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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 24256/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4641-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIO Sez.

VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022 FANTINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1201/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Con sentenza del 14 dicembre 2020 la Corte di appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado con cui è stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA], Franco e Francesco; con quest’ultimo provvedimento era stato intimatoai predetti il pagamento della somma di euro 55.252,41, oltre interessi e spese.

La Corte di merito ha osservato che la banca, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di due estratti di saldaconto, aveva mancato di documentare tempestivamente i movimenti in dare e avere del conto corrente; ha escluso che nella fattispecie trovasseapplicazione l’istituto dell’overruling; ha ritenuto che in mancanza di prova del credito risultasse preclusa alcuna valutazione in ordine alle obbligazioni accessorie assunte, con contratto di fideiussione, da Nicola, Francesco e [OSCURATO:PERSONA].

2. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] è insorta contro ta le pronuncia proponendo ricorso per cassazione; l’impugnazione consta di tre motivi.

Resistono con controricorsoNicola e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022

1. ―Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e 1363 c.c.

La censura ha ad oggetto laquestione inerente la posizione dei garanti personali; è spiegato che Nicola, Franco e [OSCURATO:PERSONA] avevano concluso un contratto autonomo di garanzia e che ciò emergeva espressamente dalle clausolenegoziali.

Il motivo è inammissibile.

Della questione su cui è incentrato il motivo la sentenza della Corte salentinanon si occupa, né i ricorrenti chiariscono se e come essa sia stata dedotta nel corso del giudizio di merito.Ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).

2. ― Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116, comma 2, c.p.c..

Secondo gli istanti,la Corte di merito non avrebbe consideratoche in sede monitoria erano stati «acquisiti elementi sufficienti ad una ricostruzione del rapporto, elementi che, pur in assenza degli estratti conto, avrebbero dovuto consentire un accoglimento del gravame in ragione della sommarietà dell’opposizione»; essa Corte avrebbe poi trascurato Sez.

VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022 di considerareche non era stata « mai negata la sussistenza di una esposizione debitoria», essendo state operate « contestazioni incidenti esclusivamente sul quantum».

Il motivo è inammissibile.

Essoè del tutto carente di specificità.

Muovendo dall’assunto che il giudizio di opposizione sarebbe connotato da una cognizione sommaria ― assunto errato, posto chel’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena(per tutte: Cass. 12 marzo 2019, n. 7020) ― l’istante si limita a richiamare alcuni documenti (come gli estratti conto ex art. 50 t.u.b.,i contratti di conto corrente, quelli di fideiussione, un sollecito di pagamento).

Ora, è vero che in caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di provediverse dagli estratti conto (cfr.: Cass. 19 luglio 2021, n. 20621; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543): ma è altrettanto vero ch e nella specie vengono richiamati documenti di cui non è riprodotto, nemmeno parzialmente, il contenuto , in spregio a quanto precisato, sul punto, dallagiurisprudenza di questa Corte (per tutte: (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34469)e senza nemmeno spiegare come tali scritti avrebbero consentito la ricostruzione delle movimentazioni del conto.

3. ― Col terzo motivo viene prospet tata la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 345, comma 3, 153 e 294 c.p.c.

È imputato alla Corte di appello di non aver ritenuto che «l’intervenuto mutamento giurisprudenziale costituisse ipotesi giustificativa del deposito in sede di gravame di nuova documentazione da parte della banca (nello specifico, gli estratti conto la cui carenza era stata ravvisata dal Sez.

VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022 Tribunale)».

Viene ricordato pure che a norma dell’art. 345, comma 3, c.p.c. l’acquisizione di nuova documentazione in appello è consentita ove la parte dimostri di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile e si asserisce che «il mutamento giurisprudenziale in una materia all’epoca così controversa costituisce certamente causa non imputabile alla parte, che giustifica l’acquisizione di quanto esibito e depositato dalla banca in sede di gravame».

Pure talemotivo è inammissibile.

Il prospective overrulinginvocato dalla banca istante si concreta, come è noto, in unmutamento della precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia che abbia portato a ritenere esistente, in danno di uno dei contendenti, una decadenza o una preclusione prima escluse(cfr. Cass. Sez.

U. 11 luglio 2011, n. 15144 ) .

Parte ricorrente non si mostra in grado di fornire indicazioni al riguardo, limitandosi a richiamare pronunce di merito che trattano del valore probatorio che può conferirsi a questo o a quel documento ai fini della ricostruzione del conto.

Né appare concludente l’evocazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.In base a tale norma,la mancata produzione degli estratti conto nel giudizio di primo grado dovrebbe potersi ascriverea causa non imputabile; manon si chiarisce, nel motivo, quale ostacolo si frapponesse al tempestivo adempimento, da parte della ricorrente,di tale incombente: incombente che la giurisprudenza reputava , all’epoca del giudizio di primo grado, indispensabile ai fini dell’accoglimento della domanda(Cass.10 maggio 2007,n. 10692; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696)e tale , dunque, da non poter essere disatteso dalla banca che agiva in giudizio.

Sez.

VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022

4. ― Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4641-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIO Sez. VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022 FANTINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1201/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con sentenza del 14 dicembre 2020 la Corte di appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado con cui è stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA], Franco e Francesco; con quest’ultimo provvedimento era stato intimatoai predetti il pagamento della somma di euro 55.252,41, oltre interessi e spese. La Corte di merito ha osservato che la banca, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di due estratti di saldaconto, aveva mancato di documentare tempestivamente i movimenti in dare e avere del conto corrente; ha escluso che nella fattispecie trovasseapplicazione l’istituto dell’overruling; ha ritenuto che in mancanza di prova del credito risultasse preclusa alcuna valutazione in ordine alle obbligazioni accessorie assunte, con contratto di fideiussione, da Nicola, Francesco e [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] è insorta contro ta le pronuncia proponendo ricorso per cassazione; l’impugnazione consta di tre motivi. Resistono con controricorsoNicola e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022 1. ―Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e 1363 c.c. La censura ha ad oggetto laquestione inerente la posizione dei garanti personali; è spiegato che Nicola, Franco e [OSCURATO:PERSONA] avevano concluso un contratto autonomo di garanzia e che ciò emergeva espressamente dalle clausolenegoziali. Il motivo è inammissibile. Della questione su cui è incentrato il motivo la sentenza della Corte salentinanon si occupa, né i ricorrenti chiariscono se e come essa sia stata dedotta nel corso del giudizio di merito.Ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270). 2. ― Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116, comma 2, c.p.c.. Secondo gli istanti,la Corte di merito non avrebbe consideratoche in sede monitoria erano stati «acquisiti elementi sufficienti ad una ricostruzione del rapporto, elementi che, pur in assenza degli estratti conto, avrebbero dovuto consentire un accoglimento del gravame in ragione della sommarietà dell’opposizione»; essa Corte avrebbe poi trascurato Sez. VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022 di considerareche non era stata « mai negata la sussistenza di una esposizione debitoria», essendo state operate « contestazioni incidenti esclusivamente sul quantum». Il motivo è inammissibile. Essoè del tutto carente di specificità. Muovendo dall’assunto che il giudizio di opposizione sarebbe connotato da una cognizione sommaria ― assunto errato, posto chel’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena(per tutte: Cass. 12 marzo 2019, n. 7020) ― l’istante si limita a richiamare alcuni documenti (come gli estratti conto ex art. 50 t.u.b.,i contratti di conto corrente, quelli di fideiussione, un sollecito di pagamento). Ora, è vero che in caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di provediverse dagli estratti conto (cfr.: Cass. 19 luglio 2021, n. 20621; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543): ma è altrettanto vero ch e nella specie vengono richiamati documenti di cui non è riprodotto, nemmeno parzialmente, il contenuto , in spregio a quanto precisato, sul punto, dallagiurisprudenza di questa Corte (per tutte: (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469)e senza nemmeno spiegare come tali scritti avrebbero consentito la ricostruzione delle movimentazioni del conto. 3. ― Col terzo motivo viene prospet tata la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 345, comma 3, 153 e 294 c.p.c. È imputato alla Corte di appello di non aver ritenuto che «l’intervenuto mutamento giurisprudenziale costituisse ipotesi giustificativa del deposito in sede di gravame di nuova documentazione da parte della banca (nello specifico, gli estratti conto la cui carenza era stata ravvisata dal Sez. VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022 Tribunale)». Viene ricordato pure che a norma dell’art. 345, comma 3, c.p.c. l’acquisizione di nuova documentazione in appello è consentita ove la parte dimostri di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile e si asserisce che «il mutamento giurisprudenziale in una materia all’epoca così controversa costituisce certamente causa non imputabile alla parte, che giustifica l’acquisizione di quanto esibito e depositato dalla banca in sede di gravame». Pure talemotivo è inammissibile. Il prospective overrulinginvocato dalla banca istante si concreta, come è noto, in unmutamento della precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia che abbia portato a ritenere esistente, in danno di uno dei contendenti, una decadenza o una preclusione prima escluse(cfr. Cass. Sez. U. 11 luglio 2011, n. 15144 ) . Parte ricorrente non si mostra in grado di fornire indicazioni al riguardo, limitandosi a richiamare pronunce di merito che trattano del valore probatorio che può conferirsi a questo o a quel documento ai fini della ricostruzione del conto. Né appare concludente l’evocazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.In base a tale norma,la mancata produzione degli estratti conto nel giudizio di primo grado dovrebbe potersi ascriverea causa non imputabile; manon si chiarisce, nel motivo, quale ostacolo si frapponesse al tempestivo adempimento, da parte della ricorrente,di tale incombente: incombente che la giurisprudenza reputava , all’epoca del giudizio di primo grado, indispensabile ai fini dell’accoglimento della domanda(Cass.10 maggio 2007,n. 10692; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696)e tale , dunque, da non poter essere disatteso dalla banca che agiva in giudizio. Sez. VI –RG4641/2021 camera di consiglio9.6.2022 4. ― Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
Decreto Cassazione n. 24256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris