CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19748/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione alla dichiarazione di colpevolezza (primo motivo), sia con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, giacché la Corte d'appello ha spiegato in modo analitico e congruo perché gli elementi di prova inducono ad affermare la responsabilità penale dell'imputato per il reato a lui ascritto (si vedano, in particolare, le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); Osservato che anche il secondo motivo espone censure non specifiche, perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non consentite in sede di legittimità, siccome relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente motivato perché non è possibile riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e perché la pena irrogata dal giudice di primo grado è equa ai sensi dell'art. 133 cod. pen., valorizzando, in particolare, il quantitativo di stupefacente rinvenuto (200 grammi circa di marijuana, contenenti 31,4178 di principio attivo, dai quali erano ricavabili ben 1.256 dosi medie singole) e la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28