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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40879/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno in data 20 novembre 2015, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod.pen., commesso in Livorno nel giugno 2012.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputata è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte di appello, come già il Tribunale, non avrebbero spiegato il perché di una determinazione della pena in concreto irrogata in misura ben più elevata rispetto al minimo edittale e del diniego di un più benevolo bilanciamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure in esso sviluppate sono generiche, perché caratterizzate dall'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) in punto di trattamento sanzionatorio.

In particolare, le stesse omettono di contrastare specificamente la ratio decidendi della statuizione al riguardo, ossia l'essere il relativo motivo d'appello, con il quali si era insistito soltanto: «per la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (secondo quanto risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame, pag. 3 sentenza impugnata), «generico .. e pertanto inammissibile» (pag. 4 sentenza impugnata).

Donde, anche le doglianze articolate in questa sede sono inammissibili, vieppiù perché sarebbe stato onere della ricorrente indicare specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, del corrispondente motivo di gravame al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .........

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno in data 20 novembre 2015, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod.pen., commesso in Livorno nel giugno 2012. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputata è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte di appello, come già il Tribunale, non avrebbero spiegato il perché di una determinazione della pena in concreto irrogata in misura ben più elevata rispetto al minimo edittale e del diniego di un più benevolo bilanciamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure in esso sviluppate sono generiche, perché caratterizzate dall'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, le stesse omettono di contrastare specificamente la ratio decidendi della statuizione al riguardo, ossia l'essere il relativo motivo d'appello, con il quali si era insistito soltanto: «per la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (secondo quanto risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame, pag. 3 sentenza impugnata), «generico .. e pertanto inammissibile» (pag. 4 sentenza impugnata). Donde, anche le doglianze articolate in questa sede sono inammissibili, vieppiù perché sarebbe stato onere della ricorrente indicare specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, del corrispondente motivo di gravame al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .........
Sentenza Cassazione n. 40879/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris