CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 22659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Genovavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl'accoglimento del ricorso con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Genova.In procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con provvedimento emesso in data 16ottobre 2025, ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo introdotto da AlvarezRodriguez [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di inammissibilità emessa in data 30 giugno2025 dal Magistrato di Sorveglianza.In effetti, dagli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato conreclamo innanzi al Magistrato di Sorveglianza una sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 69Ord. pen. Con la decisione del 30 giugno 2025 il Magistrato adito ha dichiarato inammissibileil reclamo giurisdizionale perché tardivo (comunicazione del 12 giugno e invio dell’atto direclamo il 28 giugno).2. Avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] ha propostodell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ragione della omessa qualificazione dell’atto diimpugnazione quale ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Osserva il Collegio che la doglianza in rito è fondata, nel senso che il Tribunale nonavrebbe dovuto esprimersi con una decisione di ‘non luogo a provvedere’, ma avrebbedovuto adottare il provvedimento di salvaguardia dell’atto di impugnazione, con trasmissionea questa Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.2. L’atto di reclamo va pertanto qualificato – in detti termini – quale ricorso, ma nonsupera il vaglio di ammissibilità.La difesa non offre, invero, alcuna dimostrazione dell’avvenuta comunicazione delprovvedimento disciplinare irrogato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in unadata utile a concretizzare la ammissibilità del reclamo giurisdizionale (e diversa da quella del12 giugno 2025 risultante dagli atti) e pertanto ne va ribadita la tardività, così come affermatonella decisione del Magistrato di Sorveglianza. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificato il reclamo come ricorso percassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]