CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13212/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappres. p.t., rappresentata edifesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona - sezione delle imprese-n. 1204/2023, depositata in data 8/08/23;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.04.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4650/2024Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 13212/2026Data pubblicazione 07/05/2026RILEVATO CHECon sentenza del 31.10.2019 il Tribunale di Ancona, sezione imprese,dichiarava la risoluzione del contratto stipulato il 10 dicembre 2010 traBenedetto Carlozzo e la [OSCURATO:PERSONA] srl, per grave inadempimento dellaconvenuta riguardante la violazione dei diritti d’autore su disegni decorativiper mobili da arredo- nella specie cucine- condannando la stessa societàconvenuta al risarcimento del danno in favore dell’attore per l’importo di €50.000,00, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo, importocontrattualmente previsto a titolo di penale.il Tribunale rigettava altresì la domanda riconvenzionale della convenuta,avente ad oggetto il risarcimento del danno, quantificato in misura pari aquanto indicato dall’attore.Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale rigettava l’appello principaledella [OSCURATO:PERSONA] srl, osservando che: non risultava omesso l'esame dialcun fatto storico, principale o secondario, ovvero decisivo, cioè tale dadeterminare un esito diverso della controversia; la variazione argomentativadell’appellante tra comparsa di risposta e seconda memoria ex art 183 cpc,ulteriormente rafforzata dall’inciso contenuto nell’atto di appello secondo cui“…o i decori attengono alla fase precontrattuale, o sono stati prodottiinteramente senza diffusione dei cliché…” (pagina 10 atto di appello) andavaoltre i limiti ammessi dell’emendatio libelli, dato che mentre nel primo attosi deduceva la mancanza di requisiti dei disegni stampati, con ciò sostenendol’inadempimento del Carlozzo consistente nel non avere trovato stampatoreadeguato, nel secondo atto si disquisiva di questioni attinenti alla “faseprecontrattuale” con relativa responsabilità, con ciò mutando causa petendie petitum; nella sentenza impugnata vi era adeguato richiamo al criterioletterale di interpretazione del contratto e del “senso letterale delleespressioni usate dalla convenzione", in quanto "rivelatrici" con chiarezza eNumero registro generale 4650/2024Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 13212/2026Data pubblicazione 07/05/2026univocità della comune volontà dei contraenti”, che era strumentointerpretativo fondamentale e prioritario.La Corte territoriale rigettava anche l’appello incidentale in quanto ilTribunale, nell’esaminare il tenore della clausola penale, aveva interpretatol’inciso “per ogni opera” come riferito alla diffusione di ogni singolo disegnoin sé considerato, tenuto presente che era stata accertata la violazione deipatti intercorsi solamente per uno dei due disegni in contestazione, dato chedell’altro non era stata provata la commercializzazione.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzad’appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello dato atto dellosviluppo in comune di diversi prototipi (“enigma” e “nuvole”) prima di alcuneesposizioni, in vista della successiva commercializzazione degli arredi poipubblicizzati con relativa messa in catalogo, tale da disarticolare così l’interoragionamento su cui si fonda la sentenza impugnata o quantomeno tale dadeterminare al suo interno sostanziali incompatibilità laddove — limitando laclausola penale alla sola opera “nuvole” e al solo importo di euro 50.000,00anziché di euro 100.000,00 —, è stato scritto, contrariamente al vero, chel’opera “enigma”, pure riportata nei cataloghi Lube, non era stata oggetto dicommercializzazione.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,ss., cc., nullità del procedimento per violazione degli art. 24 e 111 Cost.,e112 c.p.c., l’omessa o apparente pronuncia sul motivo di gravame relativoalla interpretazione del contratto, violazione e falsa applicazione degli artt.20 L.A., 1382, 1383, 1453, cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che, purin presenza di una precisa limitazione al solo caso della divulgazione dei files,Numero registro generale 4650/2024Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 13212/2026Data pubblicazione 07/05/2026la clausola penale avesse nel caso di specie un carattere omnicomprensivodel danno da inadempimento contrattuale.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1382,1383, 1453, cc, per aver la Corte d’appello limitato il danno contrattualesubito dall’autore alla sola clausola penale, pur avendo le partiespressamente limitato la clausola penale ad una sola parte degli obblighidel contratto, in ordine al divieto di divulgazione dei files, lasciando aperta larisarcibilità del danno ulteriore.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 115, cpc, per aver laCorte d’appello rigettato la domanda del ricorrente per mancata prova deldanno emergente relativo alla mancata percezione di royalties in misura del2% su ogni pezzo venduto dall’impresa convenuta, non accogliendo leistanze presentate ai sensi degli artt. 210 e 213, c.p.c., per l’acquisizionepresso la convenuta o terzi (ivi compresa l’Agenzia delle Entrate) dellescritture contabili relative alla riproduzione e alla vendita del prodotto “Nilde”e comunque di qualunque prodotto riproducente l’opera di proprietà delCarlozzo, e l’istanza di c.t.u. contabile al fine di quantificare i danni subitianche in termini di lucro cessante a seguito delle gravi condotte poste inessere dalla convenuta.Il quinto motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, e nullità del procedimento per violazionedegli art. 24 e 111 Cost., 112 c.p.c. nonché l’omessa o apparente pronunciasulla domanda dell’autore (mancata percezione di royalties in misura del 2%su ogni pezzo venduto dalla ditta, e che trovano ragione nell’assettocontrattuale).Il primo motivo è inammissibile per due ragioni: la denuncia di viziomotivazionale in presenza di doppia conforme in relazione alla quale non èstata dimostrata la divergenza delle ragioni di fatto fra primo e secondogrado; inoltre, non risulta proposto appello incidentale in relazioneNumero registro generale 4650/2024Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 13212/2026Data pubblicazione 07/05/2026all’accertamento che la commercializzazione aveva avuto ad oggetto solo ildisegno “Nuvole”.Il secondo motivo è inammissibile. L'accertamento della volontà delle partiin relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine difatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di farvalere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legalidi interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamenteviolate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare inquale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostatodai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sullabase di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, lacensura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/21).Nella specie, la censura non rispetta l’onere indicato, prospettando unadiversa interpretazione dei fatti in questione.Il terzo motivo è del pari inammissibile.La critica in esame, secondo la quale la clausola penale concordata avrebbeconsentito la risarcibilità dei danni ulteriori a quelli relativi alla divulgazionedei files, inerisce al risultato interpretativo, e non si traduce nellaprospettazione della violazione dei canoni legali di interpretazionecontrattuali.Il quarto motivo è parimenti inammissibile, permanendo la ratio decidendidella mancanza di un patto aggiunto di risarcibilità ulteriore rispetto a quantoprevisto dalla clausola penale. La censura è pertanto priva di decisività.Il quinto motivo, concernente la lamentata omessa pronuncia sulla domandarisarcitoria del danno emergente per perdita delle royalties, è del pariinammissibile, sia per l’esistenza di doppia conforme, sia per la permanenzaNumero registro generale 4650/2024Numero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 13212/2026Data pubblicazione 07/05/2026della ratio decidendi della mancanza di un patto aggiunto di risarcibilitàulteriore rispetto a quanto previsto dalla clausola penale.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizioche liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ovedovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]