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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36176/2023

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la seguente: SENTENZA 3 0 AGO 2023 sui ricorsi proposti da: OSAWE Jennifer, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 febbraio 1978; EZEOBI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1970; 1L iu- Luana M avverso la sentenza n. 7790/2022 della Corte di appello di Roma del 8 iT2022' letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che ha insistito per raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 8 luglio 2022, ha confermato, quanto alla affermazione della loro penale responsabilità, la sentenza con la quale, il precedente 30 novembre 2012, il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro contestati, relativi alla violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, alla pena allora ritenuta di giustizia.

In parziale accoglimento della impugnazione proposta dagli imputati la Corte territoriale ha, invece, riformato la sentenza del giudice di primo grado, avendo riconosciuto in favore dei prevenuti il beneficio delle circostanze attenuanti generiche ed ha, pertanto, ridotto la pena loro inflitta, portandola ad anni 7 e mesi 2 di reclusione guanto alla donna ed ad anni 4 ed euro 17.334,00 di multa quanto all'uomo.

Hanno interposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, affidandolo a 4 motivi di impugnazione, taluni comuni a tutti e due i ricorrenti, altri riferiti ad uno solo di essi.

Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto, sotto il profilo della violazione di legge, la nullità assoluta dei decreti dichiarativi della latitanza degli imputati e, conseguentemente, delle sentenze di merito emesse a loro carico; ad avviso dei ricorrenti, infatti, premesso che in data 30 luglio 2008 era stata disposta una misura cautelare in danno dei medesimi, rimasta ineseguita non essendo stati costoro trovati, il successivo provvedimento dichiarativo della loro latitanza sarebbe stato viziato, non essendo state condotte ricerche alcune presso i luoghi di nascita dei prevenuti, presso la Ambasciata dello Stato nazionale di costoro e presso i luoghi ove i reati in contestazione erano stati commessi, tale vizio, si riverberandosi sulla dichiarazione di contumacia degli imputati, avrebbe determinato anche il derivante vizio della sentenza di condanna in tale modi° emessa a loro carico.

Il secondo motivo di impugnazione è relativo alla posizione della sola Osawe; in particolare, era stata lamentata la circostanza che nel caso della donna la ipotesi accusatoria elevata a suo danno non aveva trovato riscontri, non essendo mai stata costei rinvenuta sul logo ove lo stupefacente ora oggetto di consegna, né tale censura, formulata avverso le motivazioni delle sentenze di merito, aveva trovato una valida risposta nella sentenza emessa dalla Corte territoriale di Roma.Anche con riferimento alla posizione dell'altro imputato, ad avviso della difesa di questo, la risposta contenuta nella motivazione della sentenza non sarebbe esaustiva quanto ad alcuni dei quesiti posti in sede di gravarne in relazione alla mancanza di riscontri in merito alla sussistenza della ipotesi accusatoria a suo carico.

Infine, con il quarto motivo di ricorso è stata censurata la omessa motivazione in relazione alla doglianza contenuta nell'atto di appello avente ad oggetto la determinazione della pena irrogata a carico della Osawe, sebbene il tema fosse stato devoluto alla Corte di merito in sede di formulazione del gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendone fondato il primo, preliminare, motivo di impugnazione in esso articolato, deve essere accolto con le derivanti conseguenze a livello sia della sentenza impugnata sia degli atti ad essa presupposti coinvolti nella affermazione di illegittimità procedurale.

Si osserva, infatti, che lo stesso è sviluppato, con riferimento all'avvenuta violazione di legge, in relazione alla legittimità dei decreti di latitanza dell imputati e, conseguentemente, in relazione alla legittimità della loro dichiarazione di contumacia ed alla celebrazione del processo, sulla base della legislazione all'epoca vigente, appunto nella contumacia degli imputati.

In particolare, i ricorrenti hanno rilevato le seguenti scansioni procedimentali: il 30 luglio 2008 era spiccato contro i ricorrenti, nell'ambito del procedimento da cui sono scaturiti i provvedimenti decisori emessi a carico dei due ora oggetto di esame, un provvedimento cautelare comportante la loro custodia in carcere; tale provvedimento non era stato eseguito in quanto, nonostante le ricerche dei due imputati eseguiti dalla Guardia di finanza de L'Aquila presso oli istituti penitenziari italiani e presso i luoghi da costoro abitualmente frequentati, gli stessi non venivano trovati; in data 18 settembre 2008 il Gip del Tribunale di Roma dichiarava, ai sensi degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen., lo stato di latitanza dei due; successivamente, essendo stata dichiarata, in sede di udienza preliminare, la contumacia degli imputati; gli StPggif Con provvedimento del 8 giugno 2009 erano rinviati a giudizio di fronte al Tribunale di Roma che, in occasione della prima udienza dibattimentale, tenutasi in data 2 novembre 2009, reiterava la dichiarazione di contumacia; essendo stati condannati i due in ordine ai reati loro contestati con 3A0 v. sentenza del 30 novembre 2012, il cui estratto contumaciale era stato possibile notificare ai predetti, il Tribunale ne dichiarava la irreperibilità, provvedendo per la notificazione della sentenza al difensore di ufficio degli imputati.

Fatte queste premesse la difesa dei ricorrenti ha lamentato il fatto che, pur essendo stata dedotta la nullità dei decreti di latitanze e della derivante dichiarazione di contumacia degli imputati, non eSSCIICIU stata condotte le opportune ricerche degli stessi, la Corte di appello di Roma abbia ritenuto legittimamente celebrato il processo a loro carico di fronte al giudice di primo grado.

Sul punto, si osserva, la motivazione, piuttosto stringata, della sentenza impugnata è esclusivamente argomentata sulla base della ontologica differenza esistente fra la dichiarazione di latitanza e quella di irreperibilità, da cui deriva la differenza fra le ricerche da eseguire ai fini della pronunzia dell'una ovvero dell'altra.

Ciò posto, osserva il Collegio che effettivamente le due condizioni, quella del latitante e quella dell'irreperibile, sono fra loro non sovrapponibili sia in funzione della differenza delle ragioni che rispettivamente ie giustificano, sia in funzione delle conseguenze che derivano dall'una e dall'altra.

Ed infatti, secondo la lectio normativa, art. 296 cod. proc. pen., è latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o ad un ordine con cui si dispone la carcerazione; è irreperibile, si argomenta dal tenore testuale dell'art. 159 cod. proc. pen., colui il quale, non essendo stato possibile notificargli personalmente un atto del processo, non sia stato trovato pur a seguito delle nuove ricerche disposte dall'autorità giudiziaria nel luogo di nascita dell'interessato, nel luogo di sua ultima residenza anagrafica, di sua ultima dimora e di abituale esercizio di attività lavorativa, oltre che presso gli archivi della amministrazione carceraria.

Come è chiaro dall'esame delle disposizioni regolanti le due diverse fattispecie, mentre alla condizione propria del soggetto irreperibile è estranea ogni connotazione incidente sul carattere volontario o meno della sottrazione dell'individuo da essa interessato alle ricerche eseguite per ordine dell'Autorità giudiziaria, nel caso della dichiarazione di latitanza è requisito necessario che il soggetto si sia "volontariamente" sottratto alla misura privativa della libertà personale.

Ora, sebbene possa aderirsi alla tesi secondo la quale, una volta che si sia Giunti a processo, al soggetto che sia rimasto nella condizione di latitanza e che neppure abbia partecipato al giudizio, dovrà applicarsi, sulla base della legislazione applicabile ratione temporis e non tenendosi conto delle variazioni introdotte a seguito della entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, che ha radicalmente modificato la disciplina del processo in absentia, lo status di contumace, deve, tuttavia, osservarsi che una tale situazione presuppone che sia stata verificata la volontaria sottrazione da parte dell'individuo all'esecuzione di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 296 cod. proc. pen..

Volontaria sottrazione che, onde giustificare la successiva adozione del modello del processo contumaciale, implica, in un secondo momento, anche la conoscenza da parte dell'interessato della pendenza del giudizio a suo carico che il consapevole disinteresse per esso da questo manifestato.

Nel caso ora in esame la Corte territoriale si è limitata ad esaminare il solo aspetto formale legato alla dichiarazione di latitanza; al riguardo, deve, effettivamente rilevarsi che ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. (...) non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di Mì rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, né quelle all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 giugno 2017, n. 31285); detta Corte, però, non ha fornito alcun elemento dimostrativo del fatto che vi siano in atti elementi da cui desumere la circostanza che i due prevenuti si fossero volontariamente sottratti alla esecuzione della misura cautelare e che, edotti della pendenza del procedimento a loro carico, si siano poi consapevolmente disinteressati di presenziare al processo celebrato a loro carico.

Questo essendo il contenuto della sentenza impugnata si osserva, per un verso che l'accertamento della volontarietà da parte dell'imputai:o di sottrarsi alle ricerche - fattore che come dianzi auLeilliato, costituisce il presupposto ineludibile per la legittimità del decreto dichiarativo della latitanza - sebbene possa fondarsi anche su elementi di tipo logico, deve, tuttavia essere ancorato ad una base fattuale idonea a fornire una dimostrazione attendibile di tale volontà (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2023, n. 10733), operazione cui i giudici del merito si sono, quanto al caso di specie, integralmente sottratti, avendo dei tutto omesso di verificare l'effettiva volontarietà del comportamento tenuto dagli imputati; per altro verso si rileva che l'erronea dichiarazione di latitanza, da cui è successivamente scaturita, senza alcuna ulteriore indagine, l'affermazione della contumacia dell'imputato, laddove la stessa non sia stata preceduta dalla verifica di tutti gli elementi necessari per la sua corretta pronunzia è tale da travolgere le notifiche eseguite per l'udienza preliminare e per il giudizio eseguite nelle forme del:I/art. 165 cod. proc. pen., e determina una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta, come peraltro avvenuto guanto al caso di specie, anteriormente al momento di maturazione della relativa sanatoria (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 marzo 2023, n. 13458).

Deve, conclusivamente rilevarsi che l'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, inficia la validità della citazione a giudizio /che è da considerare tamquam non essetie travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (Corte di cassazione, Sezione II penale, 10 settembre 2021, n. 33168).

Conclusione cui ritiene di dovere giungere, come meglio specificato nel dispositivo che segue, anche nella presente occasione questa Corte, essendo assorbiti i motivi di ricorso proposti dagli imputati in logica subordinazione rispetto all'accolto primo motivo, annullando, pertanto, senza rinvio la sentenza impugnata nonché, limitatamente alla posizione degli odierni ricorrenti, la sentenza di primo grado emessa nei loro confronti e nell'ambito del presente procedimento dal Tribunale di Roma in data 30 novembre 2012, disponendo la trasmissione degli atti al Gup del Tribunale al 'r 'torna affinché pIoLud nuovamente, previa corretta evocazione delle parti nel giudizio, alla celebrazione della udienza preliminare a carico degli odierni ricorrenti.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella emessa dal Tribunale di Roma il 30 novembre 2012, e dispone trasmet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA 3 0 AGO 2023 sui ricorsi proposti da: OSAWE Jennifer, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 febbraio 1978; EZEOBI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 febbraio 1970; 1L iu- Luana M avverso la sentenza n. 7790/2022 della Corte di appello di Roma del 8 iT2022' letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che ha insistito per raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 8 luglio 2022, ha confermato, quanto alla affermazione della loro penale responsabilità, la sentenza con la quale, il precedente 30 novembre 2012, il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro contestati, relativi alla violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, alla pena allora ritenuta di giustizia. In parziale accoglimento della impugnazione proposta dagli imputati la Corte territoriale ha, invece, riformato la sentenza del giudice di primo grado, avendo riconosciuto in favore dei prevenuti il beneficio delle circostanze attenuanti generiche ed ha, pertanto, ridotto la pena loro inflitta, portandola ad anni 7 e mesi 2 di reclusione guanto alla donna ed ad anni 4 ed euro 17.334,00 di multa quanto all'uomo. Hanno interposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, affidandolo a 4 motivi di impugnazione, taluni comuni a tutti e due i ricorrenti, altri riferiti ad uno solo di essi. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto, sotto il profilo della violazione di legge, la nullità assoluta dei decreti dichiarativi della latitanza degli imputati e, conseguentemente, delle sentenze di merito emesse a loro carico; ad avviso dei ricorrenti, infatti, premesso che in data 30 luglio 2008 era stata disposta una misura cautelare in danno dei medesimi, rimasta ineseguita non essendo stati costoro trovati, il successivo provvedimento dichiarativo della loro latitanza sarebbe stato viziato, non essendo state condotte ricerche alcune presso i luoghi di nascita dei prevenuti, presso la Ambasciata dello Stato nazionale di costoro e presso i luoghi ove i reati in contestazione erano stati commessi, tale vizio, si riverberandosi sulla dichiarazione di contumacia degli imputati, avrebbe determinato anche il derivante vizio della sentenza di condanna in tale modi° emessa a loro carico. Il secondo motivo di impugnazione è relativo alla posizione della sola Osawe; in particolare, era stata lamentata la circostanza che nel caso della donna la ipotesi accusatoria elevata a suo danno non aveva trovato riscontri, non essendo mai stata costei rinvenuta sul logo ove lo stupefacente ora oggetto di consegna, né tale censura, formulata avverso le motivazioni delle sentenze di merito, aveva trovato una valida risposta nella sentenza emessa dalla Corte territoriale di Roma.Anche con riferimento alla posizione dell'altro imputato, ad avviso della difesa di questo, la risposta contenuta nella motivazione della sentenza non sarebbe esaustiva quanto ad alcuni dei quesiti posti in sede di gravarne in relazione alla mancanza di riscontri in merito alla sussistenza della ipotesi accusatoria a suo carico. Infine, con il quarto motivo di ricorso è stata censurata la omessa motivazione in relazione alla doglianza contenuta nell'atto di appello avente ad oggetto la determinazione della pena irrogata a carico della Osawe, sebbene il tema fosse stato devoluto alla Corte di merito in sede di formulazione del gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendone fondato il primo, preliminare, motivo di impugnazione in esso articolato, deve essere accolto con le derivanti conseguenze a livello sia della sentenza impugnata sia degli atti ad essa presupposti coinvolti nella affermazione di illegittimità procedurale. Si osserva, infatti, che lo stesso è sviluppato, con riferimento all'avvenuta violazione di legge, in relazione alla legittimità dei decreti di latitanza dell imputati e, conseguentemente, in relazione alla legittimità della loro dichiarazione di contumacia ed alla celebrazione del processo, sulla base della legislazione all'epoca vigente, appunto nella contumacia degli imputati. In particolare, i ricorrenti hanno rilevato le seguenti scansioni procedimentali: il 30 luglio 2008 era spiccato contro i ricorrenti, nell'ambito del procedimento da cui sono scaturiti i provvedimenti decisori emessi a carico dei due ora oggetto di esame, un provvedimento cautelare comportante la loro custodia in carcere; tale provvedimento non era stato eseguito in quanto, nonostante le ricerche dei due imputati eseguiti dalla Guardia di finanza de L'Aquila presso oli istituti penitenziari italiani e presso i luoghi da costoro abitualmente frequentati, gli stessi non venivano trovati; in data 18 settembre 2008 il Gip del Tribunale di Roma dichiarava, ai sensi degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen., lo stato di latitanza dei due; successivamente, essendo stata dichiarata, in sede di udienza preliminare, la contumacia degli imputati; gli StPggif Con provvedimento del 8 giugno 2009 erano rinviati a giudizio di fronte al Tribunale di Roma che, in occasione della prima udienza dibattimentale, tenutasi in data 2 novembre 2009, reiterava la dichiarazione di contumacia; essendo stati condannati i due in ordine ai reati loro contestati con 3A0 v. sentenza del 30 novembre 2012, il cui estratto contumaciale era stato possibile notificare ai predetti, il Tribunale ne dichiarava la irreperibilità, provvedendo per la notificazione della sentenza al difensore di ufficio degli imputati. Fatte queste premesse la difesa dei ricorrenti ha lamentato il fatto che, pur essendo stata dedotta la nullità dei decreti di latitanze e della derivante dichiarazione di contumacia degli imputati, non eSSCIICIU stata condotte le opportune ricerche degli stessi, la Corte di appello di Roma abbia ritenuto legittimamente celebrato il processo a loro carico di fronte al giudice di primo grado. Sul punto, si osserva, la motivazione, piuttosto stringata, della sentenza impugnata è esclusivamente argomentata sulla base della ontologica differenza esistente fra la dichiarazione di latitanza e quella di irreperibilità, da cui deriva la differenza fra le ricerche da eseguire ai fini della pronunzia dell'una ovvero dell'altra. Ciò posto, osserva il Collegio che effettivamente le due condizioni, quella del latitante e quella dell'irreperibile, sono fra loro non sovrapponibili sia in funzione della differenza delle ragioni che rispettivamente ie giustificano, sia in funzione delle conseguenze che derivano dall'una e dall'altra. Ed infatti, secondo la lectio normativa, art. 296 cod. proc. pen., è latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o ad un ordine con cui si dispone la carcerazione; è irreperibile, si argomenta dal tenore testuale dell'art. 159 cod. proc. pen., colui il quale, non essendo stato possibile notificargli personalmente un atto del processo, non sia stato trovato pur a seguito delle nuove ricerche disposte dall'autorità giudiziaria nel luogo di nascita dell'interessato, nel luogo di sua ultima residenza anagrafica, di sua ultima dimora e di abituale esercizio di attività lavorativa, oltre che presso gli archivi della amministrazione carceraria. Come è chiaro dall'esame delle disposizioni regolanti le due diverse fattispecie, mentre alla condizione propria del soggetto irreperibile è estranea ogni connotazione incidente sul carattere volontario o meno della sottrazione dell'individuo da essa interessato alle ricerche eseguite per ordine dell'Autorità giudiziaria, nel caso della dichiarazione di latitanza è requisito necessario che il soggetto si sia "volontariamente" sottratto alla misura privativa della libertà personale. Ora, sebbene possa aderirsi alla tesi secondo la quale, una volta che si sia Giunti a processo, al soggetto che sia rimasto nella condizione di latitanza e che neppure abbia partecipato al giudizio, dovrà applicarsi, sulla base della legislazione applicabile ratione temporis e non tenendosi conto delle variazioni introdotte a seguito della entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, che ha radicalmente modificato la disciplina del processo in absentia, lo status di contumace, deve, tuttavia, osservarsi che una tale situazione presuppone che sia stata verificata la volontaria sottrazione da parte dell'individuo all'esecuzione di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 296 cod. proc. pen.. Volontaria sottrazione che, onde giustificare la successiva adozione del modello del processo contumaciale, implica, in un secondo momento, anche la conoscenza da parte dell'interessato della pendenza del giudizio a suo carico che il consapevole disinteresse per esso da questo manifestato. Nel caso ora in esame la Corte territoriale si è limitata ad esaminare il solo aspetto formale legato alla dichiarazione di latitanza; al riguardo, deve, effettivamente rilevarsi che ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. (...) non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di Mì rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, né quelle all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 giugno 2017, n. 31285); detta Corte, però, non ha fornito alcun elemento dimostrativo del fatto che vi siano in atti elementi da cui desumere la circostanza che i due prevenuti si fossero volontariamente sottratti alla esecuzione della misura cautelare e che, edotti della pendenza del procedimento a loro carico, si siano poi consapevolmente disinteressati di presenziare al processo celebrato a loro carico. Questo essendo il contenuto della sentenza impugnata si osserva, per un verso che l'accertamento della volontarietà da parte dell'imputai:o di sottrarsi alle ricerche - fattore che come dianzi auLeilliato, costituisce il presupposto ineludibile per la legittimità del decreto dichiarativo della latitanza - sebbene possa fondarsi anche su elementi di tipo logico, deve, tuttavia essere ancorato ad una base fattuale idonea a fornire una dimostrazione attendibile di tale volontà (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2023, n. 10733), operazione cui i giudici del merito si sono, quanto al caso di specie, integralmente sottratti, avendo dei tutto omesso di verificare l'effettiva volontarietà del comportamento tenuto dagli imputati; per altro verso si rileva che l'erronea dichiarazione di latitanza, da cui è successivamente scaturita, senza alcuna ulteriore indagine, l'affermazione della contumacia dell'imputato, laddove la stessa non sia stata preceduta dalla verifica di tutti gli elementi necessari per la sua corretta pronunzia è tale da travolgere le notifiche eseguite per l'udienza preliminare e per il giudizio eseguite nelle forme del:I/art. 165 cod. proc. pen., e determina una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta, come peraltro avvenuto guanto al caso di specie, anteriormente al momento di maturazione della relativa sanatoria (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 marzo 2023, n. 13458). Deve, conclusivamente rilevarsi che l'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, inficia la validità della citazione a giudizio /che è da considerare tamquam non essetie travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (Corte di cassazione, Sezione II penale, 10 settembre 2021, n. 33168). Conclusione cui ritiene di dovere giungere, come meglio specificato nel dispositivo che segue, anche nella presente occasione questa Corte, essendo assorbiti i motivi di ricorso proposti dagli imputati in logica subordinazione rispetto all'accolto primo motivo, annullando, pertanto, senza rinvio la sentenza impugnata nonché, limitatamente alla posizione degli odierni ricorrenti, la sentenza di primo grado emessa nei loro confronti e nell'ambito del presente procedimento dal Tribunale di Roma in data 30 novembre 2012, disponendo la trasmissione degli atti al Gup del Tribunale al 'r 'torna affinché pIoLud nuovamente, previa corretta evocazione delle parti nel giudizio, alla celebrazione della udienza preliminare a carico degli odierni ricorrenti. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella emessa dal Tribunale di Roma il 30 novembre 2012, e dispone trasmet
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