CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38736/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 09/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 19/03/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 648 bis CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - violazione di legge in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione risalendo i fatti all'ottobre del 2005; - violazione di legge quanto alla omessa configurazione dell'ipotesi di riciclaggio attenuato posto che il delitto presupposto è un furto semplice. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inconferente rispetto ai molteplici elementi che il giudice di appello espone quali elementi significativi della responsabilità. La doglianza quindi è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che il reato commesso nell'ottobre del 2005 non risulta prescritto posto che ai 15 anni occorre aggiungere 91 giorni di sospensione disposta in primo grado; il termine finale del capo A14, quello con data più remota, va quindi fissato al 21 dicembre 2020 e quindi dopo la sentenza di appello. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché i delitti presupposto sono furti pluri aggravati da violenza sulle cose ed esposte alla pubblica fede. D'[OSCURATO:PERSONA] deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del riciclaggio; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle generiche. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato su molteplici elementi ritenuti significativi del pieno e consapevole concorso nei fatti. Correttamente poi l'accertata attività di smontaggio delle vetture oggetto di precedente furto e commercializzazione dei pezzi di ricambio veniva ritenuta integrare l'ipotesi del riciclaggio trattandosi di attività dirette ad ostacolare l'origine delittuosa dei beni. Infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Co i deciso il 15/0