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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 10052/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27321/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] Ù, n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 911/2018 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 25/07/2018 , R.G.N. 776/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato, in € 54.124,90, oltre accessori, le somme dovute da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di differenze retributive conseguenti alla considerazione come di natura subordinata della collaborazione a progetto formalmente instaurata dalla Koyer con [OSCURATO:PERSONA].

Società cooperativa, società fallita nelle more del giudizio di primo grado, alla quale era subentrata la [OSCURATO:SOCIETA] per effetto di affitto di azienda;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art 414, comma 1 n. 4 cod. proc. civ, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di nullità del ricorso introduttivo fondata sulla totale assenza di esposizione delle ragioni sottostanti la domanda sul quantum;

2. con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 369, comma 2 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’obbligo di produzione integrale del contratto collettivo;

3. con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 cod. proc. civ. denunziando nullità della sentenza impugnata per apparenza di motivazione sulla statuizione relativa al quantum debeature per difetto di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

4. con il quarto motivo deduce violazione di norma di diritto con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. ,per difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; in sintesi sostiene che poiché la lavoratrice aveva chiesto l’applicazione del contratto collettivo [OSCURATO:PERSONA] e Servizi i giudici di merito non avrebbero potuto applicare di ufficio, come avvenuto, il contratto collettivo Commercio delle società cooperative;

5. con il quinto motivo deduce violazione di norma di diritto con riferimento all’art. 2948 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere escluso la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, ed evidenzia che entrambe le società avevano sempre occupato più di quindici addetti per cui il rapporto era dotato di stabilitàreale;

6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione di norma di diritto in relazione all’art. 432 cod. proc civ.; sostiene, in sintesi, che la determinazione del quantum era stata effettuata secondo un criterio equitativo pur in assenza del presupposto legge rappresentato dall’impossibilità di determinazione delle somme dovute ;

7. con il settimo motivo deduce violazione di norma di diritto con riferimento all’art. 69, comma 2, legge n. 276/2003; sostiene che in base alla richiamata previsione la conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato sarebbe dovuta avvenire in maniera corrispondente alla tipologia negoziale di fatto instaurata tra le parti; in questa prospettiva deduce che alla luce dell’orario lavorativo concretamente osservato il rapporto di lavoro non era configurabile come a tempo pieno e che pertanto il compenso retributivo avrebbe dovuto essere modulato in relazione all’orario effettivamente osservato;

8. è fondata la preliminare eccezione di parte controricorrente relativa al difetto di valida procura alle liti in relazione al soggetto che ha conferito il mandato difensivo al procuratore di [OSCURATO:SOCIETA].;

8.1. dalla intestazione del ricorso per cassazione risulta che l’atto di impugnazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, identificato nella persona di [OSCURATO:PERSONA]Agostino, e che la società è rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; l’intestazione del ricorso non contiene specificazioni utili ad identificare l’atto di conferimento del mandato difensivo; la procura alle liti spillata al ricorso per cassazione è sottoscritta con firma autografa - illegibile - del conferente, preceduta nel rigo soprastante dalla scritta in stampatello posta in parentesi “ [OSCURATO:PERSONA]”; di quest’ultimo, non risultano in alcun modo specificati né ulteriori elementi identificativi ( dati anagrafici, n. codice fiscale ecc. ) né i poteri in base ai quali avrebbe conferito il mandato difensivo per conto della società, né tale nominativo viene indicato nella procura alle liti come riferito al soggetto che conferisce il mandato difensivo per conto della società medesima;

8.2. alla luce delle richiamate caratteristiche deve affermarsi la invalidità della procura alle liti non emergendo da alcun elemento che la rilevata discrasia sia frutto di errore materiale e non avendo parte ricorrente in alcun modo argomentato per contrastare la eccezione di improcedibilità di controparte;

8.3. la fattispecie deve pertanto essere decisa alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da persona giuridica è necessario che laprocura sia rilasciata da persona della quale sia indicata la qualità di amministratore ovvero dichiarata e dimostrata la qualità di titolare del potere rappresentativo sulla base di specifichediverse previsioni statutarie o di deliberazioni assembleari; pertanto è inammissibile il ricorso ove laprocura alle liti sia rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e non sia dimostrata la sussistenza di tali poteri di rappresentanza, in forza di specifiche previsioni statutarie o di deliberazioni assembleari, in capo alsoggetto firmatario (v. tra le altre, Cass. n. 2042/1998);

9. resta assorbito il profilo di improcedibilità eccepito da parte controricorrente connesso al mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata;

10. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale.a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27321/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] Ù, n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 911/2018 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 25/07/2018 , R.G.N. 776/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato, in € 54.124,90, oltre accessori, le somme dovute da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di differenze retributive conseguenti alla considerazione come di natura subordinata della collaborazione a progetto formalmente instaurata dalla Koyer con [OSCURATO:PERSONA]. Società cooperativa, società fallita nelle more del giudizio di primo grado, alla quale era subentrata la [OSCURATO:SOCIETA] per effetto di affitto di azienda; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art 414, comma 1 n. 4 cod. proc. civ, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di nullità del ricorso introduttivo fondata sulla totale assenza di esposizione delle ragioni sottostanti la domanda sul quantum; 2. con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 369, comma 2 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’obbligo di produzione integrale del contratto collettivo; 3. con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 cod. proc. civ. denunziando nullità della sentenza impugnata per apparenza di motivazione sulla statuizione relativa al quantum debeature per difetto di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; 4. con il quarto motivo deduce violazione di norma di diritto con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. ,per difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; in sintesi sostiene che poiché la lavoratrice aveva chiesto l’applicazione del contratto collettivo [OSCURATO:PERSONA] e Servizi i giudici di merito non avrebbero potuto applicare di ufficio, come avvenuto, il contratto collettivo Commercio delle società cooperative; 5. con il quinto motivo deduce violazione di norma di diritto con riferimento all’art. 2948 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere escluso la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, ed evidenzia che entrambe le società avevano sempre occupato più di quindici addetti per cui il rapporto era dotato di stabilitàreale; 6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione di norma di diritto in relazione all’art. 432 cod. proc civ.; sostiene, in sintesi, che la determinazione del quantum era stata effettuata secondo un criterio equitativo pur in assenza del presupposto legge rappresentato dall’impossibilità di determinazione delle somme dovute ; 7. con il settimo motivo deduce violazione di norma di diritto con riferimento all’art. 69, comma 2, legge n. 276/2003; sostiene che in base alla richiamata previsione la conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato sarebbe dovuta avvenire in maniera corrispondente alla tipologia negoziale di fatto instaurata tra le parti; in questa prospettiva deduce che alla luce dell’orario lavorativo concretamente osservato il rapporto di lavoro non era configurabile come a tempo pieno e che pertanto il compenso retributivo avrebbe dovuto essere modulato in relazione all’orario effettivamente osservato; 8. è fondata la preliminare eccezione di parte controricorrente relativa al difetto di valida procura alle liti in relazione al soggetto che ha conferito il mandato difensivo al procuratore di [OSCURATO:SOCIETA].; 8.1. dalla intestazione del ricorso per cassazione risulta che l’atto di impugnazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, identificato nella persona di [OSCURATO:PERSONA]Agostino, e che la società è rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; l’intestazione del ricorso non contiene specificazioni utili ad identificare l’atto di conferimento del mandato difensivo; la procura alle liti spillata al ricorso per cassazione è sottoscritta con firma autografa - illegibile - del conferente, preceduta nel rigo soprastante dalla scritta in stampatello posta in parentesi “ [OSCURATO:PERSONA]”; di quest’ultimo, non risultano in alcun modo specificati né ulteriori elementi identificativi ( dati anagrafici, n. codice fiscale ecc. ) né i poteri in base ai quali avrebbe conferito il mandato difensivo per conto della società, né tale nominativo viene indicato nella procura alle liti come riferito al soggetto che conferisce il mandato difensivo per conto della società medesima; 8.2. alla luce delle richiamate caratteristiche deve affermarsi la invalidità della procura alle liti non emergendo da alcun elemento che la rilevata discrasia sia frutto di errore materiale e non avendo parte ricorrente in alcun modo argomentato per contrastare la eccezione di improcedibilità di controparte; 8.3. la fattispecie deve pertanto essere decisa alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da persona giuridica è necessario che laprocura sia rilasciata da persona della quale sia indicata la qualità di amministratore ovvero dichiarata e dimostrata la qualità di titolare del potere rappresentativo sulla base di specifichediverse previsioni statutarie o di deliberazioni assembleari; pertanto è inammissibile il ricorso ove laprocura alle liti sia rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e non sia dimostrata la sussistenza di tali poteri di rappresentanza, in forza di specifiche previsioni statutarie o di deliberazioni assembleari, in capo alsoggetto firmatario (v. tra le altre, Cass. n. 2042/1998); 9. resta assorbito il profilo di improcedibilità eccepito da parte controricorrente connesso al mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata; 10. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale.a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
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