CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 11112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato– ricorrente –CONTROrappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giovanni-controricorrente–avverso la sentenza n. 1075/1/2016 della Commissione tributariaregionale dell’Abruzzo, depositata in data 18.11.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 4655/2017Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 11112/2026Data pubblicazione 25/04/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza dirimborso dell’IRES per l’anno di imposta 2011, epoca di realizzazione di unimpianto fotovoltaico, presentata in data 21.1.2015.2. La C.T.P. di L’Aquila accoglieva il ricorso, osservando, per quel che quirileva, che la decadenza dal diritto al rimborso non si era verificata, poichél’impianto era entrato in funzione nell’anno 2011. Inoltre, era oneredell’amministrazione dimostrare che la società aveva già usufruito di altreagevolazioni non cumulabili.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la deduzione circa la nonspettanza del rimborso, in quanto la dichiarazione dell’anno di imposta2011 si era chiusa con una perdita fiscale, impingeva nel divieto di cuiall’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992, trattandosi di eccezionenuova. Ribadiva, infine, che era l’amministrazione finanziaria a doverfornire la prova della fruizione di altre agevolazioni non cumulabili.4. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi.5. La società resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il primo motivo – rubricato «violazione dell’art. 112 C.P.C. peromessa pronuncia – violazione dell’art. 6, comma 16, della Legge n.388/2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 3 c.p.c. »,l’Agenzia delle Entrate sostiene che la CTR abbia omesso di pronunciarsisul motivo di gravame, con cui era stata censurata la sentenza di primoNumero registro generale 4655/2017Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 11112/2026Data pubblicazione 25/04/2026grado per non aver tenuto conto del fatto che la società non avevarappresentato l’investimento nel bilancio, circostanza già contestata nelprovvedimento di diniego di rimborso, costituita dalla bozza dicontrodeduzione ad esso allegata, reiterata nelle controdeduzioni di primogrado ( pagina 3, righe 23-27) e ribadita in appello (pagina 4 ultima riga epagina 5, prime due righe).1.1. Il motivo è infondato.1.2. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di meritosollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezionemedesima, sicchè il relativo mancato esame può̀ farsi valere non già̀ qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, inmodo da portare il controllo di legittimità̀ sulla conformità̀ a legge delladecisione implicita e sulla decisività̀ del punto non preso in considerazione"(cfr. Cass., 24953/2020, 14486/2004.. 1.3. L’art. 6, comma 16 della legge n. 388/2000 prevede che “A decorreredal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentarenel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati. Nella versionein vigore dal 28.8.2002 al 25.6.2012, è stato aggiunto il diciassettesimocomma che stabilisce che ”Le imprese provvedono a comunicare entro unmese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati aisensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con ilMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ognianno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presentecomma”.Numero registro generale 4655/2017Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 11112/2026Data pubblicazione 25/04/20261.4. Questa Corte si è ripetutamente pronunciata nel senso che le normeche prevedono sanzioni, esclusioni o decadenze da un beneficio devonoessere interpretate in modo rigoroso, con la conseguenza che la perdita diun diritto può avvenire solo nei casi espressamente e chiaramente previstidalla legge. Nel caso specifico, né la legge 388/2000 né altre disposizionicollegate prevedono che la mancata iscrizione in bilancio dei sovraccosti ol’omesso invio dell’informativa al Ministero comportino automaticamente ladecadenza dall’agevolazione. E’ stato pertanto ritenuto, in fattispecieanaloga, che si trattava di violazioni di carattere puramente formale, nonsufficienti comportare la perdita di un diritto sostanziale (cfr., da ultimo,Cass. n. 18882/2025).1.5. Ne consegue che la decisione di rigetto implicito è conforme a diritto.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 2967 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato affermato che eraonere dell’amministrazione finanziaria fornire la prova positiva delgodimento di altre agevolazioni fiscali non cumulabili, essendo piuttostoonere del contribuente dimostrare la spettanza dell’agevolazione. Lasocietà di era limitata ad affermare di non aver usufruito di altreagevolazioni ed aveva prodotto in giudizio solo la perizia giurata illustrativadell’investimento e la dichiarazione Irap, oltre al contratto di venditaall’Enel dell’energia prodotta. Nella perizia giurata si faceva riferimento adun tetto massimo di cumulabilità pari al 20% dell’investimento iniziale(pagina 4, ultima riga), ma, in assenza della contabilità e dei bilanci,l’amministrazione non poteva accertare l’esattezza della somma richiesta,né verificare le eventuali agevolazioni non cumulabili.. 2.1. Il motivo è fondato.. 2.2. Questa Corte ha più volte affermato che in temadi agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione oNumero registro generale 4655/2017Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 11112/2026Data pubblicazione 25/04/2026di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi ècontestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione odella agevolazione. (tra le tante, Cass. n. 23228/2017, Cass. n.10295/20148, Cass. n. 722/2015).. 2.3. La C.T.R., nel ritenere che l’onere di dimostrare che l’impresa avessefruito di altre agevolazioni non cumulabili con quella in esame ricadessesull’amministrazione finanziaria, ha pertanto errato in diritto, incorrendonel vizio denunciato.3. Con il terzo ed ultimo motivo, rubricato «violazione dell’art. 57 deldecreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n.4, c.p.c.», la ricorrente sostiene che la C.T.R. ha errato a ritenereeccezione nuova la deduzione secondo cui l’agevolazione non spettava, inquanto l’esercizio si era chiuso in perdita, deduzione che invece integravauna mera difesa e che era peraltro fondata, posto che il rimborso èpraticabile solo e nella misura in cui nell’anno di effettuazionedell’investimento le eventuali perdite non abbiano del tutto azzeratol’imposta da versare, come avvenuto nel caso in esame, stando allerisultanze dell’A.T. prodotte dall’Ufficio in appello, da cui risultava che alquadro R23 imposta a debito era indicato il numero zero, con laconseguenza che l’investimento poteva solo dar luogo – se dichiaratotempestivamente o in via integrativa – al solo riporto delle perdite neglianni successivi, ma non al rimborso.3.1. Il motivo è fondato.3.2. Questa Corte ha più volte chiarito nel processo tributario, quando ilcontribuente impugni il silenzio rifiuto (o espresso) formatosi su unaistanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussistenessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'amministrazionefinanziaria può, dal canto suo, difendersi "a tutto campo", non essendovincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza cheNumero registro generale 4655/2017Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 11112/2026Data pubblicazione 25/04/2026"le eventuali falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite inappello dall'Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dall'art.57 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto, comunque, attengono all'originario"thema decidendum" (sussistenza o insussistenza dei presupposti chelegittimano il rifiuto di rimborso), fatto salvo il limite del giudicato» (cosìgià Cass. 21/05/2007, n. 11682; Cass. 19/01/2009, n. 1133; conf., nellagiurisprudenza più recente, Cass. 06/12/2018, n. 31626). Se l’A.F. riveste,in tale ipotesi, la qualifica di convenuto in senso sostanziale, si pone, alpiù, il problema del rispetto dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, chesancisce il divieto di proporre nuove eccezioni in appello. Al riguardo, si èaffermato (Cass. 31626/2018, cit.) che il detto divieto riguarda le eccezioniin senso tecnico, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione didifendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, leargomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza diun'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico. Intema di contenzioso tributario, infatti, il divieto di proporre nuove eccezioniin appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguardal'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cuil'appellante, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fattogiuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa, ma nonlimita la possibilità dell'amministrazione di difendersi in giudizio perché ledifese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare lafondatezza della pretesa non costituiscono a loro volta eccezione in sensotecnico (così Cass. 11/02/2011, n. 3338; conformi Cass. 31/05/2011, n.12008 e 25/05/2012, n. 8316). Di conseguenza non violano il divieto diproporre nuove eccezioni in appello gravante sull'Ufficio, soccombente inprimo grado, le argomentazioni con le quali l'Ufficio nega la sussistenza didetti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente,costituendo mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusioneprocessuale. (Cass. 29/10/2020, n. 23862, da ultimo, Cass. n.Numero registro generale 4655/2017Numero sezionale 1596/2026Numero di raccolta generale 11112/2026Data pubblicazione 25/04/202634425/2025). Ne consegue che il documento tempestivamente prodotto inappello a supporto di una mera difesa, avrebbe dovuto essere esaminatodai giudici del gravame.4. In conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo diricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo per un nuovo esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo per un nuovo esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])