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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 16269/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 aprile 2021, il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dal difensore dell'imputato in relazione al reato di cui in epigrafe.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo lamenta ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 168 bis cod.pen. e 464 bis comma 5 cod.proc.pen. in ordine al rigetto della domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Con il secondo motivo lamenta ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento non impugnabile.

Ed invero, con la sentenza n. 33216 del 31/03/2016 (dep. 29/07/2016), Rigacci, Rv. 267237, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 58 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1iiire [OSCURATO:PERSONA]' a PI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 aprile 2021, il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dal difensore dell'imputato in relazione al reato di cui in epigrafe. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo lamenta ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 168 bis cod.pen. e 464 bis comma 5 cod.proc.pen. in ordine al rigetto della domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento non impugnabile. Ed invero, con la sentenza n. 33216 del 31/03/2016 (dep. 29/07/2016), Rigacci, Rv. 267237, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 58 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1iiire [OSCURATO:PERSONA]' a PI
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