CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] G UARDIANO; kk co Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Q-£ &c.- 'CC „udito w Jk ecz, t FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 26.6.2017, aveva condannato quest'ultimo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 81, cpv., 612, co. 2 e 61, n. 5), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge processuale, con riferimento al disposto dell'art. 172, co. 4, c.p.p. Ad avviso del ricorrente, premesso che il deposito della motivazione della sentenza di primo grado pronunciata il 26.6.2017, era intervenuto in data 25.9.2017, vale a dire alla scadenza del termine di novanta giorni che il tribunale aveva indicato quale termine massimo per il deposito della motivazione, l'atto di impugnazione era stato depositato in data 10.11.2017, alla scadenza, dunque, del termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione. Ai sensi del disposto dell'art. 172, co. 4, c.p.p., infatti, rileva l'imputato, "il computo del dies a quo da cui calcolare il decorso dei 45 giorni...è il giorno successivo alla data di deposito della sentenza (termine indicato dal giudice ex art. 585, co. 2, lett. b), c.p.p.) e, dunque, il giorno 26.9.2017, con termine finale il giorno 10.11.2017". 3. Con requisitoria scritta del 21.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 6.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono. Ed invero, come affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, co. 4, c.p.p. (cfr., ex pliurímis, Cass., Sez., n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874). Secondo tale disposizione, come è noto, "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno". Nel caso che ci occupa la sentenza di condanna dello Scotton è stata pronunciata in data 26.6.2017, e il giudice di primo grado aveva fissato in novanta giorni il termine per il deposito della sentenza, ai sensi del disposto dell'art. 544, co. 3, c.p.p., che sarebbe scaduto il 25.9.2017, giorno non festivo. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 585, co. IL, lett. c), e co. 2, lett. c), c.p.p., la sentenza di primo grado andava impugnata con appello da proporre entro il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza. Di conseguenza, scadendo il termine per il deposito della motivazione il 25.9.2017, proprio applicando la regola in materia di computo dei termini processuali di cui all'art. 172, co. 4, c.p.p., invocata dallo stesso ricorrente, il successivo termine di quarantacinque giorni entro cui impugnare la sentenza di primo grado innanzi il giudice di appello, decorrente dal 26.9.2017, vale a dire dal giorno, del pari non festivo, successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, scadeva il 9.11.2017, giorno ancora una volta non festivo, sicché, come ritenuto correttamente dalla corte territoriale, l'appello depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve ritenersi inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., perché tardivo. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro