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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20880/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari con sentenza in data 27 settembre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Oristano in data 20 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 c.p.

Per avere costretto la persona offesa a consegnare la somma di 1.500 C relativa a un debito derivante dallo spaccio di sostanza stupefacente.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo: Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è ritenuta provata la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di estorsione consumata, poiché ricorreva, di contro, la fattispecie della tentata estorsione, in quanto il denaro in possesso della persona offesa era destinato, per sua stessa ammissione, a saldare un debito di altro acquirente di droga nei confronti dell'imputato, sicché, nessun danno ingiusto vi sarebbe stato.

Il ricorso è inammissibile.

La difesa reitera in questa sede una diversa ricostruzione in punto di fatto già esposta in grado d'appello e puntualmente disattesa dal secondo giudice con motivazione esente da vizi.

La corte d'appello ha infatti correttamente argomentato circa le ragioni per cui non si può, nel caso di specie, escludere la consumazione dell'estorsione, attesa la sussistenza della coartazione della vittima, che, dietro minaccia, si è trovata costretta a versare una somma di denaro all'imputato, a nulla rilevando le ragioni per cui la persona offesa ne avesse la temporanea disponibilità e in particolare, la circostanza che la somma fosse stata consegnata alla persona offesa da un terzo soggetto debitore dell'imputato; ciò che rileva è che la persona offesa per effetto della patita minaccia si è visto costretto a versarla all'imputato per far fronte al suo debito.

Le ragioni fin qui esposte conducono alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, fondata essenzialmente sulle medesime ragioni già disattese dal giudice di merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I AGOSTINACCHIO tA,/ [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari con sentenza in data 27 settembre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Oristano in data 20 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 c.p. Per avere costretto la persona offesa a consegnare la somma di 1.500 C relativa a un debito derivante dallo spaccio di sostanza stupefacente. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo: Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è ritenuta provata la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di estorsione consumata, poiché ricorreva, di contro, la fattispecie della tentata estorsione, in quanto il denaro in possesso della persona offesa era destinato, per sua stessa ammissione, a saldare un debito di altro acquirente di droga nei confronti dell'imputato, sicché, nessun danno ingiusto vi sarebbe stato. Il ricorso è inammissibile. La difesa reitera in questa sede una diversa ricostruzione in punto di fatto già esposta in grado d'appello e puntualmente disattesa dal secondo giudice con motivazione esente da vizi. La corte d'appello ha infatti correttamente argomentato circa le ragioni per cui non si può, nel caso di specie, escludere la consumazione dell'estorsione, attesa la sussistenza della coartazione della vittima, che, dietro minaccia, si è trovata costretta a versare una somma di denaro all'imputato, a nulla rilevando le ragioni per cui la persona offesa ne avesse la temporanea disponibilità e in particolare, la circostanza che la somma fosse stata consegnata alla persona offesa da un terzo soggetto debitore dell'imputato; ciò che rileva è che la persona offesa per effetto della patita minaccia si è visto costretto a versarla all'imputato per far fronte al suo debito. Le ragioni fin qui esposte conducono alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, fondata essenzialmente sulle medesime ragioni già disattese dal giudice di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I AGOSTINACCHIO tA,/ [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 20880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris