CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12213/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Bari il 20 settembre 2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 707, cod. pen., perché estinto per prescrizione, rideterminando, in anno uno di reclusione ed euro 1.550,00 di multa, la pena inflittagli per il restante reato di cui agli artt. 3, comma 3, e 75 comma 2, cligs. 6 settembre 2011, n. 159, con la recidiva reiterata (dichiarata in primo grado equivalente alla attenuanti generiche); reato contestato all'imputato per avere violato la prescrizione impartitagli con l'avviso orale di non possedere e, comunque, utilizzare apparecchi radiotrasmittenti, fatto commesso in Gioia del Colle in data 11 maggio 2015. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali, con separati atti di impugnazione di contenuto sovrapponibile, svolgono doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge e vizi della motivazione, in punto di affermazione della colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 75 sopra citato. Rilevano che la Corte di secondo grado ha omesso di considerare il motivo di appello concernente la mancata acquisizione del provvedimento di avviso orale, essendo così rimasta preclusa la verifica della sua motivazione, avuto riguardo agli indizi di appartenenza del ricorrente ad una delle categorie dei possibili destinatari della misura come descritte dall'art. 1 del d.lgs., n. 159 del 2011; di talché si è venuti meno al doveroso controllo della legittimità dell'atto amministrativo ai fini della sua eventuale disapplicazione incidente sulla sussistenza del fatto contestato. 2.2. Con il secondo motivo denunziano violazione di legge in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deducendo che ricorrevano tutti i presupposti richiesti dall'art. 131-bis, cod. pen., alla stregua di una considerazione complessiva degli elementi all'uopo da valutare. 2.3. Con il terzo motivo lamentano vizi della motivazione in punto di riconoscimento della contestata recidiva, sulla base di censure che rilevano l'assenza di adeguate giustificazioni in ordine alla verifica della proclività a delinquere e che negano gli stessi presupposti di detta recidiva, invocando conseguentemente il riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le doglianze dedotte con il primo motivo dei ricorsi in tema di verifica della motivazione dell'avviso orale mostrano di puntare l'attenzione esclusivamente sulla mancata acquisizione del provvedimento con il quale era stata applicata tale misura, facendo discendere dall'assenza del suo scrutinio l'impossibilità di ritenere e SSéA vuk q 5-tck accertata la responsabilità dell'imputato, per irnmanereiirrisolta la questione della possibile disapplicazione in sede penale dell'atto amministrativo illegittimo. Così muovendosi, le deduzioni prospettate (reiterative di quelle mosse con l'appello, secondo quanto esposto dalla difesa) vengono, però, a non confrontarsi con il giudizio sull'adeguatezza della motivazione del provvedimento svolto in primo grado e ancora ribadito nella sentenza di secondo grado (pag. 12). Né del resto la difesa rappresenta che il passo della motivazione dell'avviso orale trascritto nelle sentenze non corrisponda al 'contenuto testuale dell'atto. Sicché, l'iter critico, riducendosi a rilevare l'assenza del documento, rimane fine a sé stesso, a fronte dell'accesso da parte dei giudici di merito alla conoscenza di detto contenuto anche al di fuori dell'esame diretto dell'atto, compulsando quanto trascritto nel processo verbale di avviso orale della cui acquisizione al fascicolo per il dibattimento si dà atto nella sentenza di primo grado (pag. 5). Ne discende l'inammissibilità delle doglianze mosse con il primo motivo, in quanto in alcun modo inidonee a rappresentare l'esistenza dei vizi denunziati. 3. Il secondo motivo censura il diniego della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., sulla base di considerazioni in ordine alle condizioni richieste da tale istituto che non si misurano con l'appropriata motivazione sul punto rassegnata in sentenza (pagg. 4 e 5), conformemente all'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il giudizio di cui trattasi deve essere effettuato sì con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (fra le altre, Sez.6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647 - 01). Ne deriva l'aspecificità e, comunque, la manifesta infondatezza del motivo. 4. Per le stesse ragioni risulta parimenti inammissibile il terzo motivo, rinvenendosi anche in tal caso l'astratta enunciazione di principi privi del confronto con le appropriate spiegazioni contenute in sentenza che ne fanno applicazione, con riguardo a tutte le condizioni per il riconoscimento della recidiva (pag. 5). 5. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, discende la la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr