CassazionedecretoSezione UDecisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 23053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul conflitto di giurisdizione R.G. 4967-2012 sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 49 del 24 febbraio 2022, nel procedimento tra: COMUNITA' [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente non costituita in questa fase- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti non costituiti in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 49 del 24 febbraio 2022, ha sollevato d'ufficio il conflitto di giurisdizione in ordine alla controversia proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], già chiamata in causa davanti al Tribunale di Isernia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal Comune di Sessano del [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo aveva domandato in sede monitoria la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di C 125.174,80, pari alla percentuale del ricavato del taglio dei boschi dovuta in forza di atto di delega per la gestione dei beni dei beni agro-silvo- pastorali. La opponente [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che il proprio inadempimento nel pagamento delle somme richieste dal Comune di Sessano del [OSCURATO:PERSONA] fosse imputabile alla mancata erogazione degli stanziamenti dovuti per legge dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Isernia, con sentenza del 10 agosto 2016, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo limitatamente alla domanda proposta dall'opponente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della chiamata in causa Regione [OSCURATO:PERSONA] e tale domanda era stata riassunta davanti al [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA]. All'esito dell'udienza pubblica del 9 febbraio 2022, il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] ha trattenuto la causa in decisione ed ha poi pronunciato l'ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenga al giudice ordinario. 2. Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nelle conclusioni scritte ex art. 380 Ric. 2022 n. 04967 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- ter c.p.c. del 10 ottobre 2019, ha richiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Analizzando il petitum del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la richiesta della stessa di accertamento del suo diritto a vedersi corrispondere le somme previste dalla legge, con la conseguente condanna della Regione, va correlato alla connessa vicenda del mancato adempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del proprio obbligo di restituzione di €. 125.174,80 al Comune di Sessano del [OSCURATO:PERSONA], obbligo posto a base del decreto ingiuntivo n. 522/201:3 opposto dinanzi al Tribunale di Isernia. In tal senso si spiega la domanda di condanna della Regione "a garantire e manie vare la ricorrente dal pagamento delle somme riconosciute come dovute al Comune di Sessano del [OSCURATO:PERSONA]". Il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che la sentenza del Tribunale di Isernia aveva fondato la declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario sul fatto che la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione si basava sull'art. 9, comma 9, della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 3 del 2010, la quale però si limitava ad istituire un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La costituzione di tale apposita provvista finanziaria, secondo il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], non costituisce tuttavia espressione di un potere amministrativo, con cui si fronteggi un interesse legittimo, atteso che l'obbligo di versamento della Regione trova origine nella soppressione delle [OSCURATO:PERSONA] disposta con l'art. 10 della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 6 del 2011, il cui comma 10 conferma l'obbligo di destinazione finanziario per far fronte alla massa debitoria delle soppresse Comunità montane. Ad avviso del T.A.R. Molíse, "l'attribuzione da Ric. 2022 n. 04967 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- parte della Regione delle risorse finanziare e per consentire alle Comunità in liquidazione la loro residua operatività fino all'estinzione si presenta formulata come oggetto di un puro e semplice obbligo (cfr. il termine "destina"), in quanto vincolata nell'an, nel quando (in sede di manovra finanziaria annuale) e perfino nel quantum„ nel senso che gli stanziamenti previsti devono far fronte alla massa debitoria non coperta con entrate proprie di tali enti". Ciò escluderebbe la configurabilità della situazione soggettiva della [OSCURATO:PERSONA] in termini di interesse legittimo. La ricorrente, del resto, non ha impugnato alcun provvedimento Yvt,00.) amministrativo della Regione, né in alcun'ansurato il cattivo esercizio di qualsivoglia potere provvedimentale da parte di tale Amministrazione, ma soltanto domandato l'accertamento di un obbligo discendente dalla legislazione regionale e la condanna della Regione a manlevare la stessa [OSCURATO:PERSONA] nella vertenza col Comune di Sessano del [OSCURATO:PERSONA]. Neppure ricorrerebbe una controversia in materia di pubblici servizi, rientrante nella giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non avendo i fondi per cui è causa tale destinazione. 4. La decisione sulla giurisdizione in ordine al conflitto sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] è determinata dall'oggetto della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], dapprima mediante chiamata in garanzia davanti al Tribunale di Isernia nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intimato dal Comune di Sessano del [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto un importo percentuale del ricavato del taglio dei boschi e delle opere di miglioramento dovute in forza di atto di delega per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale), e poi, a seguito Ric. 2022 n. 04967 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4- dalla declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal Tribunale di Isernia, in sede di riassunzione. 4.1. La domanda della [OSCURATO:PERSONA] trova fondamento nell'art. 9, comma 9, della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2010, n. 3, che, nell'ambito dei provvedimenti urgenti per le Comunità montane sottoposte a riordino ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, stabiliva: "9. [P]er il sostegno alla gestione delle Comunità montane in via di estinzione è costituito per l'esercizio finanziario 2010 un apposito fondo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, della consistenza di un milione di euro. Il fondo è alimentato con risorse proprie della Regione. Sono, altresì, assegnate alle Comunità montane di cui ai commi che precedono, per l'esercizio 2010, le risorse ancora disponibili e non assegnate con riferimento alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle di cui alla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 32, ed altre disponibilità iscritte nel bilancio regionale nella gestione dei residui passivi. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi, e sono ripartite tra i dieci enti comunitari in via di estinzione secondo i criteri che la Giunta regionale provvede a stabilire nella direttiva di cui al comma 6". Successivamente, il comma 10 dell'art. 10 della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] del 24 marzo 2011, n. 6, aveva disposto che "[L]a Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, destina risorse finanziarie per far fronte alla massa debitoria non coperta da entrate a qualsiasi titolo iscritte nella gestione liquidatoria delle soppresse Comunità montane". Ric. 2022 n. 04967 sez. SU - ud. 12-07-2022 -5- 4.2. [OSCURATO:PERSONA] (sentenze n. 91 del 2011; n. 27 del 2010; n. 237 del 2009; n. 397 del 2006; nn. 244 e 456 del 2005; n. 229 del 2001) ha riconosciuto alle comunità montane la natura di ente autonomo, quale proiezione dei comuni che ad essa fanno capo, indicate dalle leggi quali «unioni montane», ovvero quali «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani». L'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 demanda, peraltro, alla legge regionale la disciplina delle comunità montane con specifico riferimento "ai criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea". La richiamata giurisprudenza costituzionale ha così considerato legittime le norme statali che, nell'ambito del riordino della Comunità montane, determinano oneri di finanziamento di tali enti in capo alle regioni. 4.3. Deve allora affermarsi che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alla domanda con la quale una [OSCURATO:PERSONA], convenuta in giudizio dal Comune per il pagamento del ricavato del taglio dei boschi ad essa delegato nell'ambito della gestione dei patrimoni agro - silvo - pastorali, chieda di essere garantita dalla Regione„ deducendo l'obbligo di quest'ultima di tenerla indenne dalla pretesa del Comune, in forza della normativa regionale che vincola la Regione medesima a destinare risorse finanziarie per far fronte alla copertura dei debiti delle comunità montane in via di estinzione, per essere estraneo al fatto costitutivo dell'obbligo regionale alla manleva qualunque discrezionale apprezzamento in ordine all'esercizio di poteri autoritativi (si veda, indicativamente, Cass. Sez. Unite, 9 maggio 2006, n. 10576). La domanda di manleva azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonda, del resto, su una garanzia impropria che è il Ric. 2022 n. 04967 sez. SU - ud. 12-07-2022 -6- riflesso della domanda principale di pagamento proposta dal Comune di Sessano del [OSCURATO:PERSONA], con la quale condivide pertanto il radicamento nella giurisdizione ordinaria, non per ragioni di connessione, ma per comunanza del rispettivo petitum sostanziale (Cass. Sez. Unite, 26 novembre 2021, n. 36897; Cass. Sez. Unite, 21 dicembre 2018, n. 33209). 8. Deve, pertanto, essere cassato il capo della sentenza 10 agosto 2016 del Tribunale di Isernia, che dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo con riguardo altresì alla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e cassa la pronuncia declinatoria