CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10821/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] dell'Etruria E [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1275/2023depositata il 7/09/2023.Numero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] (dante causa del ricorrente) ha rilasciatouna fideiussione omnibus il 7 agosto 2009 a garanzia delle obbligazioni dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso la società [OSCURATO:PERSONA] dell'Etruria edel [OSCURATO:SOCIETA]Atteso lo stato di insolvenza della debitrice principale, la banca ha dapprimacomunicato recesso, e, in seguito, ha ottenuto decreto ingiuntivo neiconfronti della garante.Il signor [OSCURATO:PERSONA] è subentrato alla Michelini in qualità di erede,proponendo opposizione al decreto ingiuntivo.2.- Il Tribunale di Ancona ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo,qualificando il contratto come contratto autonomo di garanzia anziché comefideiussione, e ha ritenuto nel caso inapplicabile l'art. 1957 c.c. in quantoespressamente derogato.2.1.- Successivamente la Corte di Appello di Ancona ha confermatointegralmente la sentenza di primo grado.3.- Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Camiciolapropone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dei criteri diinterpretazione del contratto (artt. 1362-1371 c.c.) e vizio di motivazione(art. 132 c.p.c.).Si duole che la corte di merito abbia qualificato il contratto de quo comeautonomo di garanzia anziché fideiussione erroneamente interpretando, inparticolare:Numero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026a) la clausola relativa al "pagamento a semplice richiesta scritta", avendoequiparato tale espressione a quella di "pagamento a prima richiesta",senza tener conto che si tratta di formulazioni diverse con significati giuridicidistinti, e che la clausola "a semplice richiesta" è tipica di ogni fideiussione,non legittimando di per sé la configurazione del in termini di contrattoautonomo di garanzia, essendo al riguardo necessaria anche l'espressione"a prima richiesta";b) la clausola relativa alla "rinuncia ad opporre eccezioni" ( "Nessunaeccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui labanca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore" ),avendo considerato di tale clausola omesso di considerare la parte finale,che ne circoscrive l'ambito.Lamenta che la rinuncia è limitata al solo profilo temporale del recesso, noncostituendo una rinuncia generale alle eccezioni ex art. 1945 c.c.Lamenta che la corte di merito non ha dato alcun conto di questa sua diversaqualificazione del contratto (rispetto alla volontà delle parti) la censura permotivazione apparente o incomprensibile che si converte nella violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto integra vizio di nullità dellasentenza la motivazione che non renda percepibili le ragioni della decisioneperché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscerel'iter logico seguito.1.1- Il motivo è infondato.Non è chiaro perché la clausola che prevede il pagamento a primarichiesta debba essere significativamente diversa da quella che prevedeinvece il pagamento a semplice richiesta ; e perché la prima debbaindicare un contratto totalmente diverso dalla seconda.In realtà, anche la clausola che prevede il pagamento a semplicerichiesta è significativa di un contratto autonomo: La fattispecienegoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta,mediante l'inserimento della clausola "a semplice richiesta" o " senzaNumero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026eccezioni", sia espressamente derogato l'art. 1945 cod. civ., e venga menol'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti,dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delleeccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditoregarantito (Cass. 11890/ 2008; Cass. 5044/ 2009).Il ricorrente non chiarisce invero le ragioni per le quali la differenteespressione evocata sia decisiva per la configurabilità di un diverso tipocontrattuale, laddove giusta principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità è la presenza congiunta di quelle due clausole (il pagamento asemplice o prima richiesta, da un lato, e la rinuncia alle eccezioni dall’altro)ad essere ravvisata indice della autonomia della garanzia rispetto alrapporto principale (Cass. 15108/2013; Cass. 27619/2020).Né rileva la circostanza che il fideiussore ha rinunciato ad eccepire leeccezioni solo se formulate in un certo momento, sia perché si tratta pursempre di una rinuncia, sia perché ai fini della qualificazione del contrattocome autonomo è sufficiente la clausola del pagamento a prima richiesta oa semplice richiesta, anche se non vi sia rinuncia espressa alle eccezioni(Cass. sez. un. 3947/2010).1.2.- Ciò detto, non si può però ritenere che la decisione impugnata abbiaimmotivatamente qualificato il contratto come autonomo, senza dare contodelle ragioni di tale qualificazione, posto che esse stanno, per l’appunto, nelriferimento a quelle clausole ed all’orientamento che le ritiene indicativedella autonomia della garanzia.2.-Con il secondo motivo il ricorrente denunzia testualmente Violazionedi legge art. 360 cpc n. 3 – Violazione sent. Cass. 29810/17 – Cass. SezioniUnite n. 41994 del 31/12/21 – Clausola 2-6-8 Abi .Il ricorrente richiama la sentenza Cass. n. 29810/2017, secondo cui sononulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d.fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predispostodall'ABI.Numero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il ricorrente evidenzia che tutte e tre le clausole anticoncorrenziali sonotrascritte tali e quali nella fideiussione omnibus sottoscritta dalla Michelini,in particolare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è riportata in manieradel tutto identica all'art. 6.Inoltre, secondo il ricorrente, la decisione impugnata ha ritenuto che lanullità dovesse essere provata dall'opponente mediante produzione di unaserie di moduli riguardanti contratti similari praticati da altre banche, perdimostrare l'applicazione uniforme dello schema. Il ricorrente contesta taleimpostazione, sostenendo che la presenza testuale delle clausole censurateè sufficiente a determinare la nullità.2.1.- Il motivo è infondato.La tesi del ricorrente è che il semplice inserimento nel singolo contratto diquelle clausole rende il contratto stesso nullo.E’ invece principio di diritto, applicato alla corte di merito nell’impugnatasentenza (v. in particolare pp. 7-8 sulla mancata produzione delprovvedimento amministrativo), che La nullità parziale del contratto difideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "amonte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte lecircostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricadutadella nullità delle clausole conformi al modello ABI (Cass. 1851/ 2025).Le circostanze fattuali, che indicano la nullità, devono essere allegate, ocomunque risultare agli atti.Tra queste va ricompreso anche il provvedimento dell’autorità garante, cheavendo natura amministrativa e non normativa osta all'applicabilità delprincipio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art.1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gliparte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che nonè suscettibile di equipollenti (Cass. 7387/ 2025).Numero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026Né il provvedimento in argomento rientra d’altro canto nel “fatto notorio”(Cass. 863/ 2025).A tale stregua, la parte non può limitarsi ad allegare che le clausolecontenute nel contratto corrispondono più o meno a quelle predispostedall’ABI e, a suo tempo, dichiarate illegittime dal provvedimento della Bancad’Italia, e ciò anche se, trattandosi di nullità, essa può essere rilevatad’ufficio, ma è tenuto a produrre il provvedimento de quo.3.-Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 1957,1372 c.c., 1322 c.c. e 115 c.p.c.Si duole che, dopo aver qualificato il contratto come autonomo di garanzia,la corte di merito abbia ritenuto inapplicabile l'art. 1957 c.c., in quantoespressamente derogato dalla clausola n. 6.Lamenta che clausola, una volta dichiarata nulla per violazione delle normeantitrust, non può essere utilizzata per escludere l'applicazione dell'art.1957 c.c., in quanto il principio "quod nullum est, nullum producit effectum"impedisce che una clausola nulla produca effetti giuridici, sicchéerroneamente la corte di merito ha considerato le clausole 2-6-8, dichiaratenulle dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e dalla Suprema Corte, ai fini della ravvisatal'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.Inoltre, la decisione impugnata è incorsa in violazione dell'art. 1322 c.c.: laprevisione dell'art. 1957 c.c. era contenuta nel contratto originario e, inquanto frutto dell'autonomia negoziale, non poteva essere eliminataunilateralmente. La norma trova la sua legittimità nella scelta libera delleparti.Ed ancora, la decisione impugnata è resa in violazione dell'art. 1372 c.c.: Ilcontratto ha forza di legge tra le parti e la clausola sull'applicabilità dell'art.1957 c.c. vincolava entrambe.Infine, la decisione impugnata avrebbe disatteso l’orientamentogiurisprudenziale corrente: il ricorrente richiama la Cass. n. 5518/2020,secondo cui l'art. 1957 c.c. trova applicazione sia alla fideiussione che alNumero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026contratto autonomo di garanzia, salvo espressa deroga valida, e secondocui "la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure dove siainserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di 'pagamentoa prima richiesta', o altra equivalente, non solo perché la disposizione èespressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendodall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia equella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutelaanche quando tale collegamento sia assente".3.1.- Il motivo è inammissibile.La decisione impugnata contiene due rationes.La prima è quella impugnata, l’altra è la seguente: L’eccezione èinfondata anche sotto un ulteriore aspetto: in presenza di clausolacomportante la rinuncia preventiva del fideiussore al regime decadenzialepredetto, nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata nonalla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integraleadempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non èsoggetta al termine di decadenza previsto dal menzionato art. 1957 c.c (p.8).Orbene quest’ultima ratio risulta non ( quantomeno idoneamente )impugnata.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 117TUB e 112, 115 c.p.c.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la fideiussione ènulla per violazione dell'art. 117 del [OSCURATO:PERSONA] sotto quattroprofili distinti:a) perché la banca è venuta meno all’obbligo di informazione, non avendofornito al fideiussore le informazioni periodiche sull'andamento del rapportogarantito, come richiesto dall'art. 117 TUB., essenziale per consentire algarante di valutare l'evoluzione del rischio assunto;Numero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026b) per effetto della inefficacia della dichiarazione di aumento della garanzia:l’incremento della garanzia non è stato preceduto da una rinnovatacontrattazione con il fideiussore, in violazione dei principi di trasparenzabancaria;c) in quanto la nullità deriverebbe dalla inefficacia per omessaindividuazione delle obbligazioni future, e non risultano invero specificate leobbligazioni future coperte dalla fideiussione, in violazione dei principi ditrasparenza bancaria e determinatezza dell'oggetto;d) per l’omessa indicazione delle condizioni: il tasso del 12,40% annuoapplicato al finanziamento non era indicato nel contratto fideiussorio,rendendo il contratto nullo per indeterminatezza. Il ricorrente evidenzia chetale tasso era spropositato rispetto al costo del denaro nel periodo einsostenibile per qualsiasi operazione immobiliare.Lamenta che la corte di merito ha erroneamente respinto tutte le eccezioniritenendo che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, fosseroprecluse le eccezioni relative al rapporto garantito. Il ricorrente contestatale impostazione, evidenziando che le eccezioni riguardavano la validità delcontratto di garanzia stesso, non il rapporto sottostante.4.1.- Il motivo è inammissibile.Risulta dal ricorrente non ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratiodecidendi.Nell’impugnata sentenza viene dalla corte di merito presupposto che ilgarante potesse opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative alrapporto sottostante, ma dopo aver qualificato il contratto come di garanziaautonoma la corte di merito ha invero escluso tale opponibilità.Il ricorrente ribadisce la nullità del contratto sottostante, per una serie diclausole contrarie a norme imperative.Come correttamente posto in rilievo dal giudice di merito (p.9), nella speciela controversia attiene al contratto di garanzia, non già a quello sottostantee dunque dell’obbligo di pagare a prima richiesta, in ordine al quale nonNumero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026rileva l’eventuale nullità di alcune clausole del contratto sottostante, da farsise del caso valere dal debitore principale, e non già dal garante autonomo.Tale ratio decidendi non è idoneamente censurata, risultando dal ricorrenteinammissibilmente contrastata con la mera apodittica riproposizione dellapropria tesi difensiva.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1956 c.c.Il fideiussore doveva essere liberato ai sensi dell'art. 1956 c.c. perché labanca ha concesso credito alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. purconoscendo le sue gravi difficoltà economiche, senza richiedere la specialeautorizzazione della garante.La corte di merito ha respinto l'eccezione sul presupposto che la Sig.raMichelini era socia al 12,50% della società, e che quindi la conoscenza delledifficoltà economiche era comune.A tale ratio il ricorrente obietta che l’art. 1956 c.c. mira proprio a evitareche la banca conceda credito confidando nella solvibilità del fideiussoreanziché del debitore. La norma tutela il garante dall'aggravamento delrischio. Lo scopo della norma è quello di evitare che la banca possaconcedere credito confidando non sulla solvibilità del debitore principale,ma del garante.E, quanto al fatto che il fideiussore era socio, osserva che la giurisprudenzaesclude l'applicazione dell'art. 1956 c.c. solo per il socio "sovrano" che abbial'amministrazione della società e cita al riguardo Cass. n. 3385/1989secondo cui "l'efficacia di tale patto in deroga va subordinata alla suariferibilità alle operazioni correlate ad una determinata attività esercitata dalsovvenuto, nonché all'esistenza di un interesse del fideiussoreall'erogazione, giustificativo dell'accollo dei rischi inerenti al controllo diquelle condizioni del debitore (ad esempio, trattandosi di amministratore osocio sovrano di società)".Inoltre, osserva il ricorrente che, nella fattispecie concreta, la Michelini nonera amministratrice, in quanto aveva ceduto la partecipazione nel 2012.Numero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026Svolgeva all'epoca il ruolo di Preside del [OSCURATO:PERSONA] G. Leopardi diRecanati e la società era amministrata da due amministratori con ordinariae straordinaria amministrazione. Né aveva alcun ruolo gestionale o diingerenza nelle decisioni.Quanto alla consapevolezza della difficoltà economica, osserva il ricorrenteche la banca aveva l'obbligo di informare il fideiussore del peggioramentopatrimoniale. Il ricorrente cita l’orientamento di questa Corte secondo cui(Cass. n. 11979/2013) "integrano violazione dei principi di correttezza ebuona fede, a titolo esemplificativo, la concessione di nuovo creditononostante il peggioramento delle condizioni del debitore principale ovverol'agire della banca nella consapevolezza di una situazione di vera e propriainsolvenza del debitore, senza la dovuta attenzione all'interesse delfideiussore".5.1.- Il motivo è infondato.Esso postula una distinzione tra socio ed amministratore, nel senso che seil secondo è tenuto a conoscere lo stato di difficoltà della società, e dunquenon è necessario che la banca finanziatrice lo informi o, meglio, che chiedal’autorizzazione prima di erogare altro credito, invece il primo dei due(socio) è fuori da tale previsione: si presume non sappia dello stato dellasocietà, e dunque è liberato dalla sua obbligazione di garanzia se ilfinanziatore, senza avvisarlo, continua a fare credito al debitore principale,ossia alla società.Questo principio è smentito dal fatto dalla seguente massima: Nellafideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento dellecondizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazionedel contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza dellasocietà garantita non è liberato in caso di mancanza di preventivaautorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché,nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea(quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concretaNumero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranzanon può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capoalla banca creditrice (Cass. 16822/ 2024)6.- Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 13, comma1-quater, DPR 115/2002.Si duole che la corte d'appello abbia contraddittoriamente compensato lespese di lite riconoscendo l'oscillazione giurisprudenziale sulla materia equindi disposto il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.Lamenta che l’oscillazione giurisprudenziale che giustifica la compensazionedelle spese dovrebbe valere anche per il contributo unificato, non essendocoerente riconoscere l'incertezza del diritto per le spese e poi sanzionare laparte con il raddoppio del contributo.Se la corte di merito ha ritenuto sussistente un'oscillazionegiurisprudenziale tale da giustificare la compensazione delle spese, avrebbedovuto altresì escludere il raddoppio del contributo unificato.6.1.- Il motivo è infondato.Il rimborso del contributo unificato, o meglio, il pagamento del doppio incaso di infondatezza o inammissibilità dell’appello (come nel caso) nonsegue la regola delle spese di giudizio, non è a queste ultime assimilabile edunque non è suscettibile di compensazione per gravi motivi o per altreragioni.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 (di cuieuro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Numero registro generale 20979/2023Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 10821/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]