a decorrere solo dalla data diadozione del provvedimento amministrativo di rigetto, e cioè dal 29ottobre 2009.Deduce, quindi, che la lettura fatta propria dalla decisione impu-gnata - la quale ha invece affermato che il termine di prescrizione eravenuto a decorrere anche durante la pendenza del procedimento am-ministrativo - non solo “si pone in contrasto con lo spirito e le finalitàdella legge”, ma si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza,invocando gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte digiustizia dell'Unione europea.Evidenzia, ulteriormente, che l'abbandono di un contenzioso pro-mosso innanzi al TAR era stato posto dalla stessa Amministrazionequale condizione di procedibilità della domanda.2. Il ricorso è infondato.La tematica proposta dal ricorso è già stata affrontata da questaCorte, la quale, in più di un'occasione, ha avuto modo di enunciare ilprincipio per cui il diritto dei privati di chiedere la revisione della stimadell'indennizzo per i beni perduti all'estero in territori già appartenentialla sovranità italiana, è soggetto all'ordinario termine decennale diprescrizione, decorrente dall'entrata in vigore delle leggi che tale revi-sione prevedono, venendo in rilievo un diritto soggettivo correlato adSez. S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026un'obbligazione indennitaria ex lege dello Stato italiano, riconducibileall'area della responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n.19649 del 1/10/2015 e la successiva Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3796dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il termine di prescrizione in esame, quindi, viene a decorrere dallaentrata in vigore della previsione di legge che contempla il diritto allarevisione, in quanto è da tale momento che, secondo la regola generaledi cui all'art. 2935, c.c., il diritto può esser fatto valere.Non può trovare accoglimento, per contro, la tesi sostenuta dal ri-corrente, il quale vorrebbe ricollegare alla procedura amministrativa diliquidazione un effetto interruttivo permanente.A ciò ostano, in primo luogo, le previsioni di cui agli artt. 2941 e2942 c.c., i quali individuano le ipotesi di sospensione del termine diprescrizione ‒ con enumerazione che questa Corte ha costantementeaffermato essere tassativa (Cass. Sez. L - Sentenza n. 22072 del 11/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12953 del 04/06/2007; Cass. Sez.L, Sentenza n. 13310 del 06/10/2000) – senza annoverare tra tali ipo-tesi la pendenza di un procedimento amministrativo.Elemento parimenti ostativo all'accoglimento della tesi del ricor-rente è la constatata assenza, nella legge speciale n. 94/1998, di unaespressa previsione di sospensione del termine di prescrizione in pen-denza del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennità,previsione che pure il Legislatore avrebbe potuto dettare in via spe-ciale.Ne consegue che la pendenza del procedimento amministrativo diliquidazione non può valere a determinare un effetto interruttivo – emen che meno permanente, come dedotto dal ricorrente – della decor-renza del termine di prescrizione, risolutiva essendo l'ulteriore consi-derazione per cui alcun effetto preclusivo all'esercizio del diritto vieneSez. S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026ricondotto dalla Legge n. 98/1994 alla pendenza del procedimento am-ministrativo, il cui eccessivo protrarsi non solo non osta al ricorso allatutela giurisdizionale – e men che meno all'adozione di altri tipi di attointerruttivo della prescrizione ‒ ma addirittura viene a giustificarlo, inpresenza di un silenzio dell'Amministrazione che si protragga oltre iltermine stabilito dalla legge per l'adozione dei provvedimenti ammini-strativi.Evidente, allora, che nessuna censura di “irragionevolezza” può es-sere mossa all'indirizzo dell'interpretazione seguita da questa Corte efatta propria dal provvedimento impugnato, proprio perché tale inter-pretazione, ben lungi dal tradursi in un ostacolo all'esercizio del diritto,ne afferma la piena azionabilità in presenza dell'inerzia dell'Ammini-strazione, garantendo quindi alla parte interessata un accesso sollecitoalla giurisdizione che, a questo punto, è mero onere della parte proce-dere ad attivare tempestivamente.Privi di pertinenza, infine, appaiono i riferimenti all'abbandono di ungiudizio innanzi al TAR, risultando dallo stesso ricorso che tale giudizio– promosso nel 1989 ‒ non poteva concernere il diverso diritto allarevisione di tali somme, sorto nel 1994 per effetto della legge n. 98/1994, e non poteva quindi dispiegare alcun effetto interruttivo dellaprescrizione.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadel ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",Sez. S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 6542/2024Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 15704/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 5.000,00 oltre spese prenotatea debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 6542/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 7 di 7
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