CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44335/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 24181/24 Pavone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio il vizio di motivazione con riguardo all'acquisizione ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. della relazione di analisi della sostanza stupefacente, è motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 3); Ritenuto altresì, con riguardo al secondo profilo di censura, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dai giudici del merito circa la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che i precedenti valutati unitamente alla condotta in esame dimostrano particolare pervicacia nelle attività illecite, indifferente alle condanne subite, tanto da non consentire un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, non emergendo alcun elemento di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis