CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per i reati di ricettazione e di cui agli artt. 56 e 493 ter cod. pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede la riqualificazione del fatto di ricettazione in quello di furto, è generico e manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inidoneità della azione ex art. 49, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato, giacché il reato tentato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito di cui all art. 493 ter cod. pen. si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta 'bancomat', di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, è effettuata mediantE la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Ritenuto, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli aitt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 ccd. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co